TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-11-16, n. 201101568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-11-16, n. 201101568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201101568
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00692/2009 REG.RIC.

N. 01568/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00692/2009 REG.RIC.

N. 00509/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, rappresentato e difeso dagli avv. M G, I G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I G in Brescia, via Romanino, 16;

PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO, rappresentato e difeso dagli avv. I G, M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I G in Brescia, via Romanino, 16;

contro

COMUNE DI AZZANO MELLA, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D B in Brescia, via Cadorna, 7;

FERRARI VALENTINA - RESPONSABILE AREA TECNICA E VAS, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Fontana, Francesco Fontana, Italo F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Fontana in Brescia, via Diaz, 28;

nei confronti di

SA-FER COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Onofri, Andreina Degli Esposti, Aldo Russo, Riccardo Villata, Yvonne Messi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati, Francesco Basile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Magda Poli in Brescia, c.so Zanardelli, 38;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
LEGAMBIENTE onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3;

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2010, proposto da:
COMUNE DI DELLO, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;

contro

COMUNE DI AZZANO MELLA, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Straneo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Straneo in Brescia, via Cadorna, 7;

nei confronti di

SA-FER Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Yvonne Messi, Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Aldo Russo, Giovanni Onofri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati, Francesco Basile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Magda Poli in Brescia, c.so Zanardelli, 38;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 692 del 2009:

(con il ricorso principale) del provvedimento prot. 1932 in data 8/4/2009, recante verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la realizzazione di un centro di distribuzione e logistica merci, nonchè di ogni altro atto atto connesso;

(con il primo ricorso per motivi aggiunti) della deliberazione del Consiglio comunale di Azzano Mella del 20. 2. 2010 di approvazione della variante per insediamenti produttivi ex d.p.r. 447/98 relativa al polo logistico ed atti connessi;

(con il secondo ricorso per motivi aggiunti) della convenzione urbanistica tra Comune di Azzano Mella e Sa.fer. del 1. 10. 2010, degli atti unilaterali d’impegno di Sa.fer. di pari data e del permesso di costruire del 5. 10. 2010;

(con il terzo ricorso per motivi aggiunti) della deliberazione del 23. 9. 2010 del Consiglio comunale di Azzano Mella di approvazione del P.G.T. (e con esso la delibera di adozione e gli atti relativi alla valutazione ambientale strategica).

quanto al ricorso n. 509 del 2010:

(con il ricorso principale) della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20/2/2010, recante esame ed approvazione del nuovo centro di distribuzione e logistica merci presentato dalla Soc. SA-FER S.p.A., nonchè di ogni altro atto connesso;

(con il primo ricorso per motivi aggiunti) della convenzione del 1. 10. 2010 tra il Comune di Azzano Mella e la Sa.fer., gli atti unilaterali d’obbligo, ed il permesso di costruire del 5. 10. 2010 rilasciato alla controinteressata;

(con il secondo ricorso per motivi aggiunti) della delibera del Consiglio comunale di Azzano Mella del 26. 3. 2010 recante adozione del P.G.T. e la delibera 23. 9. 2010 recante approvazione del P.G.T.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nel ricorso 692/2009 il Comune di Co del Colle ed il Parco regionale del Monte Netto impugnano:

- con il ricorso principale, il provvedimento del 8. 4. 2009 di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per la realizzazione del nuovo centro di distribuzione e logistica merci di Azzano Mella proposto dalla controinteressata Sa.fer. (e, con esso, le deliberazioni della Giunta comunale di Azzano Mella del 11. 10. 2008 e del 20. 12. 2008 per l’attivazione della procedura della variante per insediamenti produttivi ex d.p.r. 447/98 e di nomina dell’autorità competente per la valutazione ambientale strategica relative al medesimo polo logistico);

- con il primo ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione del Consiglio comunale di Azzano Mella del 20. 2. 2010 di approvazione della variante per insediamenti produttivi ex d.p.r. 447/98 relativa al polo logistico (e, con esso, alcuni atti propedeutici, nonchè il verbale del 27. 10. 2009 della conferenza di valutazione finale della valutazione ambientale strategica riferita al P.G.T. in itinere)

- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la convenzione urbanistica tra Comune di Azzano Mella e Sa.fer. del 1. 10. 2010, degli atti unilaterali d’impegno di Sa.fer. di pari data e del permesso di costruire del 5. 10. 2010;

- con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione del 23. 9. 2010 del Consiglio comunale di Azzano Mella di approvazione del P.G.T. (e con esso la delibera di adozione e gli atti relativi alla valutazione ambientale strategica resa in quel contesto).

