TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-30, n. 202316079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-30, n. 202316079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316079
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 16079/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12776/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12776 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato -OMISSIS- e ricevuto per notifica in data 7 ottobre 2021, con cui è stata disposta l'esclusione dal “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria” e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di seconda istanza, consegnato per notifica in data 15 settembre 2021, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria”, per il seguente motivo: “Visus naturale in entrambi gli occhi inferiore ai limiti previsti, non correggibile con lenti ai sensi del D. Lgs. 443/92 art. 122 punto 1 lett. d), s.m.i.”;

- della graduatoria categoria “UOMINI” per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini;
76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini;
94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato -OMISSIS-, e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto dirigenziale -OMISSIS- con cui sono state approvate le graduatorie per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini;
76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini;
94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, in sede di accertamenti psico-fisici di prima istanza, consegnato per notifica in data 21.06.2021, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso, nella parte in cui prevede quali requisiti fisici: “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 1 ottobre 2021 e notificato in data 7 ottobre 2021, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione dal “ Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria” e, per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il gravame risulta affidato a plurimi motivi di censura come si seguito indicati:

I. eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell’insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione, difetto di motivazione ed istruttoria ed errore sul metodo di accertamento – violazione e falsa applicazione delle direttive tecniche allegate al d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – violazione dell’art. 2, comma 1, lett. d) del bando di concorso – illogicità manifesta – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

II. in subordine, la domanda di risarcimento formulata a titolo di danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente.

In particolare l’istante lamenta che, collocato in posizione utile nella graduatoria di cui alla procedura concorsuale oggetto di gravame, è stato convocato in data 21 giugno 2021 per essere sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti dalla vigente normativa e, in conformità, degli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

In tale data la Commissione medica preposta alla verifica dei suddetti requisiti ha espresso giudizio di non idoneità: per “-

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