TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-03-23, n. 201600380
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Testo completo
N. 00380/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.C.A.T. - S.C. Alessandrina Trasporti A R.L., rappresentata e difesa dagli avv. V A, L F, A B, E B, con domicilio eletto presso E B in Torino, Via Alfieri, 19;
contro
Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avv. A V, P T, D F, D S, con domicilio eletto presso D S in Torino, corso Re Umberto I, 6;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. P C M, G P, con domicilio eletto presso P C M in Torino, Via Meucci 1;
Provincia di Asti;
Provincia di Biella;
A) quanto al ricorso principale:
A.1.) per l’annullamento:
- delle note della Direzione edilizia e trasporti nn. 120707 del 24/12/2013 e 121480 del 31/12/2013 con le quali la Provincia di Alessandria ha imposto la variazione chilometrica associata al PE sia per l’anno 2013 che per gli anni a venire, ha respinto le richieste della ricorrente di riformulare in termini differenti da quelli proposti dall’Ente il piano di razionalizzazione TPL a proprio carico nonché le modalità di distribuzione delle risorse economiche connesse anche ai trasferimenti dei relativi fondi regionali destinati a TPL;
- della determinazione DDAT 162 2013 del 26/11/2013 della Provincia di Alessandria, con la quale si è disposto fra l’altro un nuovo piano di razionalizzazione dei servizi di TPL per l’esercizio 2014 per una produzione chilometrica a carico di SCAT pari a Km. 5.800.000;
della D.G.R. Piemonte 4/11/2013 n. 12-6607, con la quale si è approvata la bozza di accordo sul piano di rientro in materia di TPL:
- della DGR Piemonte 22/10/2013 N. 18-6536, con la quale si è approvato il programma triennale dei servizi di TPL 2013-2015;
- della DGR Piemonte 22/10/2013 n. 19-6537 e 6/05/2013 n. 25-5760;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o esecutivo degli Enti, con riserva di motivi aggiunti per quanto ad oggi non è dato di conoscere;
A.2) nonché per la condanna della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte al risarcimento di ogni danno subito o subendo dalla ricorrente;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 22/04/2014:
B.1) per l’annullamento:
- della determinazione 13/03/2014 n. 00266/2014 DDAT – 31 – 2014 della Provincia di Alessandria con la quale è stata disposta la riprogrammazione dei servizi di TPL;
- delle note 27/03/2014 npg 31241 e 9/04/2014 npg 35705 della Direzione Trasporti della Provincia di Alessandria;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti per quanto ad oggi non è dato conoscere;
B.2) nonché per la condanna della Provincia di Alessandria al risarcimento di ogni danno subito o subendo dalla ricorrente;
C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 26/05/2014:
C.1) per l’annullamento:
- della determinazione 15/04/ 2014 DDAT1 – 53 – 2014 della Provincia di Alessandria con riferimento ad aggiornamento del parco veicoli;
- della determinazione 16/04/2014 DDAT1- 55 – 2014 della Provincia di Alessandria con la quale è stata disposta la rideterminazione dei servizi TPL;
- delle note 17/04/2014 n. 38805, 24/04/2014 n. 40638, 30/04/2014 n. 42133 e 7/05/2014 n. 44415 della Direzione Edilizia Trasporti della Provincia di Alessandria;
- della nota del Vicepresidente della Provincia di Alessandria 24/04/20414 n. 40319;
di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti per quanto ad oggi non è dato conoscere;
C.2) nonché per la condanna della Provincia di Alessandria al risarcimento di ogni danno subito o subendo dalla ricorrente;
D) quanto ai motivi aggiunti depositati il 14/04/2015:
D.1) per l’annullamento:
- della nota 30/03/2015 n. 28230 della Dirigenza edilizia e trasporti della Provincia di Alessandria con la quale è stata respinta la richiesta di pagamento delle fatture relative ai servizi svolti;
- della DDAT – 49 – 2015 del 19/03/2015 e connesso programma di servizio con la quale la Provincia di Alessandria ha provveduto alla determinazione delle corse di TPL per l’anno 2015, confermando e richiamando la vigenza delle determinazioni 68/2014 e 14/05/2014 e 77/2014 del 21/05/2014, ed ha altresì previsto di rideterminare il programma di servizio qualora la Regione non provveda a nuove erogazioni;
- della nota 20/03/2015 n. 25723 Direzione edilizia e trasporti Provincia di Alessandria e della nota 18/03/2015 n. 24801 della Provincia di Alessandria;
- per quanto occorrer possa, delle DDAT1 77/2014 del 21/05/2014 e DDAT1 68/2014 del 14/05/2014 della Provincia di Alessandria;
- di ogni atto presupposto connesso, conseguente o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti per quanto ad oggi non è dato di conoscere;
