TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-09-23, n. 202202641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-09-23, n. 202202641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202641
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 02641/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02344/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2021, proposto da
P G M, rappresentato e difeso dall'avvocato L D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, 5;

contro

Comune di Vicari, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

dell'Ordinanza Sindacale n. 47 del 18/10/2021 resa dal Sindaco del Comune di Vicari e notificata a mezzo raccomandata a/r pervenuta in data 22/10/2021 nonché di ogni altro atto comunque presupposto e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2022 il dott. B S e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’Ordinanza n. 47 del 18/10/2021 con cui il Sindaco di Vicari gli ha intimato, quale proprietario di alcune particelle di terreno prospicienti sulla pubblica via (identificate presso il Catasto terreni del Comune di Vicari al Fg 43 nn. 332, 333, 42, 52, 56, 60 e 263), ai sensi degli artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267/2000, di porre in essere i “ lavori di manutenzione finalizzati ad evitare che per effetto di intemperie e/o per qualsiasi altra causa, l’adiacente strada comunale interna denominata “Strasatto”, Vicari-Lercara venga pervasa da terra, detriti e liquami che costituirebbero grave nocumento al traffico veicolare ” nonché di “ provvedere alla regimazione delle acque meteoriche del terreno per un corretto deflusso nei fossi o canali pubblici onde evitare il deflusso incontrollato delle acque e di materiali sul piano viabile pubblico ”.

Con due distinti motivi, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza extra ordinem emessa dal Sindaco, da un lato, per difetto di istruttoria e motivazione, nonché in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, poiché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato “ in difetto della valutazione complessiva dello stato dei luoghi, delle cause del fenomeno e degli interventi da realizzarsi a carico della medesima amministrazione comunale ”, con l’effetto di imporre al ricorrente oneri sproporzionati e adempimenti di dubbia efficacia in vista dell’eliminazione della situazione di pericolo (non provata nella sua imminenza e concretezza) di smottamento del terreno del ricorrente e di allagamento e riversamento di detriti sulla strada comunale sottostante in caso di intense piogge;
dall’altro, per l’inesistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, richiesti dalla costante giurisprudenza per l’adozione di un provvedimento extra ordinem .

Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.

B. – Il Comune di Vicari non si è costituito in giudizio, mentre il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 19.01.2019, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di essere estromesso dal giudizio.

C. – Con ordinanza n. 104/2022 il C.G.A., nel riformare l’ordinanza n. 74/2022 di codesto TA.R., ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte del Comune di Vicari, riconoscendo la fondatezza del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte dell’atto impugnato.

D. – All’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2021, previo deposito di memoria ex art. 73, c.p.a. con cui il ricorrente ha peraltro stigmatizzato l’inerzia del Comune nel dar seguito all’ordine di riesame impartito dal giudice di appello, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Preliminarmente, va osservato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “ il ricorso avverso un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, va notificato solo al sindaco presso la sede comunale, essendo i provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo;
diversamente il ricorso va notificato anche all'amministrazione statale, presso il domicilio legale, ove, oltre all'annullamento del provvedimento, sia richiesto il risarcimento dei danni
” (T.A.R. Umbria-Perugia, sez. I, 20/07/2017, n. 523) e, pertanto, visto che non è stato richiesto nel caso di specie il risarcimento del danno, il Ministero dell’Interno, essendo privo di legittimazione passiva, deve essere estromesso dal presente giudizio.

B. – Nel merito il Collegio, rimeditando la posizione assunta in sede di scrutinio dell’istanza cautelare, ritiene che il ricorso sia fondato.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem , per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr.: T.A.R. Campania-N, sez. V, 01/06/2020, n. 2087;
T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 603;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 339;
T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 luglio 2018, n. 903).

È stato, inoltre, precisato che “ i presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento;
non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità
” (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774;
id., 26 luglio 2016, n. 3369).

A tanto deve aggiungersi che tale potere di ordinanza “ presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale ” (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 774/2017, cit.;
id., 22 marzo 2016, n. 1189;
id., 5 settembre 2015, n. 4499).

Nel caso di specie il Sindaco di Vicari ha emanato un'ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. pur in mancanza di un'adeguata istruttoria che consentisse di evidenziare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua adozione e, in particolare, la necessità di fronteggiare una situazione di pericolo imminente ed imprevisto, non contenibile con i rimedi tipici predisposti dall'ordinamento (v. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 30 maggio 2019, n. 905), tra i quali il rispristino dello stato dei luoghi irrogato quale sanzione accessoria ai sensi degli artt. 31 e 211, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Infatti, l'ordinanza sindacale si basa esclusivamente sulla rilevazione di un grave persistente deterioramento della strada comunale interna “Strasatto” e sulla possibilità che, in caso di pioggia interna, possano riversarsi acque e detriti dal terreno di parte ricorrente, con potenziale grave pericolo per il traffico veicolare, senza tuttavia contenere alcun riferimento alle verifiche e/o accertamenti svolti onde accertare lo stato dei luoghi e l’esistenza di un rischio concreto per il traffico veicolare. Inoltre, manca una valutazione sull’idoneità effettiva degli adempimenti imposti al destinatario dell’ordinanza a eliminare la situazione di pericolo riscontrata, anche in relazione a possibili fenomeni di smottamento e ruscellamento rinvenienti la loro origine nei terreni limitrofi o soprastanti quello del ricorrente.

Infine, non è dato rinvenire, nel corpo dell'ordinanza, alcun cenno all'imprevedibilità della situazione e/o ad altri fattori giustificativi dell'urgenza di provvedere con lo strumento extra ordinem , a fronte di una situazione ben conosciuta dall'Amministrazione, né alcuna prova della necessità assoluta di porre in essere un intervento non rinviabile.

Da quanto detto si evince la fondatezza dei motivi di ricorso, le cui doglianze possono, in estrema sintesi, essere riassunte nel difetto di motivazione e di istruttoria da cui risulta affetto il provvedimento impugnato.

C. – Il provvedimento è, pertanto, illegittimo, in ragione del denunciato vizio di difetto di istruttoria, e deve essere conseguentemente annullato.

D. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza del Comune di Vicari e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta, limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale;
non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

Le spese processuali sono invece compensate nei confronti del Ministero resistente, stante la sua estraneità alla materia della lite.

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