TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-02-12, n. 202400343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00343/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Civelli Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG 95183853C9, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Sangalli S.p.A., Mont-Ele S.r.l., Elettri.Fer S.r.l. e Rail Diagnostic S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. E N e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- MM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. L L ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4;
nei confronti
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Consital - Consorzio Italiano Manutenzione e Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm;
- Tecnofrese S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- F.I.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Bergmeister S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Eut Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento MM 0052010 del 18 settembre 2023, comunicato in pari data, con il quale MM S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di “ Realizzazione, in Milano, della Metrotranvia Interquartiere Nord - Tratta Funzionale Niguarda - Cascina Gobba ”, derivanti da « P.N.R.R. - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16.11.2021, n. 448, Allegato 1, misura M2C2 – Investimento: 4.2 – “Sviluppo trasporto rapido di massa”;beneficiario: Comune di Milano CIG 95183853C9 - CUP LOTTO 3: B44D22000070005 - CUP LOTTO 4: B44D22000100005 », in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi soc. coop. in proprio e per le seguenti consorziate indicate come esecutrici Tecnofrese S.r.l. a socio unico e F.I.S. S.p.A., con il progettista indicato, costituendo R.T.P. tra Bergmeister S.r.l. e EUT Engineering S.r.l.;
- nonché della predetta comunicazione in data 18 settembre 2023;
- per quanto occorra, degli atti e dei verbali di gara da 1 a 27, sulla base dei quali l’aggiudicataria è stata ammessa alla gara e collocata in prima posizione della graduatoria, in relazione ai motivi di ricorso dedotti, nonché della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione;
- e per l’accesso ai seguenti documenti enunciati nei verbali e non conosciuti: (i) richiesta di congruità al primo e secondo classificato del 19 luglio 2023;(ii) provvedimento del 28 giugno 2023 di nomina della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche;(iii) richieste del 28 febbraio e 8 settembre 2023 di chiarimenti alla controinteressata in sede di verifica di anomalia;(iv) verbale 11 settembre 2023 prot. 50764 (nominato nel verbale n. 26) di esito delle verifiche di anomalia ed i verbali di attribuzione punteggi;(v) nota prot. 50764 dell’11 settembre 2023, dell’Unità tecnica validazione progetti di cui al verbale 26;(vi) provvedimento che demanda all’Unità tecnica di validazione dei progetti la verifica di congruità;(vii) allegati indicati nei verbali di gara reperibili sul sito;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente;
- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;
- e per la condanna della società aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica;
- nonché per l’accertamento di accesso agli atti proposto dalla ricorrente in data 5 ottobre 2023, con conseguente condanna 8::2013-04-05">ex art. 116 cod. proc. amm. della Stazione appaltante alla ostensione integrale, in termine assegnando, di tutti gli atti e documenti non ostesi alla ricorrente (in primis gli esiti del soccorso istruttorio di cui al verbale n. 23 non presente nella piattaforma di gara), completi di allegati e in forma integrale;e anche i provvedimenti, gli atti ed i documenti come sopra elencati, nonché i verbali della commissione giudicatrice e tecnica nei quali sono contenute le motivazioni dei punteggi tecnici e gli altri come elencati in precedenza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- degli ulteriori seguenti documenti ostesi in data 19 ottobre 2023 dalla Stazione appaltante e precisamente: (i) verbale n. 23 e allegati, (ii) verifica di anomalia, (iii) soccorso istruttorio, (iv) valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata e quanto oggetto della concessa ostensione;
- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;
- e per la condanna della società aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
- nonché per l’accertamento di accesso agli atti proposto dalla ricorrente in data 5 ottobre 2023, con conseguente condanna ex art. 116 cod. proc. amm. della Stazione appaltante alla ostensione integrale, in termine assegnando, di tutti gli atti e documenti non ostesi o non ostesi integralmente alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MM S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Consital - Consorzio Italiano Manutenzione e Servizi Società Cooperativa;
Vista l’ordinanza n. 2821/2023 con cui è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda formulata dalla ricorrente Civelli Costruzioni, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere A D V;
Uditi, all’udienza pubblica del 31 gennaio 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 18 ottobre 2023 e depositato il 26 ottobre successivo, la società ricorrente, in proprio e quale capogruppo di un costituendo R.T.I., ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, il provvedimento MM 0052010 del 18 settembre 2023, comunicato in pari data, con il quale MM S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di “ Realizzazione, in Milano, della Metrotranvia Interquartiere Nord - Tratta Funzionale Niguarda - Cascina Gobba ”, derivanti da « P.N.R.R. - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16.11.2021, n. 448, Allegato 1, misura M2C2 – Investimento: 4.2 – “Sviluppo trasporto rapido di massa”;beneficiario: Comune di Milano CIG 95183853C9 - CUP LOTTO 3: B44D22000070005 - CUP LOTTO 4: B44D22000100005 », in favore del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi soc. coop. in proprio e per le seguenti consorziate indicate come esecutrici Tecnofrese S.r.l. a socio unico e F.I.S. S.p.A., con il progettista indicato, costituendo R.T.P. tra Bergmeister S.r.l. e EUT Engineering S.r.l.
