TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-12-22, n. 202303828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-12-22, n. 202303828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303828
Data del deposito : 22 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2023

N. 03828/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01841/2019 REG.RIC.

N. 01842/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

di -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2019, proposto da
-OMISSIS-. -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

- di -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di: -OMISSIS- dei Comuni di -OMISSIS- e-OMISSIS-;
U.R.E.G.A Sez. Provinciale di Palermo;
Comune -OMISSIS-, Comune-OMISSIS-;
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1841 del 2019

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. 0119933 del 17.08.2019 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con il quale si informa che la società ricorrente interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e comunicato il preavviso, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, del diniego dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), presentata dall'odierna ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della riunione del Gruppo provinciale Interforze del 8.8.2019 (ad oggi non conosciuto), nonché della relazione prefettizia di accompagnamento al decreto di scioglimento del Comune di-OMISSIS- a seguito di accesso ispettivo;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- del (nuovo) provvedimento antimafia interdittivo prot.n. 1786406 del 14.11.2019 della Prefettura di Palermo Area I Antimafia, comunicato con nota prot.n. 1787261 del 15.11.2019 e prot. uscita n. 1787280 del 15.11.2019, provvedimento emesso ai sensi degli art. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, dal Prefetto della Provincia di Palermo, con contestuale preavviso di diniego della istanza di rinnovo della iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot.n. 0103703 del 22.7.2021 con il quale la Prefettura di Palermo – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica - Antimafia, ha proceduto alla cancellazione della -OMISSIS- srl dall'elenco dalla c.d. white list in quanto “per effetto della revoca del controllo giudiziario ex art.34 bis, disposto con decreto n. 75/2020 del 23.6.2021 (depositato l'1.7.2021) del Tribunale di Palermo – Sez. I Penale – Misure di Prevenzione, è venuta a cessare la sospensione degli effetti interdittivi dei provvedimenti antimafia emessi nei confronti della Società in oggetto”;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. interno n. 0069156 del 4.5.2022, comunicato con nota prot. Uscita n. 0069215 del 4.5.2022, con il quale la Prefettura di Palermo – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale -, ha informato la ricorrente che la stessa “è interdetta ai sensi degli artt. 84,89 bis e 91 del d.lgs. n.159/2011 ss.mm.ii.”;

- del provvedimento Prot. Interno n. 0082287 del 26.5.2022, comunicato con nota Prot. Uscita n. 0082497 del 26.5.2022, con il quale la Prefettura di Palermo – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, ha decretato il “diniego del rinnovo della iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso questa Prefettura, ai sensi dell'art. 1, commi 52/57, della legge n. 190 del 6.11.2012, secondo le modalità disciplinate dal

DPCM

18.4.2013 (c.d. white list)”;

- ove occorra, del provvedimento prot. uscita 37391 dell'8.3.2022 di comunicazione del preavviso di rigetto di istanza di riesame ex art. 91 comma 5 d.lgs. n. 159/2011;

- ove occorra, dei verbali di riunione del 19/11/2021 e del 3 maggio 2022;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 1842 del 2019

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. 0119935 del 17.08.2019 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con il quale si informa che la società ricorrente è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e comunicato con contestuale preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 del diniego dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non oggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), presentata dalla ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della riunione del Gruppo provinciale Interforze del 8.8.2019 (ad oggi non conosciuto), nonché della relazione prefettizia di accompagnamento al decreto di scioglimento del Comune di-OMISSIS- a seguito di accesso ispettivo;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

“del provvedimento antimafia interdittivo (informazione antimafia interdittiva) prot. n. 0056446 del 30 aprile 2020 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con il quale si informa che la società ricorrente è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e comunicato con contestuale preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 il diniego dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non oggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), presentata dall'odierna ricorrente”;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento contenuto nella nota Reg. ARO n. 17 del 17.4.2020, Reg. Segr. n. 353 del 17.4.2020, con il quale il responsabile dell'Ufficio -OMISSIS- ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara per il “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell'ambito del piano -OMISSIS- dei comuni di -OMISSIS- e-OMISSIS-” in quanto, “per effetto del provvedimento interdittivo antimafia richiamato in premessa”, “non in possesso dei requisiti di carattere generale previsti negli atti di gara”;

- del medesimo provvedimento, contenuto nella medesima nota Reg. ARO n. 17 del 17.4.2020, Reg. Segr. n. 353 del 17.4.2020 con il quale, per effetto del primo, è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta -OMISSIS- terza classificata del servizio di cui trattasi nonché la consegna anticipata del servizio, che dovrà iniziare improrogabilmente il 28.4.2020, atteso che il 27.4.2020 scadono i rapporti contrattuali con la ditta uscente;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- del nuovo provvedimento prot. uscita n. 0104736 del 13.8.2020 con il quale il Prefetto di Palermo ha (ri)disposto “il diniego dell'iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso questa Prefettura, ai sensi dell'art. 1, commi 52/57, della Legge n. 190/2012 (c.d. White List)”, presentata dall'odierna ricorrente;

- del precedente “provvedimento antimafia interdittivo (informazione antimafia interdittiva) prot. n. 0056446 del 30 aprile 2020 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con il quale si informa che la società ricorrente è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e comunicato con contestuale preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90il diniego dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non oggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), presentata dall'odierna ricorrente”, già impugnato, ove si ritenga nuovamente efficace per effetto del provvedimento di cui sopra.

