TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-11-29, n. 202201381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2022-11-29, n. 202201381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201381
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 01381/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01229/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'annullamento

del Decreto direttoriale n. -OMISSIS- del 9/8/2022 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare, II reparto, 6^ Divisione, concernente il proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno per perdita di idoneità psico-fisica ex art. 957, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 66/2010 per il soldato volontario -OMISSIS- -OMISSIS- con relativo collocamento in congedo assoluto, nonché della nota di trasmissione prot. -OMISSIS- del 12/8/2022;

dell'avvio del procedimento di proscioglimento della ferma per perdita permanente dell'inidoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, notificata in data 12/7/2022 dal -OMISSIS- “-OMISSIS-”;

della non conosciuta proposta di proscioglimento del 13/7/2022 avanzata dal -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Firenze, nonché della lettera di accompagnamento alla proposta di Invio in Osservazione DMML La Spezia prot. -OMISSIS- del 23/6/2022;

del verbale del 12/7/2022 della Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O) presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L) di La Spezia recante la diagnosi di “psicosi paranoide acuta, in trattamento con antispicotici” per il soldato -OMISSIS- -OMISSIS- con relativo provvedimento medico legale di “permanentemente non idoneo al proseguimento del servizio quale VFP1 e proposto per il proscioglimento della ferma a mente della lettera R punto 12 della Direttiva tecnica di cui al Decreto Ministero della Difesa del 4/6/2014 in G.U. n. 31 del 9/6/2014”;

del verbale di visita specialistica Psichiatrica effettuata in data 12/7/2022 presso il DMML La Spezia;

di ogni altro atto preparatorio, presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale ancorché non conosciuti comunque lesivi della sfera giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di Volontario in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito italiano presso il Battaglione Trasmissioni “-OMISSIS-”, ha impugnato il decreto direttoriale (n. -OMISSIS-) del 9 agosto 2022 del Ministero della Difesa che ha disposto il proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno per perdita di idoneità psico-fisica ex art. 957, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 66/2010, con conseguente collocamento in congedo della stessa ricorrente.

Il provvedimento di proscioglimento ora impugnato è motivato in ragione dell’asserita perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, richiesta dall’art. 957, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 66/2010 e, ancora, in conseguenza degli esiti

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