TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-15, n. 202000125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-15, n. 202000125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000125
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2020

N. 00125/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2019, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

- del D.D.S. n. 5101 del 24/10/2018, notificato il 15/1/2019, emesso ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 61.212,68, quale indennità risarcitoria per il danno conseguito al paesaggio con la realizzazione di corpi di fabbrica siti in Agrigento, Via degli Imperatori n. 2/A, in catasto al foglio 163, di seguito riportati:

- partt. 1933, sub 1, 2, 4, 5, 8 e 9 e part. 1480 sub 4 (a due ed una elevazione con copertura spiovente e piana), per un importo di € 28.592,03;

- partt. 1933, sub 8 e part. 1480 sub 4 (strutture a servizio dell'abitazione principale, con coperture ad una e due falde, per un importo di € 22.204,35;

- partt. 1480 sub. 5 (corpi di fabbrica a due ed una elevazione con copertura piana), per un importo di € 10.416,30;

senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza di Agrigento;

- della nota prot. n. 970 del 9/1/2019, con la quale è stato trasmesso il sopra indicato D.D.S. n. 101 del 24/10/2018;

- della nota prot. n. 9734 del 15/10/2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui viene quantificata, in via provvisoria, la sanzione pecuniaria e le allegate perizie;

- della nota prot. n. 5541 del 9/6/2017 con la quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento ha comunicato preavviso di ammissibilità delle richieste di nulla osta in sanatoria presentate per i diversi manufatti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 37/1985, dell'art. 39 della L. 724/1994 e dell'art. 32 della L. 326/2003, condizionandone però il rilascio al preventivo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.L.vo 42/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 505/2019 sulla domanda cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 13 marzo 2019 e depositato il giorno 01 aprile successivo, il Sig. Brucceri Gaetano esponeva che su alcuni terreni di sua proprietà, a partire dal 1974, realizzava nel tempo alcune unità immobiliari, censite in Catasto al foglio 163, partt. n. 1933 sub 1, 2, 4, 5, 8 e 9, e n. 1480 sub 4 e 5, adibite in parte ad uso residenziale, ed in parte ad attività commerciale.

Per detti immobili venivano presentate differenti domande di sanatoria, ognuna per quanto di rispettiva pertinenza, ai sensi della L.R. 37/1985, dell’art. 39 della L. 724/1994 e dell’art. 32 della L. 326/2003. Inoltre tali fabbricati venivano ultimati rispettivamente entro l’anno 1977, tra il 16/03/1985 ed il 31/12/1993 ed entro il 20/02/2003.

Nel ricorso si articolano tre profili di censura con cui rispettivamente si contesta la violazione di legge sotto diversi profili.

Parte ricorrente osserva che con l’entrata in vigore della L. 8 agosto 1985 n. 431, al vincolo archeologico insistente sulla zona veniva esteso anche il vincolo paesaggistico per cui, per cui ai fini di ottenere la concessione in sanatoria, veniva chiesto alla Soprintendenza il rilascio del relativo N.O., che veniva rilasciato positivamente in data 9/6/2017, prot. n. 5541, con cui veniva accertava la compatibilità paesaggistica, comunicando il preavviso di ammissibilità, subordinandone però il rilascio al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Quindi con il D.D.S. n. 5101 qui impugnato, l’Amministrazione intimava al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 61.212,68, quale sanzione amministrativa per il danno arrecato al paesaggio dalla realizzazione dei detti manufatti.

Avverso il predetto provvedimento e gli altri atti in epigrafe indicati è stato quindi proposto il presente ricorso in cui si articolano le seguenti censure:

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