TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300049
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00049/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G D P e A l, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla ostensione degli atti richiesti al -OMISSIS- e al -OMISSIS-con istanza di accesso del -OMISSIS-;
e per il conseguente annullamento
della nota del -OMISSIS-con la quale il -OMISSIS- ha espresso il proprio diniego sull’istanza di accesso agli atti appena detta;
nonché per la condanna
degli enti intimati all’esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del cod.proc.amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. N G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il presente ricorso è stato proposto dalla sig.ra -OMISSIS- per ottenere: l’accertamento del proprio diritto alla ostensione degli atti richiesti, con istanza di accesso del -OMISSIS-, al -OMISSIS- e al -OMISSIS- presso la relativa -OMISSIS-; il conseguente annullamento della nota del -OMISSIS- del -OMISSIS-con la quale il detto accesso è stato negato; infine, la condanna degli enti intimati all’esibizione dei documenti oggetto di richiesta.
L’interessata con la propria domanda ostensiva, richiamante il suo esposto già inoltrato in data -OMISSIS-nei confronti -OMISSIS-, e il relativo atto integrativo del seguente -OMISSIS-, dopo aver sottolineato di essere parte lesa dei comportamenti disciplinarmente rilevanti evidenziati dagli atti appena menzionati instava per l’accesso agli atti e documenti “ del procedimento disciplinare che ne è ragionevolmente scaturito .” Tanto nella prospettiva dell’ “ evidente collegamento tra gli atti e i documenti del procedimento disciplinare rispetto alla mia possibilità di instaurare, nei confronti del colpevole e dei colpevoli, eventuali contenziosi a titolo risarcitorio .”
La vicenda da cui l’esposto disciplinare e la susseguente richiesta di accesso traevano origine si riconduceva ai fatti oggetto dell’imputazione -OMISSIS-elevata a carico del -OMISSIS- dal decreto del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- che ne aveva disposto il giudizio penale nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS-RG, nel quale la ricorrente rivestiva, per converso, la posizione di persona offesa costituita parte civile.
2 Il diniego di accesso emesso dal -OMISSIS- si basava su una motivazione incentrata sui seguenti principali argomenti:
- il procedimento disciplinare era tuttora pendente in fase pre-istruttoria;
- l’istante, quale soggetto esponente, non era parte di tale procedimento, ma solo soggetto terzo;
- la medesima sarebbe potuta essere chiamata a deporre nel procedimento quale testimone;
- in presenza di un procedimento disciplinare non ancora definito, la conoscenza dei suoi atti da parte di soggetti terzi avrebbe potuto pregiudicare la sua regolarità.
3 La ricorrente con il proprio atto introduttivo sottoponeva ad analitiche contestazioni le argomentazioni a base del diniego di accesso, adducendo, in estrema sintesi, sia l’accessibilità degli atti anche di procedimenti non conclusi, sia la prevalenza del diritto di accesso c.d. difensivo sulle esigenze della riservatezza dei privati controinteressati.
4 Il controinteressato si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso difendendo la legittimità del gravato diniego di accesso.
La ricorrente controbatteva alle eccezioni e deduzioni avversarie con un successivo scritto di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Con l’occasione, essa precisava che il procedimento disciplinare non versava ormai più in una fase meramente pre-istruttoria, giacché per la data del -OMISSIS-era stata fissata l’udienza dinanzi al -OMISSIS-(dove anche essa esponente era stata convocata per essere ascoltata): udienza che però non era stata poi tenuta, bensì rinviata a data da destinarsi.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5 Il ricorso è infondato, in quanto legittimamente, nella pendenza del procedimento disciplinare di cui si tratta, l’accesso in controversia è stato negato.
6 Le puntuali deduzioni di parte ricorrente non consentono dubbi intorno alla sua legittimazione di principio a pretendere l’ostensione documentale oggetto di discussione.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7 del 20 aprile