TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-07, n. 202216385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-07, n. 202216385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216385
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16385/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05093/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2022, proposto da
BUZZI UNICEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C V, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

- ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;
- CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. 189149 adottata dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale in data 24 febbraio 2022 e recante come oggetto “BUZZI UNICEM S.P.A. – Stabilimento di Guidonia – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Trasmissione parere ARPA Lazio e disposizione modifica sostanziale”, ricevuta dalla società ricorrente via p.e.c. nella medesima data;

- per quanto occorra, della nota di ARPA Lazio – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento pressioni sull'ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, Unità valutazioni ambientali, recante “BUZZI UNICEM s.p.a. – Stabilimento di Guidonia – Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.R.U. 1473 del 28/04/2017 e s.m.i. – Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Capo VIII, articolo 35, comma 3 della Legge n. 108 del 29/07/2021 – Avvio del procedimento e richiesta supporto tecnico ai sensi del regolamento regionale di cui alla D.G.R. n. 736 del 9/11/2021 (regolamento n. 21/2021)”, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 134674 del 10 febbraio 2022 e allegata alla nota prot. 189149 adottata dalla Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Lazio in data 24 febbraio 2022 e trasmessa in pari data a mezzo p.e.c. alla società ricorrente;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.

e per la condanna ex art. 116, comma 2 c.p.a.

- della Direzione Regionale Ambiente, Area Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Lazio all'ostensione degli atti e dei documenti richiesti con la nota a mezzo p.e.c. in data 17 marzo 2022, in conformità alle previsioni dell'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il 9 maggio successivo la società ricorrente ha esposto di gestire una cementeria in Guidonia Montecelio e di avere presentato in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/2006, istanza di modifica per l’ “introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste" in quanto conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 (di seguito CSS—C, per distinguerlo dal CSS qualificato come rifiuto, di seguito CSS), da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (punto di emissione E11) dello stabilimento di Guidonia in parziale sostituzione dei combustibili fossili ad oggi impiegati (pet coke e carbon fossile) e nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 3 dell'art. 35 del DL. 77/2021 specificando che tale modifica, in funzione di determinate condizioni, è individuata come “ non sostanziale” dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, articolo 35 comma 3.

Il progetto di modifica - come detto qualificato dalla B U come “ non sostanziale” dell’A.I.A. - prevede la realizzazione di una nuova unità impiantistica per il ricevimento, lo stoccaggio e il dosaggio del CSS-C prodotto, al punto di emissione E11 “Forno + Mulino crudo”, che verrà integrata agli impianti esistenti e con incremento da 12 a 15 dei viaggi giornalieri per il trasporto allo stabilimento.

Con nota prot. Regione Lazio n. 82906 del 27 gennaio 2022, la Regione ha richiesto, ai sensi dell’art.3 comma 3 del regolamento regionale n. 21/2021 adottato con D.G.R. n. 736 del 9 novembre 2021, supporto tecnico ad ARPA Lazio ai fini della valutazione del carattere “sostanziale o non sostanziale” della modifica richiesta e relativamente ad eventuali prescrizioni da inserire nella modifica autorizzativa richiesta.

Con nota del 10 febbraio 2022 ARPA Lazio ha in sintesi segnalato che:

- “ non è noto il quantitativo massimo di CSS-C per il quale si richiede l’autorizzazione, né l’effettiva percentuale di sostituzione del combustibile tradizionale;

- la modifica proposta comporta una variazione del quadro emissivo autorizzato, in quanto risultano attivate due nuovi sorgenti emissive;

- l’introduzione del CSS-C comporta un aumento del traffico indotto dalla cementeria di circa 3 viaggi al giorno, corrispondente all’1 % del totale dei viaggi in ingresso allo stabilimento di Guidonia

- occorre altresì considerare l’eventuale produzione di emissioni che provochino un impatto olfattivo, tanto è vero che anche le BATC prevedono la possibilità di utilizzare una o una combinazione di tecniche che implichino oltre ai filtri a tessuto anche lavaggi a umido rispetto ai residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto si segnala che il Gestore non fornisce alcuna informazione al riguardo ;

- con riferimento alle emissioni di acque reflue … si segnala all’AC la necessità di rivalutare se l’attuale modalità di gestione delle acque meteoriche rimanga congrua anche a seguito dell’attivazione delle nuove attività, rispetto al possibile incremento della contaminazione delle acque meteoriche ;

- l’utilizzo di CSS-C al forno di cottura n. 1 comporta l’applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell’AIA vigente rispetto a quanto previsto nell’Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo;

- per quanto riguarda infine il sistema di monitoraggio in continuo, per il quale il Gestore dichiara che l’assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione previsti al punto di emissione E11 e la loro taratura sono eseguiti in conformità alla norma EN 14181, si segnala la necessità di verificare l’eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell’aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite”.

Preso atti di questi rilievi, con successiva nota prot. n. 189149 del 24 febbraio 2022, la Regione Lazio ha comunicato, alla luce di quanto riportato da ARPA Lazio nella nota prot. n. 9311 del 10 febbraio 2022, che la richiesta avanzata dalla Buzzi era da ritenersi una modifica sostanziale e, pertanto, ha richiesto alla Società di aggiornare l’A.I.A. della cementeria inviando ai sensi dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 “una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2.”.

La società ha pertanto impugnato il provvedimento in parola e il presupposto parere rilasciato da Arpa Lazio.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione

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