Nel ricorso 509/2010 il Comune di Do impugna:

- con il ricorso principale, il provvedimento del Consiglio comunale di Azzano Mella del 20. 2. 2010 che ha approvato la variante per insediamenti produttivi ex art. 5 d.p.r. 447/98 relativa al progetto del nuovo centro di distribuzione e logistica merci presentato dalla controinteressata Sa.fer. (e, con esso, il verbale del 27. 10. 2009 della conferenza di valutazione finale della valutazione ambientale strategica riferita al P.G.T. in itinere, il parere di compatibilità al P.T.C.P. reso dalla provincia di Brescia il 16. 12. 2009);

- con il primo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Do impugna anche la convenzione del 1. 10. 2010 tra il Comune di Azzano Mella e la Sa.fer., gli atti unilaterali d’obbligo, ed il permesso di costruire del 5. 10. 2010 rilasciato alla controinteressata;

- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Do impugna anche la delibera del Consiglio comunale di Azzano Mella del 26. 3. 2010 recante adozione del P.G.T. e la delibera 23. 9. 2010 recante approvazione del P.G.T..

In definitiva, pur se i motivi non sono sempre coincidenti, per oggetto dell’impugnazione:

- il ricorso principale del Comune di Do è sovrapponibile al primo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co del Colle e del Parco;

- il primo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Do è sovrapponibile al secondo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co del Colle e del Parco;

- il secondo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Do è sovrapponibile al terzo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co del Colle e del Parco.

Il Comune di Co del Colle e del Parco hanno proposto in più, con il ricorso principale, l’impugnativa della delibera originaria di esclusione dalla V.A.S. resa nel procedimento di variante per insediamenti produttivi ex d.p.r. 447/98 (in realtà, anche il Comune di Do aveva proposto impugnativa contro tale provvedimento, ma con separato ricorso 691/2009, che non è stato unito agli altri due, e che quindi non viene trattato in questa decisione).

Si costituivano in giudizio il Comune di Azzano Mella (ed, in proprio, l’arch. Valentina F, convenuta in giudizio dal solo Comune di Co e dal Parco), la Provincia di Brescia e la controinteressata Sa.fer., che deducevano l’inammissibilità dei ricorsi per mancanza di legittimazione ad agire, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Interveniva in giudizio ad adiuvandum anche Legambiente onlus, che chiedeva invece l’accoglimento del ricorso.

Nei ricorsi di entrambi i ricorrenti era formulata altresì istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanze del 27. 1. 2011, nn. 107 e 108 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

Con ordinanze del 27. 5. 2011, nn. 2131, 2132, 2135, 2136 e 2137 il Consiglio di Stato respingeva le varie istanze di appello cautelare.

I ricorsi venivano discussi nel merito nella pubblica udienza del 26. 10. 2011, all’esito della quale venivano trattenuti in decisione.

DIRITTO

I. I ricorsi vengono riuniti per la decisione ai sensi dell’art. 70 c.p.a..

II. L’intervento edilizio oggetto del giudizio

L’oggetto dei ricorsi che arrivano all’attenzione del Tribunale è il progetto di realizzare nel territorio del Comune di Azzano Mella (ma a confine con quello di Do, ed a poca distanza da quello di Co), in un’area classificata come agricola dal previgente strumento di piano e destinata prevalentemente alla coltura del mais, un centro di distribuzione e logistica merci.

Le ragguardevoli dimensioni dell’insediamento produttivo oggetto dei ricorsi hanno scatenato le iniziative giurisdizionali dei Comuni confinanti.

