TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-04-30, n. 200900579
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N. 00579/2009 REG.SEN.
N. 01461/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fabbri Elena Ved.Gardini, rappresentato e difeso dagli avv. S M, F P, con domicilio eletto presso F P in Bologna, via Nazario Sauro 8;
contro
Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso C B in Bologna, via Altabella 3;Resp.Servizio Assetto e Tutela del Terr. Comune Comacchio, Responsabile Servizio Territorio Provincia Ferrara, Regione Emilia Romagna;Provincia di Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Lorenzina Cavazzana in Bologna, via Ugo Bassi N.3;
per l'annullamento
del diniego di concessione edilizia 7.9.2004 n. 7123 del dirigente del Settore assetto e tutela del territorio del Comune di Comacchio;
in via subordinata
a) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Comacchio dell' 8 aprile 2002 n.27;
b) della delibera della Giunta Provinciale di Ferrara n.103 del 26 marzo 2002;
c) del piano territoriale coordinamento provinciale - norme per la tutela paesistica - delibera del ConsiglioProvinciale n.68/8407 del 7 marzo 1995, delibera del Consiglio Provinciale 63/11865 del 17 aprile 1996, nonchè, della delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20 gennaio 1997;
d) delle precisazioni rese dal Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale, urbanistica della Provincia di Ferrara, prot. gen., prot. urb. n.1766 del 2 maggio 2002;
e) di ogni atto presupposto e/o connesso.
per l'annullamento (motivi aggiunti depositati in data 25 febbraio 2009)
della delibera del Consiglio Provinciale di Ferrara di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara n. 140 del 17.12.2f008, se ed in quanto ha modificato il P.T.C.P. del 1997 oggetto di impugnazione nel ricorso principale di cui all'epigrafe;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento 7123 del 7.9.2004 con cui il comune intimato ha chiesto chiarimenti ed integrazione documentale in relazione alla richiesta di permesso di costruire della ricorrente.
In tale contesto è stato altresì richiamato il contenuto dell’art. 10, comma 1 delle norme del PTCP precisando che solo apportando nuove modifiche allo stesso è possibile consentire gli interventi di nuova costruzione richiesti.
In via subordinata vengono impugnati i seguenti atti:
- deliberazione n. 27/2002 del comune di Comacchio di recepimento dell’approvazione della variante al PRG già disposta con delibera della Giunta Provinciale di Ferrara n. 103/2002;
- deliberazioni del Consiglio provinciale di Ferrara n. 68/8407 del 7.1995 e n. 63/11895 del 17.4.1996 (approvative del PTCP) e la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 20/1997;
- nota del responsabile del servizio pianificazione Provincia di Ferrara n. 1766 del 2/5/2002 che conferma l’interpretazione data dal comune in ordine all’applicazione ad alcune aree della disciplina prevista dal PTCP per le zone forestate.
Avverso i suddetti provvedimenti vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Comacchio e la Provincia di Ferrara deducendo, con varie argomentazioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Successivamente sono stati proposti motivi aggiunti per impugnare la deliberazione n. 140/2008 con cui la Provincia ha approvato una variante specifica al PTCP riclassificando le aree forestali.
Con memoria depositata in data 8.4.2009 i ricorrenti comunicano di non aver più interesse alla decisione sui motivi aggiunti.
DIRITTO