TAR Salerno, sez. I, decreto presidenziale 2021-11-19, n. 202100635
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Pubblicato il 19/11/2021
N. 00635/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2021, proposto da
Società “Piccoli Passi S.r.l.S., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so V E, 58;
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
1. Del Decreto Direttoriale denominato m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024449.30-06-2021 a firma del DG Luisa Franzese dell’Ufficio USR Campania Direzione Generale, con cui si comunicava la reiezione dell’Istanza di riconoscimento della parità scolastica a.s. 2021-2022 presentata dalla Società PICCOLI PASSI S.R.L.S., notificato in pari data;
2. del Decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028082.22-07-2021, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Istruzione non Statale a firma del Dirigente Vincenzo Romano, datato 22 luglio 2021 e pubblicato in pari data, con cui si rigettava l’istanza di riconoscimento della parità scolastica a.s. 2021-2022 presentata dalla Società PICCOLI PASSI S.R.L.S.
3. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale mai conosciuto.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al riconoscimento della parità
scolastica per le ulteriori tre classi poste al piano superiore dello stesso immobile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista l’ordinanza di questa Sezione del 21/10/2021, n. 300;
Vista l’istanza di parte ricorrente depositata il 16/11/2021, per autorizzazione al deposito documenti
su supporto magnetico per superamento dimensionali limiti previsti dai supporti magnetici telematici disposti dal Ministero e messi a disposizione dei difensori;
Visto l’art. 136, comma 2, c.p.a.;
Considerato che la documentazione in esame, alla luce di quanto dichiarato, ha una dimensione digitale complessiva che supera i limiti dimensionali massimi previsti;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di cui all’art. 136, comma 2, c.p.a., per l’accoglimento della suindicata istanza e che, per l’effetto, occorre autorizzare la società ricorrente al deposito della relativa documentazione su apposito su supporto magnetico presso la segreteria di questa Sezione entro e non oltre il termine già fissato con l’ordinanza di questa Sezione del 21/10/2021, n. 300;