Il progetto prevede infatti (tutti i dati che seguono vengono tratti dalla relazione istruttoria di compatibilità al P.T.C.P. del 3. 12. 2009 versata in atti) la realizzazione di un complesso di edifici destinati alla logistica su un unico lotto fondiario che si affaccia sulla strada provinciale quinzanese. Gli edifici sono destinati allo stoccaggio ed allo smistamento di merci destinati ad essere vendute in altri luoghi.

L’area su cui si progetta l’intervento, e di cui viene chiesta la variazione di destinazione urbanistica da zona E - agricola a zona D3 – produttiva, ha una dimensione di 394.950 m2 (ambito ATP1-sub A).

Essa, peraltro, è affiancata da altra area di altri 117.300 m2 (ambito ATP1- sub B), pure appartenente alla stessa società che intende realizzare l’intervento e di cui pure viene chiesta la variazione di destinazione urbanistica, anche se apparentemente non interessata dal progetto di edificazione.

L’intervento si propone di realizzare 124.458 m2 di superficie coperta di edifici (di cui 8.500 m2 con altezza superiore a 11 m.). L’altezza massima dei corpi altri degli edifici che si prevede in variante è di 37,50 m., con una soglia di tolleranza da assentire del 10%, che consentirebbe di sforare - sia pure di poco - i 40 m. di altezza. Nella relazione istruttoria sulla compatibilità con il P.T.C.P. si pone l’attenzione anche su questo aspetto visivo dell’intervento che prevede altezze superiori ai 35 m. in un territorio pianeggiante caratterizzato dalla peculiarità del Monte Netto quale rilievo isolato della pianura, e si segnala come elementi di criticità la perdita del ruolo di emergenza di ogni singolo rilievo.

L’intervento genera una necessità di standard pubblici di 20.000 m2, di cui però vengono previsti come dotazione soltanto 5.213 m2 (2.048 m2 come parcheggi, 3.165 m2 come verde), mentre i residui 14.787 m2 sono assolti tramite monetizzazione.

La stima dei flussi di traffico che saranno indotti dalla realizzazione del polo logistico prevede un traffico di autovetture pari a circa 40 veicoli per ora, ed un traffico di mezzi pesanti pari a circa 40 veicoli l’ora, che però nella stima diventano 100 veicoli equivalenti considerando che i mezzi pesanti saranno in parte camion ed in parte tir. Per sostenere questi aumentati volumi di traffico si propone di trasformare in bretella autostradale la provinciale 19 e si prevedono una serie di interventi sulla viabilità ordinaria (raddoppio delle corsie della provinciale 9, realizzazione di una controstrada alla provinciale 9, allargamento della provinciale 16, variante all’abitato di Do) per favorirne lo scorrimento, pur in presenza dei quali, nella relazione di compatibilità a P.T.C.P. si ritiene ugualmente che “l’intervento previsto presenta una sostenibilità critica pur considerando attuati gli interventi (di adeguamento della viabilità, n.d.E.) sopra richiesti”.

Quanto all’inquadramento paesistico, nel P.T.P.R. l’area oggetto dell’intervento era stata qualificata come ambito di particolare rilevanza paesistica, ricadendo nel c.d. ambito di criticità delle Colline del Mella;
nel P.T.C.P. come zona agricolo-boschiva.

Nell’area non sono presenti vincoli paesaggistici, ma in prossimità dell’area oggetto dell’intervento vi è il vincolo ex lege della fascia di rispetto del fiume Mella, mentre il limitrofo Comune di Co del Colle (oggi ricorrente) ricade nel territorio del Parco regionale del Monte Netto (anch’esso ricorrente).

La collina del Monte Netto è anche vincolata come bellezza d’insieme da uno specifico decreto ministeriale del 1976 (D.M. 24. 3. 1976), che in parte ricomprende anche il Comune di Azzano Mella, in cui si progetta l’intervento. Sempre nella stessa area altro specifico decreto ministeriale del 1958 (D.M. 5. 11. 1958) ha apposto un vincolo di tutela di un bosco di querce.

Dal punto di vista geomorfologico l’area si trova in pianura;
è caratterizzata da seminativi avvicendati con presenza diffusa di filari arborei;
ad est dell’area sono collocate quattro cascine ed aree agricole di valenza paesistica contestualizzanti il corso del fiume Mella;
a nord due cascine;
sono evidenziati filari arborei in lato sud-est ed a nord.

