TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-12-12, n. 201412565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-12-12, n. 201412565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201412565
Data del deposito : 12 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05280/2014 REG.RIC.

N. 12565/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05280/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2014, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dagli avv. C V ed A G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via di Villa Patrizi, 13, come da procura a margine del ricorso;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Soc Ligestra Tre Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G N e S V, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Emilia, 88, come da procura a margine della memoria di costituzione;



per l'annullamento

silenzio rifiuto sulla richiesta di corresponsione del saldo del compenso per la nomina a componente del Comitato per l'intervento nella SIR

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Soc Ligestra Tre Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. - Con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato il 7 aprile 2014 e depositato il successivo giorno 18, il prof. Roberto P ha chiesto a questo TAR di dichiarare l’obbligo, in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di provvedere sulla sua istanza di determinazione del compenso spettante al ricorrente quale componente del Comitato per l’intervento nella SIR istituito con due decreti legge non convertiti, recanti i numeri 301\1980 e 503\1980, ma i cui effetti sono stati fatti salvi per espressa disposizione della L. n. 687\1980.

II.- In punto di fatto occorre ricordare che, con successive note degli anni 1981, 1986, 1987 e 1992, il Ministro competente provvide dapprima a determinare, e poi a rivalutare, i compensi dovuti ai componenti il Comitato per intervento nella SIR.

III. - Successivamente, l’art. 16 del decreto legge n. 78\2010 ha disposto la soppressone del citato Comitato, la cessazione delle sue funzioni ed il relativo trasferimento ad una società partecipata da Fintecna s.p.a. (poi individuata nella Ligestra TRE s.p.a.), ed ha onerato i commissari di redigere il rendiconto finale della attività svolte.

IV. - Secondo la prospettazione del ricorrente, tale attività di rendicontazione avrebbe una funzione essenziale ai fini della determinazione del compenso spettante ai Commissari.

Si dovrebbe infatti fare applicazione dell’art. 7 della L. n. 273\2002, inerente la procedura di amministrazione straordinaria, secondo il quale, “Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.”

V. - Il ricorrente, inoltre, a sostegno della propria domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere alla determinazione del compenso, ripercorsi i compiti attribuiti al Comitato per l’intervento nella SIR, afferma che l’attività dell’Amministrazione risulterebbe vincolata nell’an e nel quomodo.

Ma -aggiunge- in assenza di una norma primaria che disciplini il compenso per un incarico di natura onoraria, la situazione soggettiva del creditore avrebbe natura di interesse legittimo.

VI. - Nel ricorso introduttivo il prof. P allega, inoltre, di avere convenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ligestra TRE davanti al Tribunale civile di Roma per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 26.186.123,12 o della somma ritenuta di giustizia, ma che, in quel giudizio, il Giudice monocratico ha invitato le parti a precisare le conclusioni sull’eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria sulla domanda.

VII. - Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ligestra TRE, che, con le rispettive memorie, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di un obbligo di provvedere in capo al Ministero e per mancata impugnazione delle note che, a partire dal 1981, avevano prima fissato e poi rivalutato i

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