TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202101413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202101413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101413
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 01413/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01238/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 1996, proposto da
Salumificio F.lli Dodaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D L, S D L, con domicilio eletto presso lo studio S D L in Cosenza, viale delle Medaglie D'Oro, 37;

contro

Comune di Castrolibero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Luciana Scrivo in Catanzaro, via Crispi, 129;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 18 del 2/4/96 del Comune di Castrolibero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrolibero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 il dott. G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Castrolibero n. 18 del 2 aprile 1996, con cui le è stato ordinato di sospendere i lavori relativi alla realizzazione di una struttura metallica in cui allocare una cella frigorifera e di demolire quanto già realizzato.

Detto provvedimento è motivato in quanto l’opera non rientra tra quelle soggette a sola denuncia di inizio attività di cui all’art. 9, comma 7 del D.L. n. 154/96, bensì a concessione edilizia, poiché la struttura non si configura come mero “ impianto tecnologico o volume tecnico ”, essendo piuttosto, per caratteristiche e per le notevoli dimensioni, un ampliamento dell’attività principale del salumificio;
comporta un aumento di cubatura e superficie coperta incompatibile con la nozione di “ volume tecnico ”;
è in contrasto con lo strumento urbanistico che classifica l’area come residenziale satura e dunque non ammette incrementi volumetrici;
ciò anche rispetto alla variante al P.R.G., poiché l’opera ricade in parte area con destinazione diversa da quella industriale e, in parte, in area soggetta a vincolo paesaggistico.

2. Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto:

- violazione dell’art. 9, comma 7, lett. I) e comma 12 del D.L. n. 154/96 ed eccesso di potere, in quanto la cella è da considerare proprio impianto tecnologico a servizio dell’attività produttiva o volume tecnico, necessario per adeguare l’attività alla sopravvenuta normativa costituita dall’art. 13 D.lgs. n. 286/1994.

3. Resiste in giudizio il Comune di Castrolibero.

4. A seguito di rigetto della domanda cautelare, - con decreto n. 857/2014 era stata dichiarata, ai sensi dell’art. 1, comma 1 All. 3 cod. proc. amm. la perenzione del ricorso n. 1238/1996, siccome non era stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo e trattandosi di ricorso ultraquinquennale.

5. Con istanza di revoca e reiscrizione della causa nel ruolo di merito, parte ricorrente ha richiesto, previa sostanziale rimessione in termini, la revoca del decreto di perenzione ai sensi dell’art. 1, comma 2 All. 3 cod. proc. amm., ai sensi del quale “ se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito ”;
ciò poichè il decreto di perenzione era stato conosciuto solo pochi giorni prima del deposito dell’istanza di revoca, in quanto era stato erroneamente comunicato all’indirizzo pec avv.delucagiuseppe@pec.giuffrè.it, laddove l’indirizzo pec del procuratore costituito in giudizio sarebbe studio-deluca-mangini-alfano@pec.giuffrè.it, come da registro Reginde.

6. Con ordinanza n. 177/2021 di questo T.A.R., è stata disposta la ricostruzione del fascicolo d'ufficio smarrito, ex art. 5, co. 5, secondo capoverso, delle norme di attuazione del c.p.a., regolarmente eseguita da parte ricorrente, laddove il Comune non ha depositato atti e documenti;
con successiva ordinanza è stata accolta l'opposizione avverso il decreto di perenzione n. 857/2014 e disposta la reiscrizione del ricorso n. 1238/1996 sul ruolo del merito.

7. In data 11 maggio 2021 il Comune di Castrolibero ha versato in atti, siccome reperito, il proprio originario controricorso e memoria, alla quale ha replicato la parte ricorrente.

8. La causa è passata in decisione in data 22.06.2021, senza discussione orale, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i.

9. Il ricorso è infondato, essendo decaduto, per mancata conversione, il D.L. n. 154/1996, che avrebbe legittimato la realizzazione dell’opera per cui è causa in forza di semplice denuncia di inizio attività.

L’art. 9, comma 7 del D.L. n. 154 del 25 marzo 1996, per quanto in questa sede rilevante, disponeva che “i seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, (…) sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (…) i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; ”.

Nel caso che occupa, si controverte circa la possibilità di qualificare l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione quale impianto tecnologico al servizio del salumificio o volume tecnico, dunque soggetto a mera denuncia di inizio attività, oppure come nuovo volume necessariamente da assentire con concessione edilizia.

Rileva tuttavia il Collegio che il D.L. n. 154 del 25 marzo 1996 è decaduto, con effetti ex tunc , per mancata conversione nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, né risulta l’adozione di leggi volte a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito, ex art. 77, comma 3, secondo alinea Cost.

In tale direzione, l’art. 77, comma 3, primo alinea Cost. dispone che la mancata conversione di un decreto legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione determini la sua perdita di efficacia sin dall’inizio e, dunque, è come se lo stesso non fosse mai stato adottato.

Tanto ciò è vero, che lo stesso l’art. 77, comma 3 Cost., al successivo periodo, considera la problematica inerente i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. non convertito, prevedendo tuttavia la necessità che sia un intervento specifico del legislatore a regolarli con una apposita legge.

Anche nella giurisprudenza amministrativa si trova conferma del quadro sopra esposto, che ha ritenuto l’illegittimità di un provvedimento adottato nella vigenza di una norma di un decreto legge, poi non convertito, argomentando proprio che “il d .l. 14 dicembre 1995 n. 530, che all'art. 1 attribuiva alle Soprintendenze territorialmente competenti l'esercizio dei poteri di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, non è stato convertito in legge ed è così decaduto, travolgendo gli effetti giuridici derivanti dagli atti emessi in applicazione dello stesso, non essendo intervenuto alcun atto legislativo a regolare i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 12 marzo 2013, n. 403;
nello stesso senso Consiglio di Stato sez. VI, 13 febbraio 1997, n. 272, che ha ritenuto che qualora gli atti, nei quali incida la mancata conversione in legge di disposizioni emanate con decreto legge, abbiano natura paritetica ed attengano a rapporti di diritto soggettivo, anche il giudice amministrativo " ex officio " deve giudicare prescindendo dalla disposizione del decreto legge decaduto e dagli atti di essa attuativi).

Se così è, nel caso di specie, quand’anche l’opera in discorso rientrasse nell’alveo applicativo dell’art. 9, comma 7 lett. i) del D.L. n. 154/1996, l’annullamento del provvedimento impugnato non consentirebbe al ricorrente di mantenere in essere l’opera abusiva (o di ricostruirla se già demolita in ottemperanza al provvedimento impugnato), in forza di una semplice denuncia di inizio attività, poiché la norma di legge abilitante a ciò è decaduta e i suoi effetti sono venuti meno ex tunc : è, per l’appunto, come se non fosse stata mai adottata e non risultano interventi del legislatore atti a “sanare” i rapporti giuridici sorti, come la realizzazione dell’opera, sulla base della norma del D.L. n. 154/1996 non convertito.

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese, stante la particolarità e novità della questione, possono essere compensate tra le parti.

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