Nella relazione istruttoria sulla compatibilità con il P.T.C.P. si riporta che il Settore agricoltura aveva evidenziato che “rispetto all’enorme consumo di suolo le indagini compiute evidenziano un notevolissimo impatto sul sistema agricolo”. Sempre secondo il Settore agricoltura, la sottrazione di suolo interesserebbe superfici ad elevato valore agroforestale.

Nella relazione istruttoria sulla compatibilità con il P.T.C.P. si evidenzia che la struttura insediativa esistente è caratterizzata da un urbanizzato pari a circa 1.000.000 m2 e che l’intervento in oggetto prevede nuovo consumo di suolo per oltre 390.000 m2. L’ipotesi di una futura conurbazione tra il nucleo urbano esistente a nord e l’area della nuova realizzazione tramite future aggiunte edificatorie, innescherebbe uno sviluppo compatto verso meridione con uno sbilanciamento baricentrico dell’abitato ed una compromissione dell’ambito agricolo meridionale.

L’impatto paesistico del progetto, secondo il tipo di esame vigente in Lombardia che prevede una classificazione prevista dalla D.G.R. VII/11045/2002, è pari a punti 9,24, che è superiore alla soglia di rilevanza, ma inferiore alla soglia di tolleranza. Nella relazione istruttoria sulla compatibilità con il P.T.C.P. si ritiene, peraltro, che “tali valori appaiono sottostimare l’impatto territoriale di un intervento di tale estensione, in rapporto alle caratteristiche dei luoghi in cui si contestualizza”.

III. Sulle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi presentate da Sa.fer.

La Sa.fer. eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione dei Comuni ricorrenti, nonché per mancata impugnazione del permesso di costruire del 5. 10. 2010 e del successivo P.G.T. del 23. 9. 2010, che recepisce il contenuto della variante semplificata.

Queste ultime due censure di inammissibilità sono venute meno in corso di giudizio, perché nei termini sono stati impugnati anche il permesso di costruire (con i secondi motivi aggiunti di Co e del Parco, e con i primi motivi aggiunti di Do) ed il P.G.T. (con i terzi motivi aggiunti di Co e del Parco, e con i secondi motivi aggiunti di Do). Ci si concentra, pertanto, sulla questione della esistenza di un interesse differenziato a ricorrere.

Nella memoria di costituzione Sa.fer. sostiene che i comuni confinanti non soltanto non sarebbero in alcun modo danneggiati dall’approvazione del progetto del polo logistico, ma anzi ne riceverebbero vantaggi in termini di snellimento del traffico dalle opere stradali che verrebbero ad essere realizzate in conseguenza dell’approvazione del progetto. La Sa.fer. sostiene inoltre che non sarebbe prospettabile neanche un danno all’ambiente, posto che l’area oggetto dell’intervento sarebbe priva di particolari valori paesaggistici.

In realtà - premesso che legittimazione ed interesse a ricorrere si esauriscono nella mera affermazione (e non nella prova) della necessità di tutela giurisdizionale derivante dalla lesione di un proprio interesse, perché legittimazione ed interesse non sono altro che modalità della domanda giudiziale, ma non attengono ancora al merito - si ritiene che non possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte dei Comuni ricorrenti e del Parco ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente per opere che vengono localizzate in territorio prossimo a quello di competenza.

La legittimazione ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da T.a.r. Lazio 1064/90 (secondo cui “il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell’ambiente).

Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il risarcimento del danno all’ambiente (come fa l’art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso danno.

Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.

