TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-26, n. 202303178

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-26, n. 202303178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303178
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 03178/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01432/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2022, proposto da
D M, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG 2022 417900 del 20.07.2022, notificato in data 21.07.2022, con il quale il Ministero della Difesa, DGPM, ha negato l'accoglimento dell'istanza tesa ad ottenere la cessazione dal servizio permanente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica militare con il grado di maggiore, ha impugnato il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa del 20 luglio 2022, recante il rigetto dell’istanza volta a ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 18 settembre 2022.

La determinazione negativa dell’Amministrazione è motivata in considerazione del vincolo aggiuntivo che l’ufficiale avrebbe contratto a seguito dell’incarico ricoperto presso l’Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program (cd. ENJJPT) di Sheppard in Texas (USA); vincolo derivante dal combinato disposto degli articoli 933, comma 1, e 975 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché dal decreto ministeriale 21 febbraio 1992, recante l’indicazione degli “incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale” comportanti l’obbligo di permanenza in servizio per gli ufficiali dell’Aeronautica militare.

Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione e/o falsa applicazione della disciplina positiva in materia di cessazione dal servizio permanente – Sulla violazione del D.lgs. n. 66/2010 – Sulla nozione e/o sulla individuazione del “servizio particolarmente qualificante” e sul D.M. 413/1992. Lamenta, in primo luogo, il ricorrente che l’incarico ricoperto presso la NATO di Sheppard – Texas (USA), indicato con l’acronimo ENJJPT, non sarebbe ricompreso nell’elenco degli incarichi particolarmente qualificanti di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1992. Aggiunge di non essere stato, comunque, debitamente informato del vincolo di ulteriore ferma, né di averlo accettato, anche considerato che l’art. 975 COM è entrato in vigore successivamente all’assunzione della ferma del militare, dovendo pertanto applicarsi ratione temporis la disposizione di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 490/1997.

2. Con memoria in data 14 ottobre

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi