SENTENZA sede di FIRENZE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202400260, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di FIRENZE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202400260, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400260
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00260/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2022, proposto da
Giustiedilizia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F P e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia di Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Rubina Tabani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Usl Toscana Centro, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Toscana, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- dell'atto di diniego relativo alla pratica SUAP n. 52065/2021 (avente ad oggetto istanza di modifica sostanziale dell'AUA prot. 82773 del 28.1.2013 rilasciata su ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1333 dell'8.11.2013), notificato alla ricorrente con pec del 31.5.2022 e di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9970 del 24.5.2022;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:

- la richiesta di integrazioni della Regione Toscana-Direzione Ambiente prot. 96050 dell'8.9.2021, comunicata dal SUAP in data 13.9.2021;

- il parere della Azienda Usl Toscana Centro-Dipartimento della Prevenzione, acquisito al protocollo regionale AOOGRT/403420 del 18.10.2021;

- la richiesta di integrazione del Comune di Pistoia-Servizio Ambiente prot. 119224/2021 del 26.10.2021;

- il preavviso di diniego della Regione Toscana Direzione Ambiente prot. AOOGRT/0441896 del 15.11.2021, comunicato dal SUAP con nota del 20.12.2021;

- il parere del Comune di Pistoia Servizio Urbanistica prot. 11747/2022 del 26.10.2022;

- il preavviso di diniego della Regione Toscana-Direzione Ambiente prot. AOOGRT/38429 del 31.1.2022 comunicato dal SUAP con nota del 2.2.2022;

- il parere della Azienda Usl Toscana Centro-Dipartimento della Prevenzione acquisito al protocollo regionale AOOGRT/55399 dell'11.2.2022;

- il parere di ARPAT-Dipartimento di Pistoia acquisito al protocollo regionale AOOGRT/68023 del 21.2.2022;

- il parere del Comune di Pistoia-Servizio Ambiente acquisito al protocollo regionale AOOGRT/68023 del 21.2.2022 e la successiva nota acquisita al protocollo regionale n. AOOGRT/71798 del 23.2.2022;

- la comunicazione del Comune di Pistoia-Servizio Urbanistica prot. 48463 del 19.4.2022;

- il verbale della conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L. n. 241/1990 tenutasi in modalità sincrona in data 20.4.2022, trasmesso alla ricorrente in data 5.5.2022;

- la nota del Sindaco del Comune di Pistoia di conferma del parere AUSL Toscana Centro acquisita al protocollo regionale AOOGRT/165173 del 21.4.2022;

- la nota prot. 2022/11605 della Provincia di Pistoia;

e per la condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, fra cui il rilascio del provvedimento di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1) Parte ricorrente espone di essere titolare di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. n. 82773 del 28 novembre 2013, ricomprendente i seguenti titoli:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;

- b) comunicazione di cui all’art. 8 della L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

- c) comunicazione ex art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti.

2) Parte ricorrente espone che, in forza di tali titoli, svolge sul sito attività di messa in riserva R13 di rifiuto non pericoloso (inerti derivanti da lavorazioni edili di cui al punto 7.1 DM 5.2.1998).

3) In data 12 agosto 2021 la ricorrente presentava al SUAP del Comune di Pistoia istanza per la modifica sostanziale dell’AUA, relativamente alla quantità di materiale stoccabile da 25 a 150 tons (stoccaggio istantaneo) e da 250 a 7500 tons/annue (stoccaggio annuo).

4) Viene quindi impugnato l’atto di diniego della suddetta istanza di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9970 del 24.5.2022 e tutti gli atti presupposti.

