TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-09-26, n. 201901222
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/09/2019
N. 01222/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da
G B, S C, V A, L P, A A, N B, V F, G F, T D C, M B, rappresentati e difesi dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno, in Bari, via Putignani, 47;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D C e R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Province Bari, Bat e Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Ferdinando Lorusso, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno, in Bari, via Putignani, 47;
per l'annullamento
della deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 5 giugno 2014, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal 23 giugno 2014 al 7 luglio 2014, avente ad oggetto “ Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea e pluriennale del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione di strutture per l’esposizione di merci ai fini di vendita - vigenza - differimento termini ”;
della deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 25 ottobre 2013 avente ad oggetto “ Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea e pluriennale del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione di strutture per l’esposizione di merci ai fini di vendita ”;
di ogni eventuale atto connesso, presupposto, esecutivo e conseguente, anche se ignoto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Province Bari, Bat e Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.09.2014 e depositato in data 11.10.2014, G B, S C, V A, L P, A A, N B, V F, G F, T D C e M B adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto che, in data 5.6.2014 con deliberazione del consiglio comunale n. 33 pubblicata all’albo pretorio comunale il 23.6.2014, il Comune di Ruvo di Puglia stabiliva che: “ il termine imposto dall’art. 6, decimo comma, del Regolamento, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49/2013, venga fissato al 30.09.2014, con che l’adeguamento ai principi regolamentari in forma piena dovrà avvenire a partire dal 1 ottobre 2014;gli esercenti che intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 6, decimo comma, dovranno presentare istanza al Comune;le autorizzazioni rilasciate in accoglimento delle istanze innanzi dette, dovranno avere validità non oltre il 30 giugno 2014, di pedissequa progettualità in aderenza e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento, che, come detto, troveranno piena ed integrale applicazione a partire dal 1 ottobre 2014. ”.
Parte ricorrente evidenziava come negli anni precedenti, e fino a tutto l’anno in corso alla data di presentazione del ricorso in epigrafe, le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, per tutti gli esercenti attività commerciali, erano sempre state automaticamente rinnovate annualmente senza che mai il Comune di Ruvo di Puglia avesse chiesto un parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari.
Avverso tale mutamento di disciplina insorgeva, quindi, parte ricorrente lamentando l’illegittimità del provvedimento in oggetto per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 13 D.L.vo 42/2004;violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per illogicità della motivazione, violazione dell’art. 1 comma 4 della L. 241/90.
In tesi di parte ricorrente, il Comune di Ruvo di Puglia non si era mai dotato di un piano particolareggiato per la tutela dei beni culturali e, pertanto, le previsioni del D.Lgs. n. 42/2004 non erano ad esso immediatamente applicabili;peraltro, il Comune, prima della adozione del protocollo con la Soprintendenza, non aveva mai preteso il preventivo rilascio della autorizzazione da parte della medesima, in ciò realizzando un evidente abuso.
2. Eccesso di potere per incongruenza della motivazione.
Parte ricorrente evidenziava l’incongruenza amministrativa verificatasi nel caso di specie, dato che “ allorché il Comune avvertiva l’esigenza di disciplinare con il piano ed il protocollo l’occupazione del suolo, in conformità ai criteri dettati dalla Soprintendenza, aveva già rilasciato le autorizzazioni che si sarebbero fatte decadere con decorrenza 1.10.2014 ”.