D.2) nonché per la condanna della Provincia di Alessandria al risarcimento di ogni danno subito o subendo dalla ricorrente;
E) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24 luglio 2015:
E.1) per l’annullamento:
- della DDAT1 83/2015 del 23.06.2015 della Provincia di Alessandria - Direzione edilizia trasporti, con la quale si è provveduto alla rideterminazione del servizio automobilistico di TPL dal 01.07.2015;
- della DDAT1 90/2015 del 16.07.2015 della Provincia di Alessandria - Direzione edilizia trasporti, con la quale si è provveduto alla parziale rettifica alle disposizioni previgenti anno 2015 ;
- della nota 15.07.2015 n. 62222 Direzione edilizia trasporti Provincia di Alessandria con la quale è stata respinta l'intimazione di pagamento in data 14.07.2015 della ricorrente;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o applicativo;
E.2) nonchè per la condanna della Provincia di Alessandria : al pagamento della somma di euro 161.461,79 (residui 2013) oltre euro 150.000,00 (residui 2014) oltre euro 469.582,99 (servizi 2014 svolti e non retribuiti), oltre euro 1.000.000 (risarcimento del danno) oltre iva, interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria, ovvero nella minore misura accertata in causa, salva ogni migliore articolazione e più ampia domanda;
E.3) e per la ingiunzione, con ordinanza, di immediato pagamento a carico della Provincia di Alessandria e in favore della ricorrente Scat scarl della somma di euro 150.000 (residui 2014) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 31.12.2014.
F) quanto ai motivi aggiunti depositati il 7/10/2015:
F.1) per l’annullamento:
- della DDAT 92/2015 del 21/07/2015 della Provincia di Alessandria – Direzione edilizia trasporti, con la quale si è provveduto alla ricognizione delle spese sostenute nel campo del TPL negli anni 2013-2014-2015 di competenza e conferma dei disposti contenuti nella DDAT 90 del 16/07/2015, non comunicata alla ricorrente, depositata agli atti in data 4/08/2015;
- di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o applicativo, con riserva di motivi aggiunti;
F.2) nonché per la condanna della Provincia di Alessandria al risarcimento di ogni danno subito o subendo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Alessandria e di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. A mezzo dei ricorsi in epigrafe indicati la ricorrente Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l., concessionaria del servizio di Trasporto Pubblico Locale per la Provincia di Alessandria in forza di contratto di servizio stipulato il 5/08/2010, ha impugnato, da una parte, una serie di provvedimenti della Regione Piemonte che hanno avuto, nel complesso, l’effetto di ridurre i finanziamenti regionali destinati alle Province per la gestione del Trasporto Pubblico Locale; d’altra parte vari atti della Provincia di Alessandria mediante i quali la stessa ha proceduto: a) alla revisione del Programma di Esercizio delle annualità 2013, 2014 e 2015, con diminuzione del chilometraggio annuo di percorrenza e del relativo compenso spettante alla ricorrente; b) all’aggiornamento del parco veicoli; c) a respingere talune richieste di pagamento avanzate da SCAT per servizi resi; d) ad effettuare una ricognizione delle spese sostenute, nelle annualità rilevanti ai fini del presente giudizio, per il Trasporto Pubblico Locale.
2. E’ utile precisare immediatamente che tra la ricorrente e la Regione Piemonte è intervenuta, in corso di causa, una transazione in forza della quale la ricorrente ha rinunciato alle domande svolte nell’odierno giudizio contro la Regione: il ricorso introduttivo del giudizio, a mezzo del quale è stato sono state impugnate alcune delibere di Giunta Regionale, deve dunque ritenersi in parte qua improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Le censure articolate dalla ricorrente nei confronti dei vari atti della Provincia possono riassumersi come segue:
I) la Provincia ha modificato il Programma di Esercizio in una maniera che comporta una riduzione del chilometraggio annuo ingiustificata, sulla base di criteri non esplicitati, in modo apparentemente proporzionale ma in realtà attuando dei tagli orizzontali indistinti; inoltre detta riduzione del chilometraggio indotta dai vari atti impugnati avrebbe concretizzato una revisione del contratto di servizio unilaterale, e cioè non concordata, al di là dei limiti stabiliti nel contratto medesimo; la revisione contrattuale di che trattasi, inoltre, è stata implementata da un funzionario privo delle necessarie competenze e comunque è stata disposta senza osservanza della procedura prevista a tale scopo dal contratto di