TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500148
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00759/2013 REG.RIC.

N. 00148/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00759/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2013, proposto da:
Comune di Arenzano, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Genova, Via XX Settembre 14/12a;

contro

I.C.E.F. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. F B, A G, con domicilio eletto presso A G in Ge, Pz.Colombo 2a/10;

per l’ accertamento

dell’inadempimento di cui alla convenzione su progetto di lottizzazione nonché la condanna della stessa società – ex art. 2932 c.c. – all’adempimento in forma specifica con trasferimento a titolo gratuito ovvero, qualora non sia in tutto od in parte possibile, al risarcimento dei danni patiti a seguito della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione previste.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.C.E.F. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio il Comune odierno ricorrente esponeva di essere titolare della convenzione di lottizzazione stipulata in data 30\9\1983 fra lo stesso comune e gli originari proprietari dei terreni.

In forza di tale convenzione, con titolo edilizio del 10\5\1985 (oggetto di variante datata 27\6\1987), la parte privata lottizzante procedeva alla realizzazione dell’insediamento residenziale progettato, mentre le opere di urbanizzazione (in specie impianti sportivi sub campi da tennis), pur iniziate, rimanevano ineseguite.

In seguito a successivi trasferimenti di proprietà, l’odierna società resistente (come da istanza 17\1\1991) subentrava nella titolarità dell’intervento, ottenendo la volturazione della relativa concessione, contestualmente impegnandosi ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella convenzione attuativa del piano di lottizzazione e ad assumere tutti gli oneri fideiussori e di garanzia.

Con delibere di giunta (78\1998) e consiliari (22\1995, 26\1997 e 104\1998), la stessa amministrazione comunale – in asserito, nel presente ricorso, esercizio della facoltà ex art. 3 commi 7 e 8 della convenzione - approvava i progetti preliminari e definitivo per la realizzazione di una palestra in località Lerone. La società odierna resistente, insieme ad altri soggetti nella qualità di proprietari di immobili limitrofi all’opera approvata, impugnava tali atti dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 238 del 1999, venivano annullati: la sentenza era oggetto di conferma all’esito del giudizio di appello, conclusosi con decisione n. 3485\2011.

All’esito di tale giudizio il Comune, con il presente, ricorso chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della società Icef alla convenzione predetta, nonché la condanna della stessa società – ex art. 2932 c.c. – all’adempimento in forma specifica con trasferimento a titolo gratuito ovvero, qualora non sia in tutto od in parte possibile, al risarcimento dei danni patiti a seguito della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione previste.

La società intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta inefficacia della convenzione ovvero per prescrizione dei diritti vantati ed il rigetto del gravame nonché il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 1445\2014 veniva disposta in via istruttoria l’acquisizione dall’amministrazione ricorrente copia degli atti di approvazione del progetto di realizzazione della palestra oggetto di annullamento all’esito del giudizio conclusosi con la decisione del giudice di appello n. 3485\2011.

Alla pubblica udienza del 22\1\2015 la causa passava in decisione.

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto la domanda di adempimento della convenzione di lottizzazione, richiamata nella narrativa in fatto, stipulata fra il Comune ricorrente e la parte dante causa dell’odierna resistente.

Se in linea di fatto sono pacifici i dati di partenza, concernenti il contenuto dell’originaria convenzione e la mancata completa realizzazione delle opere di urbanizzazione nei termini previsti dalla convenzione, in sintesi il contenzioso verte su due tesi contrapposte: secondo la prospettazione ricorrente, l’annullamento degli atti di approvazione dell’opera pubblica che il Comune ha adottato in sostituzione di quanto previsto in convenzione, comporterebbe il risorgere degli originari impegni;
secondo parte resistente, la convenzione avrebbe perso la propria efficacia per il tempo trascorso e, in ogni caso, i presunti crediti sarebbero caduti in prescrizione.

In linea generale, va ricordato l’orientamento prevalente a mente del quale ai sensi dell'art. 28 L. 17/8/1942 n. 1150, relativo ai piani particolareggiati ma applicabile in via analogica ai piani di lottizzazione, questi ultimi hanno una durata decennale, con la conseguenza che decorso il relativo termine essi perdono automaticamente efficacia (cfr Cons. Stato, IV Sez., 7/2/2012 n. 2045;
TAR Sardegna, II Sez., 31/3/2011 n. 294).

Il termine iniziale a partire dal quale occorre computare il decennio prescrizionale, inoltre, non può identificarsi nell'ultimo giorno dell'efficacia decennale del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione e di efficacia del titolo convenzionale che costituisce l'atto genetico fondativo dei pretesi diritti scaturenti dalla convenzione di lottizzazione e dei correlativi obblighi delle parti, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente. Impostazione, questa, da ritenersi senz'altro preferibile e più coerente con l'inquadramento dogmatico della convenzione di lottizzazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 214 del 2010), nell'ambito degli accordi amministrativi di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990. Se parte ricorrente invoca quel "contratto", quale fonte delle obbligazioni inadempiute del Comune, è a quell'atto genetico che occorre far riferimento per determinare la durata di efficacia del rapporto e delle relative obbligazioni, fino alla prescrizione dei diritti da esso scaturenti.

