TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-10-02, n. 202314536
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Pubblicato il 02/10/2023
N. 14536/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8342 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati C C, S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- del D.D.G. prot. n. 909 del 27 maggio 2022, adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con cui è stato indetto il bando di ammissione al Concorso per le Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022, nella parte in cui agli artt. 5 e 9, prevedono che «la procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 31 maggio 2022 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 9 giugno 2022»;
- della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2021/2022 e della relativa procedura online, nella parte chiude inderogabilmente la procedura di iscrizione alle ore 15.00 giovedì 9 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Interuniversitario Cineca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente ha impugnato il D.D.G. n. 909 del 27 maggio 2022 – con il quale è stata indetta la procedura per l’ammissione alle scuole di specializzazione sanitaria per l’anno accademico 2021/2022 – unitamente ai connessi atti, per quanto concerne la specifica previsione posta dall’articolo 5 del medesimo bando, riguardante i termini di presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale (articolo 5), nella parte in cui pone a carico dei candidati l’onere di perfezionare la prima fase della procedura di iscrizione on line entro il termine del 9 giugno 2022 (alle ore 15:00).
Nel premettere in punto di fatto di non aver potuto presentare, per motivi di salute (come da allegata documentazione medica), domanda di partecipazione alla procedura de qua nel ristretto lasso temporale – segnatamente pari a “9 giorni e mezzo” – previsto dal bando, parte ricorrente articola un unico motivo di doglianza, rubricato nei termini di seguito riportati: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 247, comma 4, del d.l. n. 34/2020 – Violazione del principio del favor partecipationis – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione dell’art. 97 Cost. ”.
2. Con decreto presidenziale -OMISSIS- veniva accolta la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 56 c.p.a., disponendo per l’effetto la rimessione in termini della ricorrente medesima per la produzione della domanda di partecipazione, con “ … conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di agevolarne l’accesso al concorso in un tempo utile (15 gg. dalla notifica del presente decreto o dalla sua comunicazione d’ufficio) a garantirne la partecipazione primo dello svolgimento delle prove … ”.
3. L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
4. La Sezione respingeva l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. con successiva ordinanza -OMISSIS-(poi riformata in sede di gravame cautelare, con ordinanza Cons. St., sez. VII, -OMISSIS-).
5. In vista dell’udienza fissata per la trattazione nel merito del ricorso, le parti in causa non depositavano memorie difensive e/o documentazione.
6. Con successiva ordinanza collegiale -OMISSIS- la Sezione disponeva l’acquisizione in via istruttoria di una “ … documentata relazione di chiarimenti del Ministero dell’Università e della Ricerca sui fatti di causa alla luce delle censure mosse in ricorso, anche con riguardo alle fasi successive della procedura concorsuale in contestazione relativamente alla specifica posizione di parte ricorrente inclusa l’eventuale iscrizione effettuata ad una delle scuole di specializzazione di cui al decreto di indizione della procedura medesima ”.
7. In vista dell’udienza fissata per il prosieguo della trattazione di merito, la ricorrente produceva documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
7.1. La resistente Amministrazione depositava la richiesta documentazione, rappresentando tra l’altro l’avvenuta iscrizione con riserva di parte ricorrente alla scuola di specializzazione di assegnazione.
7.2. La ricorrente produceva memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso (sulla base di una recente pronuncia di merito della Sezione intervenuta su una fattispecie identica a quella in controversia) ovvero per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (alla luce del percorso formativo compiuto dalla ricorrente medesima in ragione del fatto di aver ultimato la frequenza del primo anno di corso a seguito dell’avvenuta iscrizione - con riserva - alla scuola di assegnazione).
8. All’udienza pubblica del 7 giugno 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il proposto ricorso è meritevole di accoglimento, in linea con il recente pronunciamento reso dalla Sezione in sede di merito – con sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 marzo 2023, n. 3717 – in relazione ad una fattispecie controversa sostanzialmente identica a quella per cui è causa, in quanto avente ad oggetto la contestazione della medesima previsione del gravato bando sulla base di censure di tenore analogo a quelle contenute nel ricorso in odierna trattazione.
11.1. Il Collegio ritiene pertanto di poter richiamare ex art. 74 c.p.a. il pertinente contenuto della sentenza della Sezione n. 3717/2023, sopra citata, riportando di seguito i passaggi principali del percorso motivazionale ivi articolato:
“ … 4.1. Il Collegio, in disparte la dedotta violazione delle disposizioni normative di cui al combinato disposto dell’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 247, comma 4, del d.l. n. 34/2020, ritiene che la fissazione di termini troppo angusti (nel caso di specie pari a soli nove giorni) per la presentazione, da parte dei medici, delle domande di partecipazione alla prova di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, non risulti conforme al principio del favor partecipationis.
4.2. Nella fattispecie in esame, la previsione di un termine di soli nove giorni (di cui tre festivi) per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria non risulta ragionevole. Infatti, a fronte della concessione di un più ampio termine (pari a ventuno giorni) per eseguire una operazione meno complessa, ossia il pagamento del contributo di partecipazione alle prove e il caricamento online della relativa ricevuta, nonché in considerazione del fatto che la data di svolgimento delle prove risultava fissata al 26 luglio 2022 e quella di inizio delle attività didattiche al 1° novembre 2022, non emerge alcuna impellente esigenza di celerità funzionale a garantire l’ordinato avvio dell’anno accademico in questione.
4.2.1. Il Collegio ritiene che nel caso in esame, la concessione di un termine più lungo – almeno pari a quello concesso per eseguire il versamento del contributo di iscrizione alla prova e caricamento online della relativa ricevuta in formato pdf – non solo non avrebbe frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle prove e all’ordinato inizio delle lezioni, ma avrebbe garantito la più ampia partecipazione possibile dei medici interessati ad accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, con ciò assicurando un maggior grado di soddisfacimento alle esigenze pubblicistiche sottese all’indizione di una siffatta procedura selettiva. Il concorso in esame, invero, per il suo carattere comparativo, è diretto a selezionare i candidati migliori e, pertanto, risulta illogico e arbitrario prevedere un termine di presentazione della domanda di partecipazione estremamente esiguo in assenza di valide e obiettive giustificazioni, in quanto tale scelta discrezionale dell’amministrazione ministeriale è suscettibile di comprimere indebitamente la platea dei potenziali partecipanti, con ricadute negative in termini di tutela degli interessi pubblici correlati alla procedura concorsuale per cui è causa, in primis avuto riguardo alla tutela dell’interesse alla salute, valore primario dell’ordinamento giuridico e interesse di rango costituzionale ” (cfr. sent. n. 3717/2023, cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni contenute nel richiamato pronunciamento della Sezione, il ricorso risulta pertanto fondato con riguardo alla censura incentrata sulla dedotta violazione del principio del favor partecipationis .
11.2. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato, consistente nella partecipazione al concorso in questione, peraltro concretamente e proficuamente avvenuta in forza dei provvedimenti cautelari resi sulla vicenda in esame, come innanzi evidenziato (nei medesimi termini, cfr. sent. n. 3717/2023, cit.)
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario nell’atto di ricorso, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.