TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201101170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201101170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101170
Data del deposito : 27 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01561/2008 REG.RIC.

N. 01170/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01561/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2008, proposto dall’ing. D P, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo con l’ing. F P, con l’ing. C M e con il geol. F P, rappresentato e difeso dagli avv.ti M C ed Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;

contro

il Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. R D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Davanzati, 33;

nei confronti di

Area GEIE, in persona del legale rappresentante ing. L B, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con l’ing. V Z, rappresentati e difesi dagli avv.ti V B, Fabio Dell’Anna, e Lorenzo Bonomo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 48;

per l'annullamento

a) della determina n. 584 del 18.8.2008, con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente del Comune di Margherita di Savoia ha aggiudicato in via definitiva all’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE il servizio di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo ed attività correlate ed accessorie, per l’intervento di bonifica, riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell’ex sito industriale “SAIBI”;

b) dei verbali di gara, nella parte in cui ammettono l’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE e la dichiarano aggiudicataria provvisoria;

c) dei verbali di gara, nella parte in cui giudicano non anomala l’offerta dell’associazione temporanea tra professionisti Area GEIE;

d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;

e per il risarcimento del danno conseguente al mancato affidamento del servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti R D R e V B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 25 marzo 2008, il Comune di Margherita di Savoia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo ed attività correlate ed accessorie, aventi ad oggetto l’intervento di bonifica, riqualificazione ambientale e messa in sicurezza dell’ex sito industriale “SAIBI”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ammessi sei concorrenti, è risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo Area GEIE – ing. V Z, con sede a Torino.

Il ricorrente, secondo classificato, impugna gli atti in epigrafe lamentando la mancata esclusione del raggruppamento vincitore, per motivi così riassumibili:

1) violazione del bando di gara e del disciplinare di gara, in quanto:

- gli aggiudicatari non avrebbero correttamente compilato il modello allegato al disciplinare, omettendo di indicare taluni dati (funzioni ricoperte, data iniziale e finale) relativi ai servizi di ingegneria svolti nell’ultimo triennio;

- nel fatturato dell’ultimo triennio sarebbe impropriamente incluso quello conseguito dalla Carsico s.r.l., per gli aspetti geologici;

- il mandante ing. V Z, avendo dichiarato di non aver utilizzato personale tecnico nell’ultimo triennio, sarebbe privo del requisito di ammissione fissato dal paragrafo 18 – lett. c) del modello allegato al disciplinare;

- gli aggiudicatari avrebbero prodotto un impegno al rilascio della polizza, sottoscritto dalla compagnia di assicurazione Unipol, non conforme a quanto richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare;

- gli aggiudicatari non avrebbero attestato la presa visione del progetto preliminare, anch’essa richiesta a pena d’esclusione dal paragrafo 5.7. del disciplinare;

- la dichiarazione circa l’insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 sarebbe stata resa soltanto dal legale rappresentante ing. L B, mentre difetterebbe quella dei direttori tecnici, arch. G V e ing. V L;

2) violazione degli artt. 86-ss. del d. lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere e carenza di motivazione, in quanto le giustificazioni sull’anomalia del ribasso prodotte dal raggruppamento Area GEIE sarebbero lacunose ed insufficienti, specialmente con riguardo al tempo di esecuzione della prestazione ed al numero di addetti.

Si sono costituiti il Comune di Margherita di Savoia ed il raggruppamento controinteressato, resistendo al gravame.

Questa Sezione, con ordinanza n. 693 del 26 novembre 2008, ha respinto l’istanza cautelare.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 20 aprile 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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