In punto di interesse differenziato ad agire, premesso in punto di ricostruzione del sistema che in materia urbanistica ed edilizia “sono legittimati all'impugnazione coloro che possono lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso” (T.r.g.a. Trento 46/2010), nel caso di specie:

- anche la sola circostanza che in prossimità del confine con i comuni ricorrenti si stia realizzando un insediamento produttivo che necessita di una dotazione di standard di 20.000 m2, di cui però soltanto 5.213 m2 vengono assolti, e ben 14.787 m2 monetizzati, sta a significare che della monetizzazione si avvantaggerà il solo Comune di Azzano Mella, mentre la mancanza degli standard monetizzati sarà scaricata sull’intero territorio viciniore. Va quindi affermato il principio di diritto secondo cui la (anche parziale) monetizzazione degli standard è circostanza che da sola è sufficiente a configurare un interesse a ricorrere dei soggetti fisici e delle collettività insediate nell’area interessata, perché monetizzare gli standard significa autorizzare una edificazione che avrà un impatto sul territorio superiore a quanto essa riesca a restituire attraverso gli standard;

- per di più, nel caso in esame l’insediamento produttivo in questione è destinato a prendere il posto di circa 394.000 m2 di aree agricole, cioè di una tipologia di destinazione urbanistica che, oltre ad avere una finalità economica in quanto produttrice di ricchezza, assolve per sua essenza una funzione di equilibrio di tutto il territorio circostante garantendo l’equilibrio dei valori ambientali tra aree urbanizzate ed aree naturali. Va quindi affermato il principio di diritto secondo cui la sottrazione di aree agricole è circostanza che da sola è sufficiente a configurare un interesse a ricorrere dei soggetti fisici e delle collettività insediate nell’area interessata, perché sottrarre aree agricole significa autorizzare una edificazione che altererà gli equilibri dei valori ambientali tra aree urbanizzate ed aree naturali;

- in definitiva, la maggiore antropizzazione di un territorio determinata dall’aumento del carico urbanistico, generando l’obbligo per chi era già insediato sul territorio di dividere standard e servizi con i nuovi arrivati e di patire la presenza di altre fonti di rumori e polveri, induce a ritenere sussistente l’interesse al ricorso di chi agisce contro il provvedimento che determina tale aumento del carico

L’eccezione di inammissibilità deve, pertanto, essere rigettata.

IV. Sulla delibera di esclusione della V.A.S. nella procedura di variante per insediamenti produttivi

Il ricorso principale del Comune di Co del Colle e del Parco del Monte Netto è fondato.

Con il ricorso principale gli enti pubblici ricorrenti hanno impugnato la delibera di esclusione dalla V.A.S. adottata nel corso della variante semplificata per insediamenti produttivi.

Essi hanno sostenuto che il piano dovesse essere sottoposto a V.A.S., che la decisione di escluderla è stata illegittima, e che comunque la esclusione dalla V.A.S. è avvenuta secondo modalità procedurali non conformi a legge.

Queste conclusioni sono corrette in quanto:

- il tipo di piano che veniva approvato comportava la distruzione di circa 400.000 m2 di terreno agricolo coltivato prevalentemente a mais, che veniva trasformato in capannoni e piazzali destinati alla movimentazione di camion ed al carico e scarico di merci;

- l’approvazione del piano era destinato a cambiare definitivamente la struttura urbanistica di Azzano Mella, trasformando le aree produttive dal 26% circa del totale delle aree urbanizzate al 41% delle stesse (i dati sono stati tratti da pag. 6 del ricorso), incidendo quindi in modo considerevole sulle condizioni di vivibilità del paese e delle aree circostanti;

- l’insediamento di aree produttive, infatti, anche di dimensioni meno consistenti di quello oggetto del ricorso, è per sua natura portatore di un aggravio dei carichi urbanistici;

- al contrario, le aree agricole (che il polo logistico dovrebbe sostituire) svolgono sul piano urbanistico la doppia funzione di essere (da un lato) attività economiche che producono reddito e concorrono a creare il benessere della collettività locale, (dall’altro) fattore di riequilibrio dei valori ambientali che vengono compromessi dalle esigenze dello sviluppo della stessa comunità;

- con la decisione di impiantare il polo logistico, pertanto, il Comune di Azzano Mella brucia in un colpo solo circa 400.000 m2 di terreno agricolo, consumando definitivamente una parte considerevole del proprio territorio (la superficie complessiva di Azzano Mella è di circa 10,5 km2), ed incidendo in modo sensibile sulla qualità della vita che – in forza del principio dello sviluppo sostenibile evocato nell’undicesimo motivo di ricorso - era tenuto a garantire alle generazioni future;

