TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201800777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201800777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800777
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2018

N. 00777/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00123/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2018, proposto da
C G, rappresentato e difeso dagli avvocati P A e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P A in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n.18/I;

contro

INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 145/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 3/11/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Il ricorrente premette:

-che con ricorso depositato in data 30.12.2008 si era rivolto al Tribunale di Palmi-Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento dei maggiori postumi invalidanti conseguiti ad un infortunio sul lavoro occorsogli in data 15.12.2005 già valutati dall’INAIL in sede amministrativa nella misura dell’11%;

-che con sentenza n.1847 del 2010 quel Tribunale aveva accolto il ricorso, riconoscendogli il diritto di percepire l’indennizzo per inabilità permanente nella misura corrispondente all’inabilità del 15%;

-di aver impugnato la predetta sentenza davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria ritenendo riduttiva la valutazione dei postumi invalidanti riconosciuti dal Giudice di primo grado,

-che con sentenza n.145/2016 la Corte di Appello di Reggio Calabria –Sezione Lavoro statuiva quanto segue: “...in parziale accoglimento dell’ appello riforma parzialmente la sentenza impugnata, che conferma nel regolamento delle spese oltre che nella statuizione del diritto all’indennizzo in conto capitale a partire dal 17 dicembre 2005 con gli accessori ivi definiti, e condanna l’INAIL anche alla corresponsione, a titolo di indennizzo per danno biologico, di una ulteriore quota di rendita in conformità all’art. 13, comma II, lettera b), del Dlgs n.38/2000, in relazione alla menomazione pari al 16% a partire da giugno 2015,oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla stessa data e fino al soddisfo.”



2.Ciò premesso, il ricorrente agisce in ottemperanza proprio per l’esecuzione della sentenza n. 145/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sez. Lavoro che risulta essere notificata in forma esecutiva in data 3.11.2017 e passata in giudicato il 22.2.2018, come dimostrato in atti dall’attestazione della competente cancelleria.



3.Egli infatti lamenta che l’INAIL, pur avendo dato inizialmente esecuzione alle predette sentenze, corrispondendo a suo favore in base alla sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi l’indennizzo in conto capitale corrispondente ad una invalidità del 15% con decorrenza dal 15.12.2005 e, in seconda battuta, liquidando, con decorrenza 1.6.2015, una rendita corrispondente al 16% di invalidità riconosciuto dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, aveva illegittimamente recuperato attraverso trattenute mensili programmate sulla rendita liquidata l’intero importo già corrisposto a titolo di indennizzo in conto capitale.

In questo modo, l’Istituto intimato avrebbe eluso la sentenza di appello nella parte in cui aveva riconosciuto non il diritto a percepire per intero una nuova rendita per inabilità al 16% a decorrere dal 1.6.2015, bensì la sola quota aggiuntiva di rendita prevista dall’art. 13 comma II, lettera b), del D.lgs n. 38/2000, in relazione alla menomazione pari al 16%, sempre a partire dalla medesima ultima data.



4.L’interessato quindi insiste per il ripristino dell’indennizzo in conto capitale corrispondente alla invalidità del 15% a suo tempo già erogato con decorrenza dal 17.12.2005, con restituzione in suo favore delle somme nel frattempo recuperate dall’INAIL a mezzo di trattenute sulla rendita, oltre accessori di legge e, in secondo luogo sulla riliquidazione della rendita corrispondente al 16% di invalidità con decorrenza dall’1.6.2015, con riduzione della stessa alla sola quota prevista dall’art. 13,comma II, lettera b), del Dlgs n. 38/2000, oltre gli accessori previsti dal titolo azionato.

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