Con Bando di gara pubblicato nel mese di dicembre 2022 sulle Gazzette Ufficiali Europea e Italiana, su due quotidiani di tiratura nazionale e su piattaforma telematica, è stata data notizia dell’avvio da parte di MM S.p.A. di una procedura telematica ristretta sopra soglia, finanziata con fondi del P.N.R.R. e finalizzata all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, da svilupparsi in modalità B.I.M., e dell’esecuzione dei lavori afferenti alla “ realizzazione, in Milano, della Metrotranvia Interquartiere Nord - Tratta Funzionale Niguarda–Cascina Gobba ” - CIG 95183853C9, avente un importo complessivo pari a € 47.205.840,86, di cui € 590.323,29 per la progettazione esecutiva, € 45.005.517,57 per l’esecuzione dei lavori ed € 1.610.000,00 di oneri per la sicurezza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica). La gara, divisa in due fasi, ossia una prima riguardante la selezione degli operatori e una successiva di confronto competitivo tra gli operatori ammessi, ha visto la partecipazione di otto concorrenti, ridottisi a cinque nella seconda fase. All’esito delle operazioni di gara, l’offerta del R.T.I. capeggiato dalla ricorrente Civelli Costruzioni è risultata seconda graduata, mentre al primo posto si è collocata l’offerta del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi soc. coop. Quindi, con il provvedimento MM 0052010 del 18 settembre 2023, comunicato in pari data, è stata disposta l’aggiudicazione del citato appalto relativo ai lavori di “ Realizzazione, in Milano, della Metrotranvia Interquartiere Nord - Tratta Funzionale Niguarda - Cascina Gobba ” in favore del Consorzio controinteressato. Con istanza di accesso formulata in data 5 ottobre 2023, la ricorrente ha chiesto l’ostensione del « contenuto della “risposta di qualifica” della RDO – documentazione amministrativa della ditta classificata al primo posto in graduatoria;contenuto della “risposta tecnica” della RDO – offerta tecnica della ditta classificata al primo posto in graduatoria;contenuto della “risposta economica” della RDO – offerta economica della ditta classificata al primo posto in graduatoria;verbali di gara con eventuali allegati;eventuale documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e tecnico;documentazione ed esito dell’eventuale verifica di congruità dell’offerta della ditta classificata al primo posto in graduatoria ». Nessun riscontro è stato fornito dalla Stazione appaltante a tale richiesta.
Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del Consorzio controinteressato, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
Con riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica e al procedimento di verifica dell’anomalia, è stata poi dedotta la violazione dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 17 del Bando di gara.
Attraverso il ricorso introduttivo, oltre alla domanda di annullamento degli atti di gara, è stata altresì dedotta l’illegittimità della mancata ostensione della documentazione richiesta dalla parte ricorrente con la richiamata istanza del 5 ottobre 2023.
È stata infine articolata una istanza di verificazione finalizzata a emendare le illegittimità compiute dalla Commissione di gara.
Si sono costituiti in giudizio MM S.p.A. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.