TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202994
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 02994/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2012, proposto da
Condominio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P A, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato S A D in Catania, via Umberto, 300;
contro
Comune di Furnari, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 1//2012, notificato dal Comune di Furnari in data 8.05.2012, con cui è stata rigettata la domanda di sanatoria presentata dal Condominio ricorrente ai sensi della Legge 47/85;
- nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e/o richiamati dagli atti in questa sede impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2022, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso spedito per la notifica in data 6 luglio 2012 e depositato in data 19 luglio 2012 il condominio deducente ha rappresentato quanto segue.
Con istanza del 5 aprile 1986, prot. n. 2188 (pratica n. 220) il condominio -OMISSIS-, in persona dell'amministratore pro tempore , ha chiesto la definizione degli illeciti edilizi ai sensi della legge n. 47/1985 compiuti nel detto condominio, sito nel Comune di Fumari, c.da -OMISSIS-, consistenti nella realizzazione di una piscina, un campo da tennis, un campo di pallavolo, due campi di bocce ed un piccolo vano in forma triangolare.
Il terreno su cui insistono le opere, costituente pertinenza condominiale, è pervenuto al condominio giusto atto di compravendita del 31 gennaio 1984.
Con nota prot. n. 1012 del 3 febbraio 2011 il Comune intimato ha invitato il condominio ad integrare i documenti ritenuti mancanti, richiedendo in particolare la produzione del progetto delle opere da sanare, relazione tecnica, titolo di proprietà, quietanze dei versamenti effettuati, avvenuta catastazione e planimetria descrittiva dei luoghi.
Con nota assunta al prot. n. 1978 del 7 marzo 2011 l’amministratore pro tempore del condominio ha provveduto a trasmettere i documenti integrativi richiesti, producendo il progetto, la relazione tecnica nonché l’attestazione dei versamenti dell'oblazione e degli oneri concessori, con riserva espressa di presentare i documenti eventualmente ritenuti mancanti.
Nella relazione tecnica depositata a corredo del progetto in sanatoria si specificava, tra l'altro, che alcuni dei manufatti per i quali era stata originariamente chiesta la sanatoria erano stati demoliti (nello specifico, il manufatto edilizio destinato a deposito ed il campo di bocce);la sanatoria veniva pertanto limitata al campo da tennis, campo di pallavolo e piscina interata.
Con ulteriore nota del 19 aprile 2011 (assunta al prot. n. 3447 del 20 aprile 2011) il condominio ricorrente, rappresentando al Comune di avere interesse all’ottenimento della sanatoria richiesta, ha depositato copia dell’atto di citazione con cui è stato chiesto l’accertamento giudiziale della proprietà delle aree su cui insistono le opere oggetto di sanatoria e, in subordine, la dichiarazione dell’acquisita proprietà per usucapione;invero, nelle more della definizione della pratica di sanatoria in questione, sono sorte contestazioni fra il condominio deducente ed il sig. -OMISSIS- in merito alla titolarità delle predette aree (contenzioso pendente dinanzi al Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto).
Avendo, tra l'altro, già ottenuto un pronunciamento favorevole in sede di giudizio possessorio (ordinanza di reintegra nel possesso del 3 agosto 2005, Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 761105 r.g.), con ulteriore nota prot. n. 7996 del 16 settembre 2011 l’amministratore pro tempore del condominio ricorrente ha rinnovato la richiesta di attendere l’esito del giudizio, rappresentando l’interesse del condominio all’ottenimento della chiesta concessione in sanatoria e riservandosi di produrre la sentenza dichiarativa della proprietà.
Peraltro, con nota del 5 luglio 2006 prot. 5395 la sig.ra -OMISSIS-, dante causa dei singoli proprietari del complesso, ha precisato al Comune intimato “ai fini della favorevole istruzione del procedimento amministrativo relativo alla predetta domanda di condono edilizio presentata dal Condominio -OMISSIS- e del suo conseguente accoglimento, che le aree dove sorgono gli impianti, unitamente a questi, devono ritenersi pertinenziali al medesimo e, quindi appartenenti in proprietà del citato condominio”.
Tuttavia il Comune di Furnari ha adottato l’impugnato provvedimento di diniego, ritenendo - sull'errato presupposto che la proprietà di dette aree facesse capo al sig. -OMISSIS- - la domanda improcedibile per carenza documentale (per la mancata produzione del titolo di proprietà), piuttosto che attendere l’esito del giudizio civile pendente volto proprio all’accertamento della titolarità delle aree in questione.
Inoltre, il Comune intimato ha ritenuto che “buona parte” delle opere abusive ricadono nella fascia dei 150 metri dalla battigia, senza tuttavia specificare né quali opere oggetto di sanatoria ricadrebbero nella detta fascia né quali accertamenti siano stati effettuati e posti alla base di tale assunto, circostanza quest'ultima di non poco rilievo, tenuto conto che alcune delle opere originariamente oggetto di sanatoria sono state demolite su iniziativa dello stesso condominio ricorrente il quale, nel presentare la documentazione integrativa richiesta, ha difatti limitato la richiesta di condono ai soli manufatti ancora esistenti.
1.1. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
1.2. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2022, presente il difensore della parte ricorrente – che ha evidenziato come, con sentenza n. 924/2021, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha, di fatto, riconosciuto la proprietà dell’area in questione in capo a parte ricorrente, risolvendo i profili controversi in punto di legittimazione - come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO