TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-09, n. 202400261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-09, n. 202400261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400261
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00634/2024 REG.RIC.

N. 00261/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00634/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2024, proposto dalla Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati M V e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Comune di Siniscola, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI SINISCOLA (NU) N. 66

DEL

15.5.2024 NELLA PARTE IN CUI STABILISCE LE TARIFFE PER IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELLE AUTOCARAVAN (SOSTA DIURNA – VIOLAZIONE DELL’ART. 185,

COMMA

3, COD. STRAD. , E SOSTA NOTTURA – VIOLAZIONE DELL’ART. 185,

COMMA

1, COD. STRAD.);


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 il pres. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso e considerato che:


1. l’ANCC, rilevato preliminarmente come non possa esservi contestazione sulla legittimazione ad agire dell'Associazione, legittimazione riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza, che ne ha confermato la rappresentatività, a tutela di interessi collettivi (v. T.A.R. Toscana, n. 114/2024, n. 379/2023 e n. 380/2023;
T.A.R. Sicilia - Catania, n. 698/2024;
T.R.G.A. – sede di Trento, n. 52/2022, n. 171/2021 e n. 179/2020;
T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano, n. 69/2019), ha impugnato la delibera in epigrafe nei limiti dell’interesse, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione sia nella parte in cui vengono fissate le tariffe dei parcheggi a pagamento per il periodo 1.6.2024 – 15.10.2024, con la previsione di tariffe assi più elevate per le auto-caravan rispetto alle tariffe praticate per le autovetture nelle stesse aree di sosta, in violazione, si sostiene, dell’art. 185, comma 3, del codice della strada, e sia nella parte in cui il Comune ha previsto, solo per le autocaravan, l’obbligo di pagare una tariffa (18 €) per la sosta notturna nella fascia oraria 20 – 08, dove per gli altri veicoli tale sosta notturna è gratuita;

nel ricorso l’Associazione ha esposto in particolare che:

- nella impugnata delibera di Giunta, là dove vengono fissate le tariffe dei parcheggi a pagamento per la sosta dei veicoli su aree pubbliche in vigore dal 1° giugno al 31 ottobre 2024, dalle ore 8 alle ore 20, per le auto-caravan sono stabilite in modo illegittimo tariffe maggiorate di più del 50 % rispetto alle tariffe praticate per le autovetture (in alcuni casi le tariffe per le auto-caravan sono quasi pari al doppio o al triplo di quelle previste per le autovetture);
tale previsione tariffaria risulta deliberata, in tesi, in violazione dell’art. 185, comma 3, del codice della strada, disposizione chiara nel prevedere per le auto-caravan tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità della delibera per disparità di disciplina tra le auto-caravan e gli altri veicoli, in relazione al disposto di cui all’art. 185, comma 1, cod. strad., secondo cui “ i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m) – ossia le auto-caravan-, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ”, prevedendosi, per le auto – caravan, una sosta notturna (orario 20 – 08) a pagamento, là dove tale sosta, per gli altri veicoli, è gratuita;

il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito;

2.il ricorso appare a un primo esame ricevibile e fondato;

quanto al “fumus boni juris” il Collegio ritiene in primo luogo di richiamare e fare proprie le argomentazioni svolte dalla Sezione al p.

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