TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-11-10, n. 202301027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-11-10, n. 202301027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301027
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 01027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01088/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2023, proposto da
C S, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’atto di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019;

- di ogni altro atto con esso connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine professionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Premesso che:

- a) parte ricorrente, massofisioterapista con diploma conseguito nel 1986 (all’epoca di durata biennale e non triennale) e che svolge la predetta professione dal 10 settembre 1993 (v. doc. 2 ricorso), si duole della comunicazione con cui l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, le ha rappresentato che “ Il titolo abilitante da Lei presentato non consente l'iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 26 maggio 2023, n. 56, dal momento in cui si prevede la possibilità di iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, e non sulla base di corsi biennali” ;

- b) l’Ordine professionale si è costituito in giudizio e, con memoria del 2 novembre 2023, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo competente in materia la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

- c) alla camera di consiglio del 7 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato l’emissione di sentenza in forma semplificata.

2) Rilevato che:

- a) la comunicazione impugnata rappresenta un diniego di iscrizione nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione;

- b) il predetto Ordine professionale rientra tra quelli espressamente contemplati dall’art. 1, D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

- c) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “a”, cit. D. Lgs., spetta al Consiglio direttivo di ciascun Ordine iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo;

- d) ai sensi del medesimo art. 3, comma 4, cit. D. Lgs., “ Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ”;

- e) l’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 221/1950 (recante il Regolamento di esecuzione del D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946), prevede espressamente che “ Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione ”;

- f) quindi, nel caso di specie, il diniego di iscrizione che è oggetto delle doglianze di parte ricorrente ricade nella materia di cui al cit. art. 3, comma 1, lett. “a”, D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946, e, come tale, è rimesso alla giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli artt. 3, comma 4, D.Lgs. C.p.S. n. 233/1946, e 9, comma 1, D.P.R. n. 221/1950;

- g) il suddetto orientamento è confermato dalla giurisprudenza nella materia de qua , che “ III (…) è univoca nel ritenere il permanere della giurisdizione speciale in capo alla Commissione centrale per le professioni sanitarie. […] “a) “Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie … la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall’albo professionale” (cfr. Cass. Civile, sez. un., 19 aprile 2004, n.7376);
b) “Ai sensi, infatti, dell’art. 3 lett. a) del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 – recante norme sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell’esercizio delle professioni stesse – compete al consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio compilare e tenere l’albo dell’Ordine e Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno: provvedimenti, questi, avverso i quali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie a norma dell’art. 5 seconda parte dello stesso testo normativo. Mentre l’ordine è organo di natura amministrativa, la Commissione centrale costituisce invece organo giurisdizionale speciale, istituito prima della Carta costituzionale, la cui decisione è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost. per violazione di legge” (Cass. sez. un. 10.11.1997 n. 11072) [cfr. Cass. Civile, sez. un., 19 novembre 1999, n.800]”. Si deve evidenziare, peraltro, che la Corte costituzionale ha affermato che la Commissione speciale esercita funzioni di giurisdizione speciale, tanto che le sue decisioni sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. IV – Ciò osservato in via generale,
[…] va rilevato che […] la l. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha introdotto modifiche al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla l. 17 aprile 1956, n. 561, e che prevede all’ art. 4 il “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, espressamente menziona all’art. 3 comma 4 – come riscritto: “Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1,lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”, ricomprendendo, pertanto, esplicitamente la materia delle iscrizioni all’ordine” (C.d.S. n. 7088 del 21 ottobre 2021);

- h) ancora, è stato evidenziato che “ La Commissione centrale, come espressamente previsto dall’art. 15, comma 3 bis, decreto-legge n. 158/2012 esercita funzioni di giurisdizione speciale in materia di iscrizione agli albi professionali relativi alle professioni sanitarie, in tal modo configurando una giurisdizione esclusiva e non derogabile;
principio, quest’ultimo, fatto proprio da costante giurisprudenza, la quale non ha mancato di sottolineare come avverso le decisioni relative agli albi professionali sia unicamente ammesso il ricorso dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la cui pronuncia assume, ai sensi degli articoli 53 e ss. D.P.R. n. 221 del 1950, carattere pienamente giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5685/2012;
T.A.R. Lazio, sentenza n. 7533 del 30.6.2016;
T.A.R. Liguria, sentenza n. 837 del 24.11.2020)”
(T.A.R. Puglia, Bari, n . 729 del 23 aprile 2021);

- i) da ultimo, si è osservato che “ Proprio la previsione secondo cui, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 223 avverso le decisioni della Commissione Centrale è ammesso ricorso in Cassazione a norma dell'art. 362 del c.p.c. convince in merito alla natura giurisdizionale delle attribuzioni della predetta Commissione e ciò in quanto, nel nostro sistema, il ricorso per Cassazione è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (in tal senso è l'unico orientamento della Corte Costituzionale;
cfr. sentt. nn. 110 del 1967, 114 del 1970, 27 del 1972, 175 del 1980, 284 del 1986). Dunque, la Commissione prevista dall'art. 5 del menzionato d. l. C. P. S. è un organo giurisdizionale speciale, alla cui sopravvivenza, nell'ordinamento post costituzionale, non osta la previsione dell'art. 102 della Carta Fondamentale che vieta l'istituzione di nuove giurisdizioni non solo straordinarie ma anche speciali;
e ciò in quanto trattandosi di Organo istituito anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, la sua persistente operatività è avallata dalla VI^ disposizione transitoria e finale della stessa Carta costituzionale che ha assoggettato i preesistenti Organi di giurisdizione speciale a revisione, da parte del Legislatore ordinario, nel termine di cinque anni;
termine non perentorio ma ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli Organi che avrebbero dovuto essere revisionati (Cfr. in tal senso oltre alle decisioni sopra citate della Corte Cost.le, anche, e sullo specifico tema della natura di Organo giurisdizionale speciale della predetta Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, Cass. SS. UU. 6.11.1998, n. 11213 e 18.4.1988. n. 3082) (cfr. T.A.R. Campania, sez. III, 20 aprile 2000, n.1106. Cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n.4059;

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