TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-07-06, n. 202201149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-07-06, n. 202201149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201149
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2022

N. 01149/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00955/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2021, proposto da
C R e B I, rappresentati e difesi dall'avvocato N V e dall'avvocato M M, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

SNAM RETE GAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e U N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Menga Petroli di Menga Antonio Rocco &
C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Larocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione dirigenziale n. 67 del 3.3.2021, con la quale la Regione Puglia ha rilasciato alla SNAM RETE GAS S.p.A. l'Autorizzazione Unica, trasmessa con nota di SNAM RETE GAS S.p.A. prot. n. 413 del 12.4.2021, alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), D.L. n. 239/2003 convertito in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014, del Metanodotto denominato “Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Ceglie Messapica (BR), nonché dei verbali della Conferenza dei Servizi del 3.11.2020, del 16.12.2020 e del 4.2.2021 e di tutti gli altri atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di SNAM RETE GAS S.p.A., Regione Puglia e Menga Petroli di Menga Antonio Rocco &
C. S.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to M. Musio, avv.to N. Vignola, avv.to R. Bellomo in sostituzione dell'avv.to A. Bucci, avv.to M. Morosetti in sostituzione degli avv.ti G. Berruti e U. Nichetti, avv.to F. Larocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso del 09/06/2021, notificato in data 18/06/2021, i sigg. C R e B I - proprietari di un terreno agricolo distinto in C.T. al foglio 97 p.lle 86 e 91 sito nel Comune di Ceglie Messapica, interessato dal tracciato del realizzando Metanodotto - hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva:

- della determinazione n. 67 del 3.3.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato alla Società SNAM RETE GAS S.p.A., l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), D.L. n. 239/2003 convertito in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5, D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 e D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014, del Metanodotto denominato " Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4") - 75 bar " nel Comune di Ceglie Messapica (BR);
del sottostante verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 4.2.2021, nonché dei verbali del 3.11.2020 e del 16.12.2020;
di tutti gli atti preordinati, precedenti e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e in particolare della nota Di-SOR/Lav/CST prot. n. 413 del 12.4.2021, con la quale la SNAM RETE GAS S.p.A., Ente delegato dalla Regione Puglia ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, ha notificato l'impugnata determinazione regionale n. 67/2021 ed offerto le indennità per occupazione temporanea, costituzione di servitù ed occupazione e danni in relazione al terreno di proprietà della ricorrente.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 D. Lgs. n. 164/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

II. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del giusto procedimento.

1.2. L’1.07.2021 si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e la SNAM RETE GAS S.p.A. contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per la reiezione del ricorso.

Anche la Società Menga Petroli di Menga Antonio Rocco &
C. S.n.c. si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 426/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti, ritenendo l’assenza dei “necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”, in quanto “- sotto il primo profilo, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Menga Petroli” DN 100 (4”) - 75 bar, proposta da

SNAM

Rete Gas S.p.a. sembra contenere, all’allegato n.2, la “Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D. Lgs. 23.05.2000 n. 164”, nel mentre l’impianto già esistente della 2i Rete Gas risulta tecnicamente inidoneo per i fini in questione;
gli Enti partecipanti alle Conferenze dei Servizi del 3 novembre 2020 e del 16 dicembre 2020 appaiono aver compiutamente esaminato e istruito l’istanza predetta senza che alcun partecipante abbia espresso il proprio dissenso circa la scelta localizzativa, ritenendo, con valutazioni tecnico-discrezionali (adeguatamente motivate) scevre da profili di illogicità, irrazionalità o erroneità manifeste, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo del Metanodotto suindicato, fra cui la conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
il percorso alternativo indicato da parte ricorrente, pur interessando un’unica particella, appare attraversare il fondo nel suo mezzo e presentare le criticità rappresentate dalla sussistenza di ulivi monumentali e di vincoli paesaggistico - ambientali, mentre il progetto autorizzato - che riguarda un’area parallela alla viabilità già presente e realizzata tra i vari fondi, intercettante in modo limitrofo i suoli privati incisi dalla conduttura - ha ottenuto il parere paesaggistico favorevole e interessa un’area di minore sensibilità ambientale e paesaggistica;- sotto il profilo del periculum, lo stesso sembra escluso in considerazione della temporaneità (circa tre mesi) dell’attraversamento e dell’interramento dell’impianto di che trattasi
”.

Con ordinanza collegiale n. 5188/2021 il Consiglio di Stato, ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti avverso il suindicato esito cautelare di primo grado, dando atto che “ nel bilanciamento degli opposti interessi, appare prevalente quello generale all’approvvigionamento della fornitura, mentre invece l’eventuale pregiudizio rappresentato dall’apposizione della servitù potrebbe essere ristorato, all’esito del giudizio di merito, mediante rimozione del gasdotto e risarcimento del danno eventualmente patito”.

Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

Nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Con un primo ordine di censure, i ricorrenti deducono la illegittimità dell’avversata Autorizzazione Unica, alla costruzione ed esercizio del Metanodotto in questione, rilasciata dalla Regione Puglia alla SNAM RETE GAS S.p.A., sostenendo che l’istanza da quest’ultima proposta non era corredata dalla dichiarazione da rendersi ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 164/2000, con conseguente carenza di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 164/2000 citato.

L’assunto è smentito “per tabulas”.

Osserva, il Tribunale che, con nota prot. n. 375 del 13/5/2020 e relativi allegati, pervenuti alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con p.e.c. del 14/5/2020, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. n. 327/2001 e ai sensi della L.R. n.22/2/2005 n. 3, modificata della L.R. 8/3/2007 n. 3, formale istanza per rilascio di Autorizzazione Unica, con contestuale richiesta di approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alla costruzione ed esercizio del Metanodotto denominato “Allacciamento Menga Petroli DN 100 (4”) - 75 bar” nel Comune di Ceglie Messapica (BR), allegando (effettivamente) le dichiarazioni previste per legge, assumendosene la responsabilità, e presentando (in particolare) - sempre mediante la p.e.c. del 14/5/2020 inviata presso i competenti Uffici Regionali - la prescritta dichiarazione ex art. 31 del D. Lgs. n. 164/2000.

Non è condivisibile, infatti, l’assunto dei ricorrenti secondo i quali “ il chiaro tenore letterale della norma la realizzazione di opere analoghe a quelle in trattazione non è (e non può) essere legata solo ad un dato assertivo di tipo negativo prodotto dalla Società che propone il progetto (circa la non utilizzabilità delle reti esistenti), ma deve essere corredata da evidenze documentali, in grado di conferire supporto istruttorio e, quindi, portata concreta e tecnica al dato formale (idonea documentazione” , non occorrendo - ad avviso del Collegio - la contestuale dimostrazione sul piano tecnico di quanto dichiarato ex art. 31 D. Lgs. n. 164/2000.

Dal punto di vista normativo, l’art.30 del D. Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: “ 1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.

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