TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-10, n. 202201563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-10-10, n. 202201563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201563
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 01563/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto da
S&G Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E M e V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale n. 2;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul lodo arbitrale n. 11/2020 reso dall’ANAC nel procedimento n. 6/2017, in data 06.08.2020, depositato presso l’ANAC in pari data, munito di formula esecutiva apposta in data 21.09.2021 ai sensi dell’art. 825 c.p.c., notificato in forma esecutiva in data 14.10.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to E. Monteforte per la parte ricorrente, avv.to T. Fazio in sostituzione dell’avv.to A. M. Buccoliero per la P.A.;


Preliminarmente il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa all’odierna camera di consiglio dal difensore della parte ricorrente.

Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.

Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

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