TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2020-07-22, n. 202000953

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2020-07-22, n. 202000953
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000953
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00953/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00420/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sarteano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del nota priva di numero di protocollo datata 15.04.2020 (doc. n.2), con cui il Comune di Sarteano ha sospeso fino al 16 giugno 2020 ogni determinazione definitiva relativa all’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art 87 del d.lgs. 87-2003 per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile in via della Villa, prot. suap 2503-2019,
in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di modifica delle n.t.a. del Regolamento Urbanistico, atta ad eliminare i divieti generalizzati di installazione di antenne e ripetitori contenuti nelle stesse norme;
b) ove possa occorrere dell’art. 69 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico Comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il Consigliere G R;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la società Wind Tre ha impugnato la nota del 15 aprile 2020, con cui il Comune di Sarteano ha sospeso fino al 16 giugno 2020 ogni determinazione definitiva relativa all’istanza di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art 87 del d.lgs. 87-2003, per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di modifica delle n.t.a. del Regolamento Urbanistico, atta ad eliminare i divieti generalizzati di installazione di antenne e ripetitori contenuti nelle stesse norme.

La società ricorrente ha chiesto, altresì, una pronuncia di annullamento dell’art. 69 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico Comunale.

Detto provvedimento fa seguito ad una precedente istanza con la quale la società Wind Tre aveva chiesto al Comune di Sarteano di essere autorizzata alla realizzazione di un nuovo impianto, di tipo Raw Land , su area privata sita nel territorio dello stesso Comune, istanza quest’ultima che otteneva il parere favorevole dell’ARPAT con nota prot. n. 2019/0096060 del 23 dicembre 2019.

Il Comune di Sarteano, con nota del 13 febbraio 2020, preannunciava, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, comunicando la non conformità dell’intervento all’art. 69, comma 9, delle n.t.a. del vigente Regolamento Urbanistico, disposizione quest’ultima che impone il divieto assoluto di installare impianti di telecomunicazioni all’interno delle aree definite “ a prevalente funzione agricola di rilevanza paesistica dei pianalti e di Castiglioncello del Trinoro ”.

Malgrado ciò, con il provvedimento del 15 aprile 2020 il Comune ha sospeso l’esame dell’intera pratica autorizzativa sino al 16 Giugno 2020, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, della proposta di modifica alle n.t.a. del Regolamento Urbanistico, atta ad eliminare i divieti generalizzati di installazione di antenne e ripetitori contenuti nelle stesse norme.

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art.87 e dell’art. 8, co.6, della L. n. 36/01, oltre al difetto di potere in ordine alla sospensione dei procedimenti in attesa dell’azione degli atti pianificatori di competenza comunale, in quanto non sussisterebbe il potere del Comune di sospendere l’esame delle istanze di autorizzazione in attesa dell’adozione (o modifica) di atti di normazione secondaria e di pianificazione;

2. la violazione della Legge del 3 novembre 1952 n.1902, dell'art.31 della L. del 17 agosto 1942 n.1150, dell'art.4 legge 28.1.77 n.10, oltre all’esistenza di vari profili di eccesso di potere;
con riguardo al potere comunale di sospensione del procedimento, l'unica fattispecie in cui è consentito il ricorso all'istituto di analoga misura cautelare è stata prevista dalla L. 23.11.52 n.1902 nella parte in cui concede, sia pure in casi tassativi, la facoltà di sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione (oggi permesso di costruire), fattispecie quest’ultima che sarebbe inapplicabile al caso di specie;

3. l’illegittimità derivata del diniego per illegittimità dell’art. 69 del regolamento;
la violazione dell’art.86, comma 3, dell’art.87, art.90 e 93 del d.lgs.259/2003, dell’art. 8, co.6, della L.36/2001, oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere;
a parere della società ricorrente la moratoria imposta all’esame della pratica presentata da Wind Tre non potrebbe neppure essere giustificata dalla vigenza del divieto d’istallazione contenuto dall’art.69, comma delle NTA del R.U., che, come evidenziato in narrativa, preclude l’installazione degli impianti di telecomunicazione in tutta l’area all’interno della quale dovrebbe sorgere l’impianto tecnologico in progetto.

Nel ricorso non si è costituito il Comune di Sarteano, malgrado fosse stato correttamente intimato.

Nella camera di consiglio del 10 giugno 2020 questo Tribunale ha disposto il rinvio della controversia alla successiva camera di consiglio dell’8 Luglio 2020, al fine di verificare l’eventuale approvazione da parte del Comune di Sarteano del nuovo regolamento urbanistico.

A detta udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cpa.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

1.1 Sono in particolare fondati tutti e tre i motivi del ricorso, in quanto, come evidenziato dalla ricorrente, non sussisteva il potere del Comune di sospendere l’esame delle istanze di autorizzazione in attesa dell’adozione (o modifica) di atti di normazione secondaria e di pianificazione.

Detta sospensione non è stata disposta per lo svolgimento di un’attività istruttoria, né è risultata circoscritta ad un tempo determinato.

1.2 Una volta decorso il termine del 16 giugno 2020 (che lo stesso Comune si era dato) il procedimento non è stato ripreso, così come non si è modificata la disciplina delle NTA contenuta nell’art. 69 del Regolamento Urbanistico, nella parte in cui prevede un divieto generalizzato di installazione degli impianti radio base, in tutte le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza paesistica dei pianalti e di Castiglioncello del Trinoro.

1.3 L’art. 69 sopra citato (come riconosciuto peraltro dallo stesso Comune) preclude l’installazione degli impianti di telecomunicazione in tutta l’area all’interno della quale dovrebbe sorgere l’impianto tecnologico in progetto, senza distinzione e motivazione alcuna, fattispecie quest’ultima che non può che risultare assimilabile ad un divieto generalizzato di installazione degli impianti di cui si tratta.

Tale divieto contrasta con gli artt. 86 e 90 del D.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui sanciscono un principio in base al quale le opere di urbanizzazione primaria, risultano astrattamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, quindi, con ogni zona del territorio comunale.

1.4 Precedenti pronunce hanno avuto di chiarire che il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, a norma dell'art. 8, della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 D.Lgs. 259/2003.

1.5 Detta potestà dei Comuni deve invece esplicarsi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.

Non risultano ammissibili norme di radioprotezione aggiuntive o peggiorative dei già cautelativi e rigorosi limiti all'uopo posti, in modo unitario per tutto il territorio della Repubblica, dalla normativa statale (Cons. Stato Sez. III Sent., 25/02/2014, n. 905 e Cons. Stato Sez. III Sent., 05/02/2013).

1.6 Ne consegue come risulti dimostrata l’illegittimità dell’art. 69 del R.U. nella parte in esclude tutte le aree a prevalente funzione agricola di rilevanza paesistica dei pianalti e di Castiglioncello del Trinoro dalla realizzazione dei impianti di telefonia mobile e, ciò, peraltro senza uno svolgimento preventivo di una qualunque analisi di compatibilità dell’intervento, in relazione alla specifica tipologia progettuale prescelta.

1.7 In conclusione il ricorso è fondato, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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