5) Il diniego si fonda essenzialmente:

- a) su un primo parere dell’Azienda Usl, acquisito al protocollo regionale AOOGRT/403420 del 18.10.2021 (doc. 13 ricorso), con cui l’Azienda ha rilevato una incompatibilità, ai sensi del DM 18.12.1975, dell’attività di messa a riserva R13 (insalubre di I classe) con il confinante complesso scolastico A F;

- b) su un parere del Comune di Pistoia Servizio Urbanistica, trasmesso in data 26.1.2022 (doc. 19 ricorso), con cui quell’Ente ha eccepito la non conformità urbanistica della variazione AUA richiesta con le previsioni vigenti per l’area, riconducibili alle c.d. zone bianche ex art. 105 L.R. n. 65/2014, in cui risultavano consentiti interventi fino al risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d’uso;

- c) una successiva nota dell’Azienda Usl dell’11.2.2022 (doc. 22 ricorso), con cui è stato ribadito il parere negativo ai sensi dell’art. 216 R.D. n. 1265/1934 e dell’art. 18 D. Lgs. n. 81/2008, rilevando come l’attività di messa a riserva costituisse attività insalubre di prima classe per la quale non sarebbero state previste adeguate mitigazioni e non sarebbe stata documentata dal richiedente l’assenza di rischio ambientale (tale parere è stato fatto proprio dal Sindaco di Pistoia con nota del 21.4.2022, che, a dire di parte ricorrente, non le sarebbe mai stato trasmesso).

6) Col primo motivo di ricorso si contesta la posizione dell’Azienda USL, rilevandosi che:

- a) l’ASL, sotto un primo profilo (parere del 18.10.2021), ritiene che ai sensi del DM 18.12.1975 l’attività di messa a riserva dei rifiuti R13 non sia compatibile con il limitrofo plesso scolastico A F;

- b) l’affermazione sarebbe priva di pregio, in quanto nessuna norma impedisce l’installazione e tantomeno la modifica di siti in cui si gestisce la messa a riserva R13 di rifiuti non pericolosi (senza alcuna lavorazione del rifiuto) nelle vicinanze di scuole o di altri edifici sensibili (ferma restando la dovuta verifica del rispetto dei limiti di emissioni);

- c) nella Regione Toscana la disciplina localizzativa degli impianti è contenuta nel Piano di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei Siti Inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 26.7.2017;

- d) l’allegato 4 di Piano (doc. 28 ricorso) non prevede in alcun modo la vicinanza a scuole o altri edifici sensibili quale causa ostativa e nemmeno quale criterio penalizzante della installazione di impianti di recupero ed autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata (punto 3.2 Allegato 4 di Piano), fra cui rientrano anche gli impianti di messa a riserva R13 di rifiuti non pericolosi;

- e) a maggior ragione, pertanto, la vicinanza ad un plesso scolastico non può costituire motivo ostativo all’accoglimento di una istanza di modifica di una AUA già rilasciata su un sito esistente da anni e precedente addirittura alla costruzione della scuola;

- f) da ciò l’illegittimità del parere rilasciato dalla ASL e, anche in via derivata, del provvedimento di diniego impugnato;

- g) l’ASL rileva, altresì, nel secondo parere del 11.2.2022 (confermato anche dal Sindaco di Pistoia con missiva del 21.4.2022), che l’attività di messa a riserva di rifiuti non pericolosi è classificata attività insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 R.D. n. 1265/1934 e, pertanto, in osservanza di detta norma e dell’art. 18 D. Lgs. n. 81/2008, il suo esercizio richiede l’assenza di rischio per la popolazione e l’ambiente circostante, che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare;

- h) anche detto rilievo, secondo parte ricorrente, non avrebbe pregio, in quanto l’unica emissione in atmosfera provocata dalla attività di messa a riserva è relativa alle polveri PM10, mentre l’attività non immette nell’ambiente alcuna sostanza chimica, come sembrerebbe credere l’ASL nel parere rilasciato;

- i) l’emissione in atmosfera relativa alla attività di messa a riserva dei rifiuti era stata autorizzata con la precedente AUA del 2013, al cui procedimento aveva partecipato anche la ASL, niente eccependo in merito;

- j) la ricorrente, ha prodotto, unitamente alla istanza di modifica alla AUA, una relazione tecnica (doc. 4 all. 1 ricorso) e, a seguito di richiesta di integrazioni di ARPAT, una ulteriore relazione tecnica sulle emissioni diffuse (doc. 16 ricorso) in cui ha dimostrato che la modifica richiesta avrebbe comportato un valore complessivo di emissione di PM10 pari a 31,08 g/h, di molto inferiore ai valori limite (79 g/h) previsti dall’allegato 2 tabella 16 al Piano Regionale

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