- per realizzare l’intervento ed adeguare ai nuovi carichi urbanisti la viabilità nell’istruttoria di compatibilità svolta dalla Provincia si rende necessario trasformare in bretella autostradale la provinciale 19, si deve raddoppiare le corsie della provinciale 9, si deve realizzare una controstrada alla provinciale 9, si deve allargare la provinciale 16, si deve realizzare la variante all’abitato di Do;

- la norma attributiva di potere dell’art. 6, co. 3, codice dell’ambiente consente di escludere la V.A.S. “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale”,

- ma una situazione quale quella descritta non è idonea ad essere attratta nella norma in parola in quanto – pur nella genericità della formula utilizzata dal legislatore – un programma di così radicale trasformazione di 400.000 m2 che altera gli equilibri urbanistici in modo così considerevole da dover realizzare una piccola bretella autostradale, nonché una variante all’abitato di uno dei Comuni ricorrenti, ed altre controstrade destinate ad alleggerire il traffico, non è un piano che determina l’uso di piccole aree a livello locale;

- d’altronde, la stessa circostanza che alla Conferenza di servizi convocata per decidere se procedere o meno alla V.A.S. ex art. 9 codice dell’ambiente, fossero stati invitati, anche a causa dell’impatto considerevole sulla viabilità della realizzazione del polo logistico, ben 5 comuni confinanti (tra cui i due odierni ricorrenti), è ulteriore indice della circostanza della impossibilità di considerare il progetto in esame come un piano che determina l’uso di una piccola area a livello locale;

- infine, se anche si dovesse ritenere che un’area di 400.000 m2 possa rientrare nella definizione di “piccole aree a livello locale”, si dovrebbe comunque convenire con la difesa dei ricorrenti che ricordano che anche per le piccole aree a livello locale non si può procedere ad escludere la V.A.S. “qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente”, e per i motivi che sono stati sopra spiegati sull’impatto del progetto (sia per ciò che si andava a realizzare, sia per ciò che si andava a sostituire) si trattava di un piano che produce effetti molto significativi sull’ambiente;

- a ciò si aggiunga che è comunque corretta la censura mossa dal Parco regionale del Monte Netto nel quarto motivo di ricorso, che evidenzia come il Parco neanche è stato convocato per la Conferenza di servizi citata, nonostante che il suo perimetro ricada in parte nel territorio di Co del Colle, comune che invece la stessa autorità procedente per la V.A.S. ha riconosciuto essere coinvolto nel progetto, tanto da invitarlo alla Conferenza.

Ne deriva in conclusione che, in punto di esclusione dalla V.A.S., il ricorso principale del Comune di Co e del Parco del Monte Netto deve essere accolto relativamente al terzo (non applicabilità della norma sulle piccole aree locali), quarto (mancata convocazione del Parco) ed undicesimo (violazione del principio dello sviluppo sostenibile) motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti contro la esclusione dalla V.A.S..

V. Sulla delibera di esclusione della V.I.A. nella procedura di variante per insediamenti produttivi

Ma sono fondate le censure contenute nel ricorso principale del Comune di Co e del Parco anche per ciò che riguarda la decisione del Comune di Azzano Mella di escludere non solo la V.A.S., ma anche la V.I.A. (censure contenute nel secondo motivo del ricorso principale).

La decisione del Comune di Azzano Mella di escludere la V.I.A. è stata fondata sulla circostanza che l’opera in progetto non rientrerebbe nelle tipologie di opere assoggettate a V.I.A., né per tipo di attività, né per dimensione:

- per tipo di attività si tratta della realizzazione di un’area produttiva destinata al deposito ed allo scambio di merci;

- le dimensioni dell’opera sono, invece, di 394.950 m2.

