TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-09-04, n. 202313581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-09-04, n. 202313581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313581
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 13581/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04148/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4148 del 2023, proposto da RI IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 9;



contro

Parco dei Castelli Romani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di



per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della nota prot. n. 438 del 24.1.2023, trasmessa all'interessato in pari data, avente ad oggetto “Progetto per opere di realizzazione di una costruzione bifamiliare - Lotto n. 4 ‘Poggi D'oro' Comune di Velletri - Via dei Genzanesi n. 15 Diniego Prat. 1391/2022 (Rich.te GI RI)”, con la quale l'Ente Parco dei Castelli Romani non ha concesso il nulla osta richiesto dal sig. RI IZ con istanza in data 7.11.2022 e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco dei Castelli Romani e di Regione Lazio e di Comune di Velletri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 135 del 29.09.2000, il Comune di Velletri adottava il progetto di Piano di Lottizzazione ed il relativo schema di convenzione, riferito al terreno, in località “Monte Canino”, di proprietà (fra gli altri) del ricorrente.

1.2. Con atto pubblico in data 03.09.2009, sottoscritto anche dal Comune di Velletri (in persona del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica), il Consorzio “Poggi d’Oro” (in persona del suo Presidente e rappresentante legale), costituito in data 18.03.1999 dai proprietari di un appezzamento di terreno ubicato nella suddetta località, tra cui lo stesso ricorrente, si obbligava a stipulare con il Comune di Velletri una convenzione avente per oggetto l’urbanizzazione dei terreni di proprietà delle persone intervenute a costituire il Consorzio medesimo e ubicati nella suddetta località “Monte Canino”.

1.3. In data 07.11.2022, il ricorrente inoltrava allo sportello unico del Comune di Velletri una richiesta di nulla osta edilizio (ex art. 28 L.R. n. 29/1997) per la realizzazione di una costruzione bifamiliare sul lotto n. 4 del piano di lottizzazione denominato “Poggi d’oro”, ubicato alla via dei Genzanesi n. 15, foglio 57, p.lla 1091.

1.4. In data 13.12.2022, il Parco del Castelli Romani emetteva preavviso relativo all’esistenza di motivi ostativi (ex art. 10 bis L. 241/1990) all’accoglimento della domanda presentata dal ricorrente, considerando – tra l’altro – che l’intervento ricadeva in area individuata dal P.T.P.R. come “paesaggio naturale di continuità” e che dall’esame istruttorio era risultato che le opere previste nel progetto, per il loro carattere, potevano compromettere l’ambiente naturale tutelato.

1.5. In data 22.12.2022, l’arch. Andrea Sarrecchia, per conto del ricorrente, formulava osservazioni al suddetto preavviso di rigetto e chiedeva che venisse riesaminata l’istanza di valutazione ambientale ed emesso parere positivo in coerenza con le osservazioni prodotte.

1.6. Con nota prot. n. 438 del 24.01.2023, il Parco dei Castelli Romani, viste le suddette osservazioni, non concedeva il nulla osta richiesto, sulla base di motivazioni coincidenti con quelle di cui al suddetto preavviso di rigetto.

2. Con ricorso notificato al Parco regionale dei Castelli Romani, alla Regione Lazio e al Comune di Velletri, in data 06.03.2023, e depositato in data 07.03.2023, il ricorrente chiedeva l’annullamento della suddetta nota recante il diniego di nulla osta.

A sostegno di tale domanda proponeva i seguenti motivi di ricorso.

2.1. « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 29, comma 6, L.R. Lazio n. 29/1997 e dell’art. 63 del PTPR della Regione Lazio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione ».

Evidenziava il ricorrente che la località interessata ricadeva in un’area tutelata ai sensi degli artt. 134, comma 1, lett. a) e b), 136, comma 1 (D.M. 14/02/1959) e 142 comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004, classificata - sulla scorta del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (art. 24) - come “paesaggio naturale di continuità”.

Aggiungeva che effettivamente, a seguito delle perimetrazioni, operate dalla L.R. n. 1/2020, delle zone A (di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con inesistente o limitato grado di antropizzazione) e B (di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da un maggior grado di antropizzazione), non sarebbe consentita la costruzione di manufatti fuori terra o interrati nell’area di competenza del Piano di lottizzazione in questione, per incompatibilità con le misure di salvaguardia previste per la zona A.

Esponeva ancora che l’Amministrazione intimata aveva concesso, invece, il nulla osta ad altri consorziati, sino a pochi giorni prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 1/2020.

Denunciava tuttavia che il diniego opposto dall’Ente intimato si poneva in contrasto con la normativa di settore (il riferimento era in particolare all’art. 63, co. 4, del P.T.P.R. della Regione Lazio), che faceva salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi (tra cui, appunto, il Piano di lottizzazione “Consorzio Poggi d’Oro”)

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