TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-26, n. 201901911

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-26, n. 201901911
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901911
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2019

N. 01911/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Paolo Emilio n. 34;

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, ed il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 2139 datata 29 aprile 2016 che non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia invalidante riscontratagli;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei diritti del ricorrente, ed in particolare del correlato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha giudicato l'infermità non dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di finanza;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento di infermità da causa di servizio ed il correlato parere del CVCS – Comitato di verifica per le cause di servizio, con ricorso depositato il 18 gennaio 2017 ed affidato al seguente motivo.

Violazione, falsa applicazione e malgoverno del DPR n. 461/2001;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per erronea ed incongrua motivazione, sotto il profilo medico-legale, del parere espresso dal CVCS, per sussistenza di vizi logico-giuridici e per travisamento dei fatti nella formulazione del citato parere, per carenza assoluta di motivazione da parte dell’Amministrazione convenuta nel provvedimento finale di rigetto della richiesta di equo indennizzo;
ingiustizia grave e manifesta. Non sarebbero stati congruamente valutati, né si sarebbe motivato al riguardo, circa lo svolgimento dei servizi svolti dal ricorrente e la loro efficacia sulla contrazione della patologia;
in proposito, il servizio svolto dal ricorrente avrebbe comportato stress psicofisici marcati, quali: il guidare per orari prolungati, il mangiare in modo disordinato e discontinuo, il riposarsi ed il dormire in modo disordinato e privo di regolari ritmi sonno-veglia;
inoltre, il ricorrente sarebbe stato spesso esposto a condizioni meteo-climatiche avverse e con marcato dispendio energetico funzionale.

Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Nel caso di specie, si legge nell’impugnato parere del CVCS che la patologia di cui si tratta sarebbe «…-O- Poichè -O-può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisici tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante…» .

Deduce in proposito il ricorrente che il servizio svolto «…ha comportato un perdurante sforzo psico-fisico dovuto agli orari di lavoro che si prolungavano oltre il regolare servizio e fino al cessare delle esigenze di sicurezza, impedendogli di consumare i pasti in modo regolare…» (ricorso, pag. 3).

Questo TAR Sicilia – Catania ha avuto modo di affermare, con particolare riferimento alla irregolarità dell’alimentazione, come questa possa incidere nella causazione di patologie (sentenza 2 luglio 2013, n. 1961).

Inoltre, nell’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità contratta da causa di servizio, presentata il 21 marzo 2013, il ricorrente segnala diversi atti di trasferimento di sede e variazione di incarico che avrebbero provocato «…uno stato di forte e continuo stress che, protrattosi nel tempo, ha influito in modo preponderante l’insorgere della -O-…» ;
in proposito, alla data di presentazione della istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio pendeva, avverso il provvedimento datato 17 luglio 2001, ricorso – registrato al n. 3240/2001 reg. ric. – presso questo TAR Sicilia – Catania, che aveva accolto la sospensiva con ordinanza 1 ottobre 2001, n. 1863, anche se successivamente alla presentazione della istanza, con sentenza 13 giugno 2013, n. 1722, ha rigettato il ricorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di precisare, con riferimento ai pareri del Comitato che – pur essendo essi espressione di discrezionalità tecnica, tanto da non poter costituire oggetto di un sindacato giurisdizionale se non per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o irragionevolezza manifesta – potrebbe sussistere difetto di motivazione o di istruttoria laddove parte ricorrente allegasse «…con la necessaria puntualità la presenza, nella vicenda, di fattori di pregnanza tale da rendere possibile addebitare la loro omessa considerazione da parte del Comitato a titolo di difetto d’istruttoria o travisamento…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 17 gennaio 2018, n. 16).

Il CVCS, nell’impugnato parere, non motiva sulla circostanza se l’irregolare alimentazione, oltre che i vari provvedimenti di trasferimento di sede, in disparte ogni valutazione sulla sussistenza di un’eventuale responsabilità dell’Amministrazione di appartenenza, profilo esulante dalla presente controversia, possano avere contribuito a causare la malattia.

Conseguentemente, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Sussistendo i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del D. lgs. 196/2003, occorre mandare alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque quivi citate.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

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