TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-12-22, n. 201103357
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Testo completo
N. 03357/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02890/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2010, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso M T in Milano, viale Piave, 5;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. Emers. Revoca 64/2010, emesso in data 2 settembre 2010 dal Prefetto di Milano - S U per l'Immigrazione- con cui è stato decretato l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 16 febbraio 2010, nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui al d.l. n.78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 il dott. Adriano Leo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in oggetto, ritualmente proposto, la ricorrente cittadina extracomunitaria ha impugnato l’atto in epigrafe specificato, recante l’annullamento del conyratto di soggiorno sottoscritto in data 16.2.2010 dal sig. Laureys Johan e da essa ricorrente nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex L. n.102/2009; e ciò, per l’esistenza, a carico di essa ricorrente, di una condanna ex art.14, comma 5 ter del D.Lgs. n.286 del 1998.
La istante ha sostenuto che l’atto impugnato sarebbe inficiato dai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto alcuni profili ed ha concluso chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza 23.12.2010 n.1479 questo T.A.R. ha accolto la formulata domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del giorno 5.12.2011, sentito il patrono della Pubblica Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato alla stregua della motivazione della sentenza n. 8 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria il 10 maggio 2011.
Nella pronuncia succitata, il giudice di appello ricorda, in primo luogo, che il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati