TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-05-06, n. 201600612
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Testo completo
N. 00612/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2015, proposto da:
GUI.MA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. E R e S N, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via Pietro Palmieri, 40;
contro
COMUNE di ASTI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, Via S. Francesco D'Assisi, 14;
per l'annullamento
- della nota adottata in data 10 luglio 2015 dall'Assessore (e vistata dal Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive - Servizio Attività Produttive) del Comune di Asti, comunicata a mezzo PEC in data 14 luglio 2015, nonchè della nota adottata in data 6 ottobre 2015 dall'Assessore (e a sua volta vistata dal Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive - Servizio Attività Produttive) del Comune di Asti, comunicata in data 13 ottobre 2015, nella parte in cui, dato atto dell'adozione della deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2015, è stata rigettata l'istanza proposta dalla società ricorrente per il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 mediante estensione della confinante localizzazione L2.1;
- per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del procedimento;
- e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società GUI.MA s.p.a., proprietaria di terreni a destinazione produttiva siti nel Comune di Asti nella zona di via Maggiora, di estensione pari a 45.000 mq, sui quali insistono fabbricati di superficie coperta pari a circa 8.000 mq, avendo intenzione di destinare i predetti immobili ad attività commerciale, ha presentato in data 3 giugno 2015 al Comune di Asti una istanza per il riconoscimento della “localizzazione urbano periferica L2” di cui all’art. 14, comma 4 lettera b) della Delibera C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., da attuarsi “estendendo il perimetro della confinante localizzazione L2.1”.
Le “localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L.2” sono definite dalla predetta delibera consiliare come aree ubicate in prossimità del centro abitato ed anche immediatamente all’esterno dello stesso, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello, candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana e che possono includere anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti.
2. Con nota del 10 luglio 2015 a firma congiunta del dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive e del competente Assessore, il Comune di Asti ha respinto l’istanza sul rilievo che due giorni prima, con delibera n. 31 dell’8 luglio 2015, il consiglio comunale di Asti aveva approvato l’atto recante “Integrazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ai sensi del D. Lgs. 114/98, D.C.C. 28/99, D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.”, escludendo espressamente il riconoscimento di nuove localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L2.
Nella stessa nota, peraltro, il Comune di Asti ha precisato che la stessa deliberazione consiliare aveva previsto, in merito ad alcune proposte pervenute in relazione a casi specifici, l’avvio di “un processo di approfondimento e di condivisione “a tappe” della verifica della fattibilità tecnica ed economica e della possibile realizzazione delle stesse; procedura da espletarsi preventivamente rispetto all’avvio del procedimento formale per la loro approvazione e, quindi, inserimento nella pianificazione commerciale”, manifestando pertanto alla richiedente la “disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad avviare anche per l’area in oggetto un percorso di approfondimento nelle modalità stabilite dal citato documento”.
3. In riscontro a tale nota comunale, la richiedente ha presentato in data 6 agosto 2015 un “dossier” denominato “Proposta per l’ampliamento della localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 “il Borgo”, corredato da alcuni allegati, “come primo contributo per il processo di approfondimento e condivisione “a tappe” citato nella lettera di cui sopra”.
4. Con nota del 13 ottobre 2015, a firma nuovamente congiunta del dirigente e dell’assessore competenti, il Comune di Asti ha comunicato alla richiedente che la proposta non presentava “contenuti ed elementi idonei” a consentire l’avvio del procedimento di approfondimento e condivisione “a tappe”, non essendo conforme ai principi della D.C.C. n. 31 dell’8 luglio 2015: ciò in quanto essa “non contiene, ad di là di una generica dichiarazione assertiva in tal senso, elementi utili a caratterizzare la proposta come non riconducibile alle tradizionali attività commerciali della grande distribuzione bensì configurabile, in coerenza con la filosofia del Piano Commerciale approvato, come proposta alternativa rivolta verso un’utenza extraterritoriale e quindi fonte di attrazione per la città nel suo complesso nonché funzionale alla promozione del territorio, tramite attrazione di cospicui flussi di turisti e visitatori da fuori provincia”.
5. Con ricorso notificato il 13-16 ottobre 2015 e depositato il 6 novembre successivo, la società GUI.MA s.p.a. ha impugnato dinanzi a questo TAR sia le note comunali del 10 luglio 2015 e del 13 ottobre 2015, sia la presupposta deliberazione del consiglio comunale n. 31 dell’8 luglio 2015 e ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di tre motivi, con i quali ha dedotto vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, nei termini che saranno evidenziati nella parte in diritto della presente decisione.
6. Il Comune di Asti si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza della società ricorrente agli atti impugnati (avendo essa formulato, in data 6 agosto 2015, una nuova istanza volta proprio ad accedere al percorso “a tappe” delineato dall’amministrazione nei precedenti atti impugnati); in subordine, nel merito, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.
7. All’udienza in camera di consiglio del 25 novembre 2015, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
8. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno prodotto memorie conclusive nei termini di rito.
9. All’udienza pubblica del 6 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Formano oggetto del presente giudizio gli atti con cui il Comune di Asti ha respinto l’istanza della società ricorrente di riconoscimento ad alcuni immobili di sua proprietà della “localizzazione commerciale urbano periferica L.2”, attraverso l’estensione del perimetro della confinante localizzazione L.2 denominata “Il Borgo”.
Unitamente agli atti di diniego, la ricorrente ha impugnato anche la presupposta deliberazione del consiglio comunale di Asti n. 31 in data 8 luglio 2015, recante l’ “ Integrazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ai sensi del D. Lgs. 114/98, D.C.C. 28/99, D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i”, la quale ha escluso il riconoscimento sul territorio comunale di altre localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L.2, oltre alle tre già esistenti ed espressamente confermate.
2. Costituendosi in giudizio, l’amministrazione comunale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza della ricorrente al primo atto di diniego del 10 luglio 2015 e alla presupposta deliberazione consiliare n. 31/2015, sul rilievo che la ricorrente, formulando una nuova istanza il 6 agosto 2015, avrebbe sostanzialmente accettato di seguire il percorso di approfondimento “a tappe” delineato in entrambi i provvedimenti comunali come unica possibile soluzione per ottenere il richiesto riconoscimento.
2.1. L’eccezione non può essere condivisa. L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci, posti in essere liberamente dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (T.A.R. Torino, sez. I 10 luglio 2015 n. 1154).
2.2. Nel caso di specie, non può affermarsi che la ricorrente, a fronte del primo diniego del 10 luglio 2015, abbia accettato la determinazione comunale di non riconoscerle la localizzazione commerciale L.2; più semplicemente la ricorrente, nelle maglie del provvedimento di diniego, ed in particolare nella parte in cui questo manifestava la disponibilità dell’amministrazione “ad avviare un percorso di approfondimento” della proposta di localizzazione, ha intravisto la possibilità di un