TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-01-22, n. 201600841

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-01-22, n. 201600841
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600841
Data del deposito : 22 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02492/2011 REG.RIC.

N. 00841/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02492/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2011, proposto da:
C G, rappresentata e difesa dall'avv. F D B, con domicilio eletto presso lo stesso F D B in Roma, Via Astura N.2, Scala B;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. R P, con domicilio eletto presso la medesima R P in Roma, Via Poli, 29;

per

l’accertamento del diritto al conseguimento del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., previa declaratoria di illegittimità dell’immissione in possesso degli immobili di cui la sig.ra Garofalo è comproprietaria e della relativa comunicazione di immissione in possesso del Commissario delegato del 30.10.2007, nonché dei comportamenti posti in essere dall’Amministrazione per la protezione della linea ferrata Foggia - Benevento e per la costruzione e il ripristino della bretella stradale, a causa dei quali è pregiudicato definitivamente l’utilizzo delle strutture necessarie alla conduzione dell’azienda agricola dei fratelli Garofalo, previo accoglimento dell’istanza cautelare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso proposto davanti al TAR Campania, sede di Salerno, la sig.ra C G ha chiesto, previo accoglimento dell' istanza cautelare, il riconoscimento del proprio diritto a conseguire il risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni che assume subiti a causa dell' occupazione degli immobili di cui risulta comproprietaria (con il fratello Garofalo Mario Rocco) in Agro di Montaguto, a seguito della comunicazione di immissione in possesso del 30/10/07 del Commissario delegato per l'emergenza franosa ex O.P.C.M. n.3532/06, di cui ha chiesto dichiararsi l'illegittimità;
nel contempo, ha addotto che l'occupazione dei predetti immobili sarebbe avvenuta "in assenza di un qualsiasi titolo autorizzativo", configurando quindi "un'attività materiale sine titulo e lesiva di diritti soggettivi dei proprietari".


2 – Con ordinanza n. 449/2009 quel TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo recessivo il danno patrimoniale rappresentato dalla ricorrente, siccome successivamente reintegrabile. Con sentenza n. 246/2011, lo stesso TAR ha accolto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'amministrazione resistente, ritenendo competente questo TAR ai sensi della legge 27 gennaio 2006 n. 21. La ricorrente ha dunque riassunto il giudizio, chiedendo l'assegnazione di una somma pari ad Euro 100.000 a titolo di provvisionale. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2011, questo TAR ha peraltro respinto la richiesta e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella somma di Euro 500;

3 – In prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente con propria memoria ha proposto istanza di rinvio ed ha chiesto l’acquisizione del fascicolo del T S contenente gli atti e documenti relativi al giudizio n. 733/2009 ivi incardinato e definito con la citata sentenza n. 246/2011.

4 – Contestualmente l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che dalla lettura del ricorso di riassunzione risulta che, pur avendo dedotto la violazione dell'articolo 49 comma 2 del DPR 327/01 nonché dell'articolo 2 comma 6 della

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