TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-06-04, n. 202411379
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 11379/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16059 del 2023, proposto da CFT Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G S e M L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D G e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso dell’Ente in Roma, viale Castro Pretorio, 118;
per l’annullamento
dell’art. 10, comma 2, parte prima, del Regolamento ENAC di Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra edizione n. 8, del 5.05.2023, pubblicato in data 1° giugno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ENAC n. 13/2023 del 5.05.2023;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. CFT società cooperativa (“ CFT ”) rappresentava che dal 2020 al 2023 aveva svolto, senza soluzione di continuità, l’attività di prestazione di servizi di handling negli aeroporti di Pisa e Firenze, che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 erano stati interessati da provvedimenti di limitazione relativamente ai servizi di assistenza a terra nn. 3 e 5 (ad esclusione delle attività di cui al punto 5.7.) dell’elenco di cui all’allegato A del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (cfr. docc. 9 e 10 della produzione di CFT).
In particolare, CFT rappresentava di aver svolto la propria attività d’impresa all’interno dei predetti scali aeroportuali in forza di plurimi affidamenti temporanei disposti da Toscana Aeroporti Handling S.r.l. – società interamente controllata da Toscana Aeroporti S.p.A., che dal 2015 gestisce le infrastrutture aeroportuali di Firenze e Pisa – la cui certificazione per le categorie di servizi di handling nn. 3, 5.4 e 6.1. di cui all’allegato A del d.lgs. 18/1999 (n. 354 rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile in data 27 giugno 2018) era stata conseguita grazie all’idoneità del subappaltatore CFT (cfr. doc. 6 della produzione di CFT).
1.1. CFT, infatti, evidenziava di essere in possesso dell’idoneità al subappalto per le categorie di servizi di handling nn. 3, 5.4 e 6.1.; ciò, in particolare, consta nel rinnovo della citata certificazione n. 354/2018.
Da tale certificazione, in particolare, emerge come per le anzidette categorie di servizi di handling i subappaltatori di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. siano tanto CFT, quanto Rekeep S.p.A., atteso che entrambe tali ultime società hanno acquisito i ridetti servizi mediante un raggruppamento temporaneo di imprese, del quale CFT è la mandataria (cfr. doc. 8 della produzione di CFT).
1.2. In data 23 marzo 2023 i prestatori di servizio certificati degli aeroporti di Pisa e Firenze – rispettivamente, Toscana Aeroporti Handling S.r.l. e Consulta S.p.A. – decidevano di avvalersi di CFT e Rekeep S.p.A. per l’erogazione dei servizi di carico/scarico bagagli, merci e posta con riconsegna ai nastri d’arrivo o altri punti (cfr. art. 1 del capitolato tecnico di entrambi i contratti di subappalto), pulizia aeromobili e ulteriori servizi a richiesta, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2025 (cfr. docc. 11 e 12 della produzione di CFT).
Tra tali servizi, dunque, rientravano anche quelli della categoria n. 3 dell’allegato A del d.lgs. n. 18/1999 (relativa all’assistenza bagagli), oggetto del provvedimento di limitazione adottato per entrambi gli scali aeroportuali di Pisa e Firenze.
1.3. CFT, dopo aver dato atto che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (“ Enac ”), in data 1° giugno 2023, aveva adottato l’8ª edizione del regolamento relativo alla certificazione dei prestatori dei servizi a terra, contestava il fatto che l’Enac avesse varato una asserita interpretazione non formalizzata dell’art. 10 di tale regolamento che, al secondo comma, stabilisce che “ Ciascuna delle categorie di servizi di assistenza a terra di cui all’allegato ‘A’ del d.lgs. 18/99 può essere affidata nella sua totalità, purché nel medesimo aeroporto operino almeno due prestatori effettivi ”.
1.3.1. In particolare, secondo la prospettazione di CFT l’Enac avrebbe inteso estendere il riferimento ai “ due prestatori effettivi ” dagli handler ai subappaltatori, il che precluderebbe a questi ultimi di operare per più di una impresa di handling ogniqualvolta ciò conducesse alla presenza effettiva di un solo operatore di servizi di assistenza a terra all’interno dello scalo aeroportuale.
2. CFT, con la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica impugnava l’8ª edizione del regolamento Enac sulla certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. L’Enac, con atto notificato in data 24 novembre 2023, si opponeva alla trattazione in sede amministrativa di detto ricorso, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
2.2. CFT, con atto di trasposizione notificato in data 4 dicembre 2023, riassumeva il ricorso dinanzi a questo Tribunale, riportandosi integralmente al suo contenuto.
2.2.1. CFT, con il primo motivo di ricorso (corrispondente al motivo n. 2 della numerazione di parte ricorrente), contestava la legittimità del gravato regolamento per “ Violazione dell’art. 3, l. n. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 18/99 ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità dell’art. 10, comma 2, gravato regolamento per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il contestato approccio esegetico che l’Enac avrebbe inteso assumere ai fini dell’applicazione di tale disposizione regolamentare non sarebbe supportato dall’enunciazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di “ impedire a prestatori certificati di poter liberamente accedere al mercato per selezionare l’impresa cui sub-affidare i servizi handling ”.
2.2.2. CFT, con il secondo motivo di ricorso (corrispondente al motivo n. 3 della numerazione di parte ricorrente), contestava la legittimità del gravato regolamento per “ Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione degli art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 18/99 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, Direttiva CE 96/67. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250. Violazione e falsa applicazione dell’art. 687 cod. nav. Violazione dell’art. 41 Cost. ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del regolamento impugnato in quanto con la sua adozione l’Enac avrebbe imposto una limitazione generalizzata, per i prestatori certificati aeroportuali, al libero accesso al mercato in tutti gli aeroporti limitati, senza che ciò sia giustificato da “ motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nell’aeroporto ”, come previsto dal d.lgs. n. 18/1999.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 18/1999, nella parte in cui garantisce agli utenti che operano negli aeroporti limitati l’effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra – disposizione che costituisce applicazione, sul piano normativo nazionale, della previsione di cui all’art. 6, comma 4, della direttiva 69/97/CE – esaurirebbe il suo effetto ai soli handler , senza estendere il principio della effettiva scelta a due prestatori anche ai terzi affidatari, ossia ai subappaltatori.
In base alla tesi di CFT, l’interpretazione che l’Enac intenderebbe varare in ordine all’art. 10, comma 2, del gravato regolamento renderebbe illegittima tale previsione, in quanto ciò si risolverebbe nell’esercizio di poteri di regolazione del mercato che esulano dalle competenze istituzionali dell’Enac, sancite dall’art. 687 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione.
2.2.3. CFT, con il terzo motivo di ricorso (corrispondente al motivo n. 4 della numerazione di parte ricorrente), contestava la legittimità del gravato regolamento per “ Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 18/99 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del regolamento impugnato nella misura in cui, in mancanza di una espressa motivazione a fondamento dell’art. 10, comma 2, la ragione