Infatti:

- l’art. 6, co. 5, codice dell’ambiente prevede che vadano sottoposti a V.I.A. “i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”;

- il successivo co. 6, statuisce che “viene effettuata altresì una valutazione per” i progetti degli allegati II e III, ed (a certe condizioni) anche IV del codice,

- il successivo co. 7 aggiunge che “la valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per” (tra gli altri) i progetti dell’allegato IV del codice,

- l’allegato IV del codice comprende anche i “progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari”, ossia 400.000 m2;

- qual è l’estensione del progetto del polo logistico di Azzano Mella? Lo si è detto prima: 394.950 m2;
l’intervento sarebbe escluso dalla V.I.A. per circa 5.000 m2, ovvero circa 1/80 del totale;

- ulteriori perplessità in ordine alla esclusione della V.I.A. nascono dalla circostanza che l’area in esame è affiancata da altra area di altri 117.300 m2 (ambito ATP1- sub B), pure appartenente alla stessa società che intende realizzare l’intervento, anche se apparentemente non interessata dal progetto di edificazione;

- in ogni caso, se il co. 6 si limita a restringere la discrezionalità tecnica dell’amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere alla V.I.A., prevedendo dei casi in cui essa è obbligatoria, la norma generale è nel co. 5 dell’art. 6 ed è formulata sui progetti che possono “avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”;

- ne consegue che il Comune di Azzano Mella non avrebbe dovuto soltanto verificare se il progetto rientra tra quelli previsti dagli allegati II, III, ed (a certe condizioni) anche IV del codice dell’ambiente, ma avrebbe dovuto verificare se il progetto proposto dalla controinteressata poteva “avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”;

- per le ragioni che sono state esposte sopra parlando della esclusione dalla V.A.S., il combinato tra le dimensioni dell’area produttiva e la tipologia dell’attività che in essa era destinata a svolgersi (sul punto si leggano le interessati notazioni contenute nella nota del 13. 6. 2011 della Regione Lombardia che ha chiesto al Comune di Azzano Mella di revocare il provvedimento rilevando, tra l’altro, che i progetti per la realizzazione di piattaforme logistiche destinate alla raccolta e distribuzione di merci generano significativi impatti su una molteplice serie di matrici ambientali) induce a ritenere che il progetto avesse “impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, e pertanto dovesse essere sottoposto a V.I.A..

Ne consegue che anche il secondo motivo del ricorso principale del Comune di Co e del Parco deve essere accolto.

Deve conseguentemente essere accolto anche il quattordicesimo motivo, contenuto nei primi motivi aggiunti del ricorso del Comune di Co e del Parco, che ripropone l’argomento della mancanza di V.I.A. anche con riferimento alla delibera del 20. 2. 2010 di approvazione della variante per insediamenti produttivi.

VI. Sull’approvazione della variante per insediamenti produttivi

E’ fondato anche il primo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co del Colle e del Parco regionale del Monte Netto presentato contro la deliberazione di approvazione della variante semplificata per insediamenti produttivi.

La deliberazione conclusiva di approvazione della variante semplificata per insediamenti produttivi è illegittima anzitutto a titolo di illegittimità derivata perché la mancanza della V.A.S. vizia ex art. 11, co. 5, codice dell’ambiente gli atti amministrativi successivi che si reggono su di essa, vizio di illegittimità derivata dedotto (meglio precisarlo, non si sa mai) a pagina 5, righe da 8 a 11, del primo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co e del Parco.

Per gli stessi motivi deve essere accolto anche il quindicesimo motivo del ricorso del Comune di Co e del Parco contenuto nei primi motivi aggiunti, in cui si censura sempre per la mancanza della V.A.S. anche la delibera del 20. 2. 2010 di approvazione finale della variante semplificata per insediamenti produttivi.

Ne consegue, inoltre, l’accoglimento anche del ricorso principale del Comune di Do, perché al motivo rubricato con il numero 0 (“zero”) viene proposto proprio il vizio di illegittimità derivata dalla mancanza della V.A.S..

La deliberazione conclusiva di approvazione della variante semplificata per insediamenti produttivi è, inoltre, illegittima anche in via autonoma, essendo fondata la censura compendiata nel tredicesimo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti del Comune di Co del Colle e del Parco del Monte netto, in cui si sostiene la violazione di legge, in particolare degli artt. 2 e 5 d.p.r. 447/98, e comunque l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto il Comune avrebbe accolto una richiesta di localizzare con la variante semplificata una attività produttiva in deroga alle norme di piano sul solo presupposto della inesistenza di aree idonee a localizzarla e senza porsi il problema del se tale nuova area produttiva rispondesse ai fabbisogni della domanda (endogena) della comunità locale.

