TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-03, n. 202402405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-03, n. 202402405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402405
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 02405/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01659/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di CA (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Patrizia Tropea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Questura CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del provvedimento del decreto di irricevibilità, -OMISSIS-, emesso dall'Ufficio Immigrazione presso Questura di CA il 22.09.2020 e consegnato in pari data, brevi manu, all'interessato, recante rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura CA;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento del decreto di irricevibilità, -OMISSIS-, emesso dall'Ufficio Immigrazione presso Questura di CA il 22.09.2020 e consegnato in pari data, brevi manu all'interessato, recante rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Allega a tal fine in punto di fatto che in data 15.7.2020 inoltrava alla Questura di CA il Kit postale, con assicurata -OMISSIS-, per il rinnovo, a seguito di “conversione”, del permesso di soggiorno da “casi speciali” (-OMISSIS-, scaduto in data 5.7.2020) in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”.

Tale istanza era fondata sul rapporto di lavoro domestico -OMISSIS- del 29.07.2019 alle dipendenze di -OMISSIS-, terminato il 27.07.2020.

Ciò nonostante, in data 22 settembre 2020 la Questura di CA gli notificava il decreto di irricevibilità impugnato sulla base delle seguenti ragioni:

- la documentazione prodotta, diretta a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, era stata ritenuta falsa e strumentale all’ottenimento del titolo di soggiorno;

- in data 21 luglio 2020 l’istante era stato raggiunto da un provvedimento di fermo di indiziato di delitto – emesso dalla DDA di CA – per i reati di “contraffazione e alterazione di documenti ai fini della permanenza clandestina sul territorio dello Stato, con l’aggravante del metodo mafioso e della transnazionalità, a mente degli artt. 110/494 c.p., art. 616 c.p. e art. 5 comma 8 bis del D. Lgs. 286/98;

- perché era stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico a prevenire il soggiorno nello Stato di soggetti dediti ad attività illecite.

In ragione di quanto esposto parte ricorrente deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per omissione della traduzione integrale della parte motiva del provvedimento nella lingua conosciuta dal ricorrente ovvero in una lingua veicolare, in violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 394/99, all'art. 13, co.7, D.lgs. n.286/98 e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. in quanto il decreto di irricevibilità non era stato tradotto in una lingua comprensibile.

2) Manifesto vizio di violazione di Legge ed eccesso di potere della Questura per il mancato preavviso di rigetto in violazione dell'art. 10 bis