- del (NUOVO ed ennesimo) provvedimento prot. uscita n. 0104736 del 13.8.2020 con il quale il Prefetto di Palermo ha (ri)disposto “il diniego dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso questa Prefettura, ai sensi dell’art. 1, commi 52/57, della Legge n. 190/2012 (c.d. White List)”, presentata dall’odierna ricorrente;

- del precedente “provvedimento antimafia interdittivo (informazione antimafia interdittiva) prot. n. 0056446 del 30 aprile 2020 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., con il quale si informa che la società ricorrente è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91 comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e comunicato con contestuale preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 il diniego dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non oggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), presentata dall’odierna ricorrente”, già impugnato, ove si ritenga nuovamente efficace per effetto del provvedimento di cui sopra.


Visti il ricorso introduttivo R.G. n. 1841/2019 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Palermo, con la relativa documentazione;

Viste le memorie depositate da entrambe le parti;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2019;

Visto il primo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2019, e vista l’ordinanza del C.G.A. n. -OMISSIS- del 22 aprile 2020;

Vista la documentazione depositata da entrambe le parti;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-S.r.l.;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla resistente Amministrazione;

Visto il terzo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie a la documentazione depositate dalla ricorrente e dalla resistente Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso introduttivo R.G. n. 1842/2019 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Palermo, con la relativa documentazione e le deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2019;

Visti il primo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la memoria della resistente Amministrazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 8 giugno 2020;

Visti il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-S.r.l.;

Visto il terzo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie della ricorrente e della resistente p.a.;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2020;

Viste la memoria e la documentazione della ricorrente e della resistente p.a., nonché la memoria della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023, per entrambi i ricorsi, il consigliere M C e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo R.G. n. 1841/2019, notificato e depositato il 29 agosto 2019, l’odierna istante ha impugnato l’informativa interdittiva n. 0119933 del 17 agosto 2019, con cui il Prefetto di Palermo ha altresì preannunciato il diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list).

Espone in punto di fatto che:

- la società è stata costituita in data 5 giugno 2012 dall’attuale amministratore unico e legale rappresentante, che detiene il 98% delle quote e dalla madre del predetto, detentrice del residuo 2% delle quote, operante originariamente nel settore della produzione del calcestruzzo;

- in data 17 febbraio 2016 ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed ha iniziato l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con nomina del responsabile tecnico e iscrizione, in data 7 marzo 2016, nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list, iscrizione rinnovata con scadenza in data 7 marzo 2019;

- con il provvedimento impugnato la Prefettura – a seguito dell’accesso ispettivo presso il Comune di-OMISSIS- e alla conseguente relazione di accompagnamento al decreto di scioglimento del predetto comune e del verbale del gruppo interforze datato 8 agosto 2019 – ha, dopo due consecutive e rinnovate iscrizioni, ritenuto che l’impresa sia soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa, esclusivamente in dipendenza del ruolo del padre dell’attuale amministratore unico, ritenuto il vero dominus dell’azienda (oltre che padre e marito dei due soci), asseritamente controindicato con riferimento al presunto legame con un soggetto controindicato e per vicende risalenti a oltre venti anni prima;

- al suddetto si imputa anche la partecipazione alle gare indette dal Comune di-OMISSIS-, ma sarebbero tutti argomenti illogici, in quanto il predetto all’interno della società istante – lungi dal non rivestire alcun incarico formale – ha il ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti;
e, quanto al rapporto con un pentito, è stato assolto con sentenza con formula pienamente liberatoria (“il fatto non sussiste”) divenuta irrevocabile, ed è stato riconosciuto vittima di mafia dal Comitato di solidarietà ai sensi dell’art. 6 della l. n. 512/1999;

- inoltre, per quanto attiene alla costituzione nell’anno 2010 di una ATI, quale elemento rivelatore della continuità del rapporto con il pentito, il predetto responsabile non ha stipulato l’atto costitutivo di tale ATI, né ha intrattenuto alcun rapporto con altra società asseritamente collegata sempre a detto pentito per il tramite del nipote di quest’ultimo.

Si duole pertanto di tale esito, deducendo le censure di:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 70, 83, 84, 85, 86, 89 bis, 91 e 92 DEL D.LGS. N. 159/2011, 10 DEL D.P.R. 3

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