Nel ricorso si sostiene (pagina 16 del primo ricorso per motivi aggiunti, punto XIII.3) che l’esigenza che sta all’origine della procedura di variante in esame è tutta esogena, e non è in alcun modo diretta ad agevolare la concretizzazione di attività economiche presenti nell’area.

Questo Tribunale, in effetti, ha già sostenuto nella sentenza 1. 7. 2010 n. 2411 che, come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale (fabbisogno di nuovi alloggi, che porta all’individuazione di nuove aree destinate a residenza o all’ampliamento degli indici di edificabilità di quelle già individuate come tali;
fabbisogno di nuovi servizi pubblici per effetto dell’incremento della popolazione locale, che porta all’ampliamento delle aree destinate ad attrezzature;
fabbisogno di nuove aree a verde per garantire il rispetto degli standard a fronte dell’aumento di altri parametri urbanistici), anche la variante per insediamenti produttivi può essere approvata solo a seguito di una ricognizione del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate.

Il principio in esame è stato espresso anche da questo Tribunale nella pronuncia 85/05 in cui si è ritenuta l’illegittimità di una decisione del pianificatore comunale sul rilievo che “il potere dell'amministrazione di modificare le scelte contenute nel precedente P.R.G. deve essere esercitato con ragionevolezza e coerenza, per cui nella fattispecie era indispensabile dare congruamente conto delle ragioni che inducevano a prevedere due nuove aree di espansione non soltanto attraverso un generale raffronto tra la zona prescelta dallo strumento urbanistico e le altre zone potenzialmente utilizzabili ricomprese nel territorio comunale, ma anche alla luce dei risultati dell'indagine sul fabbisogno che non hanno evidenziato un deficit di nuovi alloggi per uso abitativo”.

Questi principi di diritto, dettati per la pianificazione comunale che segue le vie ordinarie, valgono a maggior ragione per la variante per insediamenti produttivi, che – si è detto –è sottoposta a procedure semplificate di approvazione, che però non stravolgono le regole dell’urbanistica, e che anzi proprio per essere approvata come modalità semplificate richiede oneri motivazionali ancora più penetranti, come rilevato da T.a.r. Lombardia, Milano, II, sentenza n. 4046 del 10/09/2008, secondo cui “le ragioni di pubblico interesse specifico che spingono l'amministrazione ad adottare un P.I.P. devono essere adeguatamente specificate con particolare riferimento alla tipologia di attività che si intendono insediare con tale strumento, alle finalità di promozione dell'attività d'impresa perseguite, ai benefici economici e sociali particolari che l'amministrazione si prefigge da tale strumento. Né tali ragioni ed interessi pubblici possono ridursi alla semplice localizzazione di attività economiche ed all'urbanizzazione primaria e secondaria che sono finalità perseguibili con gli ordinari strumenti urbanistici e nell'ambito di una dialettica ordinaria con i proprietari delle aree”.

Nel caso in esame, pertanto, il Comune di Azzano Mella– ricevuta la richiesta della Sa.fer. - non doveva limitarsi a verificare soltanto se vi fossero aree disponibili nel territorio comunale per realizzare l’insediamento produttivo richiesto, ma doveva anzitutto verificare se questo insediamento fosse o meno proporzionato per le esigenze di sviluppo della comunità locale.

Ne consegue che deve essere rilevata la illegittimità del provvedimento impugnato, che deve pertanto essere annullato.

Gli ulteriori motivi di ricorso contro il medesimo provvedimento sono assorbiti.

VII. Sulla posizione di conflitto d’interessi dell’arch. M S

Nel ricorso principale del Comune di Do il sesto motivo di ricorso censura l’illegittimità del provvedimento impugnato (che è la delibera di approvazione della variante per insediamenti produttivi del 20. 2. 2010), anche per violazione dell’art. 41bis l. 1150/42, che dispone che “1. I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

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