In definitiva, va ribadito che la durata massima di efficacia dei piani di lottizzazione è quella decennale propria dei piani particolareggiati e risponde ad un preminente interesse pubblico, essendo irragionevole il solo ipotizzare che le lottizzazioni convenzionate passano condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Così pure, per contrastare tale orientamento condiviso dal Collegio (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 2045\2012) non può ipotizzarsi una proroga tacita del termine di efficacia di una convenzione di lottizzazione, in conseguenza del rilascio di concessione edilizia da parte del Comune, ovvero in difetto di una espressa revoca della stessa convenzione o della modifica o della introduzione di un nuovo strumento urbanistico, poiché costituisce avviso pacifico in giurisprudenza che, in materia urbanistico-edilizia, l'amministrazione può correttamente manifestare la sua volontà soltanto mediante atti aventi la forma scritta e cioè, avuto presente il caso in esame, o con una nuova convenzione sempre che coerente con le previsioni urbanistiche del territorio comunale e con l'eventuale specifica qualità dei suoli, o con un riesame di quella scaduta, nell'esercizio, ovviamente, dei propri poteri discrezionali volti ad una nuova valutazione di tutti gli interessi in gioco.

Orbene, poiché il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale avviso, va ribadito che lo strumento attuativo ha una durata decennale per cui, decorso il relativo termine, esso perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti (cfr. Consiglio di Stato n.200\2003).

Applicando tali coordinate alla presente controversia, concernente una convenzione stipulata nel 1983 con titoli rilasciati in data 1985 e 1987, all’epoca della proposizione del presente gravame (2013) il termine di efficacia era ampiamente decorso.

Nel caso di specie, invero, l’inefficacia della convenzione – nei termini azionati dal Comune – emerge altresì dall’accertata carenza del presupposto fondante l’asserita tempestività della domanda proposta con il presente ricorso. Infatti, il Comune agisce sulla scorta dell’affermazione a mente della quale gli atti di approvazione (datati 1997 e 1998) della diversa opera pubblica (in sostanza la palestra in luogo dei campi da tennis) avrebbero costituito tempestivo esercizio della facoltà di cui all’art. 3 della convenzione, a tenore del quale “L’amministrazione comunale si riserva, sino alla data del rilascio della concessione edilizia, di chiedere al lottizzante di realizzare altre opere di urbanizzazione secondaria, per un costo corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria ed i costi delle opere eseguite direttamente…”. Solo in seguito all’annullamento di tali atti, con sentenze definitiva del 2011, avrebbe riniziato a decorrere il termine di efficacia dell’originaria convenzione.

Invero, già all’epoca dell’approvazione della nuova opera il termine decennale di efficacia era trascorso.

Peraltro, all’esito della disposta istruttoria, dall’esame delle delibere e degli atti di approvazione della nuova e diversa opera pubblica - la palestra - non risulta in alcun modo che tale approvazione sia avvenuta in esercizio del potere garantito dalla convenzione. Né altrimenti emerge il presunto collegamento con la convenzione medesima. Anzi, a conferma dell’impossibilità di ritenere invocabile la predetta clausola, il presunto esercizio risulterebbe comunque intempestivo rispetto alla stessa previsione convenzionale, atteso che l’approvazione della nuova opera (1998) è ampiamente successiva al termine individuato – ex art. 3 comma 7 della convenzione - nella data del rilascio del titolo edilizio (al più tardi individuabile nella volturazione del titolo originario, risalente al 1991). D’altronde, rettamente intesa la clausola si riferiva alla diversa possibilità di realizzare altre, ulteriori, opere di urbanizzazione secondaria nell’ambito delle stesse somme pattuite in convenzione, salvo il dovere di eventuale conguaglio ai sensi del successivo comma 8.

Dall’analisi degli atti - invocati da parte ricorrente quale esercizio del potere previsto in convenzione -, risulta solo la volontà di realizzare autonomamente ed indipendentemente una nuova opera pubblica, oggetto fra l’altro di autonomo finanziamento;
è evidente che tale previsione non avrebbe senso laddove si ritenesse che la nuova opera dovesse andare semplicemente a sostituire quella prevista in convenzione, dovendo in tal caso ritenersi finanziata nell’ambito di tale pattuizione.

Ulteriormente indicativa della infondatezza della prospettazione ricorrente è la constatazione che in nessun passaggio delle precedenti controversie, né in specie nelle relative sentenze, si qualifica l’opera in questione in rapporto alla convenzione di lottizzazione.

Conseguentemente, appare fondata l’eccepita inefficacia della convenzione, al momento in cui il Comune con il presente ricorso ha agito per il relativo adempimento. L’annullamento degli atti approvativi della diversa opera pubblica non può quindi qualificarsi quale rimessione in termini del Comune in relazione alla richiesta di adempimento di una convenzione, la cui efficacia è da tempo scaduta.

Incidentalmente, va evidenziato come, in ogni caso, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione concernente la realizzazione dei campi da tennis sarebbe comunque imputabile(secondo principi civlistici pacificamente applicabili ex art. 11 comma 4 l. 241\1190) al comportamento della stessa parte originaria creditrice.

Con riferimento alla evidenziata infondatezza della tesi ricorrente, va altresì sottolineato che l’esercizio di una peculiare (rispetto alla natura convenzionale degli impegni) facoltà, quale quella di modifica od ampliamento della controprestazione, avrebbe dovuto costituire oggetto di espressa manifestazione di volontà, da portare a chiara e definitiva conoscenza della controparte che ne è la debitrice. Nella specie, all’opposto, con riferimento all’autonoma previsione di una nuova opera pubblica non vi è nulla che, nell’ambito degli atti di approvazione (gli unici rilevanti, non potendosi attribuire valore preminente, rispetto ai provvedimenti conclusivi, a mere note interlocutorie), la colleghi all’esercizio di tale facoltà di implementazione della prestazione. Invero, a conferma di ciò, il giudizio conclusosi con l’annullamento di tali opere non ha preso in alcuna considerazione la convenzione, a conferma del fatto che l’approvazione della nuova opera pubblica è avvenuta in termini del tutto scollegati dalla predetta convenzione (e d’altronde ciò è ben plausibile alla luce del reale contenuto della clausola, come sopra ricostruito), nell’esercizio del generale ed ordinario potere facente capo al Comune.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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