TAR Milano, sez. IV, decreto presidenziale 2018-01-29, n. 201800076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, decreto presidenziale 2018-01-29, n. 201800076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800076
Data del deposito : 29 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2018

N. 02352/2017 REG.RIC.

N. 00076/2018 REG.PROV.PRES.

N. 02352/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi, n. 23;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, A B, A M M, A P, M D M, domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 6;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Milano, datato e notificato il 19/07/2017, avente ad oggetto il rigetto del ricorso recante n. PG 315009/2017, inerente la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica n. 09-2-0000065194-F205.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza con cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività difensiva svolta;

Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il quale approva il regolamento recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e così, in particolare, l’art. 5, ai sensi del quale la causa appare di valore indeterminabile;

Considerato:

che, ai sensi del vigente art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i compensi spettanti al difensore “sono liquidati dall’autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;

che, ex art. 130 d.P.R. cit., gli importi spettanti al difensore medesimo sono ridotti della metà;

che, giusta art. 172 d.P.R. cit., “i magistrati …sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”;

che, quanto alla presente controversia, apportate ai compensi, richiesti nella somma complessiva di € 9.850,00 oltre accessori di legge, con la nota spese depositata, le appropriate deduzioni, in osservanza dei parametri generali per la determinazione dei compensi, stabiliti dal ripetuto art. 5 del D.M. 55/2014, e tenuto conto della omogeneità delle questioni trattate, risultino dovuti al difensore:

per la fase di studio € 600,00

per la fase introduttiva € 500,00

per la fase decisionale € 500,00

e così complessivamente € 1.600,00 cui apportare il prescritto dimezzamento e, dunque, € 800,00, oltre I.V.A., cassa previdenza e spese generali e ulteriori accessori di legge.

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