TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201200925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201200925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200925
Data del deposito : 8 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01154/2003 REG.RIC.

N. 00925/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01154/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2003, proposto da:
E M A, rappresentato e difeso dagli avv. M F e A F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F in Cagliari, piazza del Carmine N.22;

contro

Comune di San Sperate, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Cagliari, via Dettori N.27;

per l'accertamento

- della condotta omissiva del comune di San Sperate in ordine al completamento delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini;

- dell'obbligo del comune di San Sperate di completare la realizzazione, senza ulteriore rinvio, delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini, previo, occorrendo, annullamento di tutti gli atti in ipotesi ostativi al predetto obbligo e, in particolare, della nota del responsabile dell'ufficio patrimonio prot. n. 5158 del 14.5.2003;

e per la condanna

- del comune di San Sperate a completare la realizzazione, senza ulteriore rinvio, delle opere di urbanizzazione del vico II della via Assemini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Sperate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si espongono i fatti cosi come riportati nel ricorso.

La sig.ra Ecca, odierna ricorrente, é titolare della concessione edilizia n. 87 del 6 novembre 1987, rilasciata in suo favore dal comune di San Sperate, ed avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato per civile abitazione in un lotto inserito nella zona B di completamento residenziale.

Il lotto in questione si affaccia su una strada – il vico II della via Assemini - che, al momento del rilascio del titolo edilizio, risultava priva della bitumatura e dei marciapiedi.

A distanza di anni dal rilascio della concessione e dal conseguente pagamento degli oneri di urbanizzazione, nonostante i ripetuti solleciti, afferma la ricorrente, la strada non è stata ultimata dal comune, comportando così gravi disagi.

Con nota prot. n. 5158 del 14 maggio 2003, il Comune ha ribadito la sua piena discrezionalità nell’individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare nell’ambito del territorio comunale.

In seguito, la sig.ra Ecca, ritenendo non fondato l’assunto, ha promosso il ricorso in epigrafe chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di completare le opere di urbanizzazione primaria del vico II della via Assemini e la condanna del medesimo ad eseguire i relativi lavori di ultimazione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto le censure di violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste, nonché violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 11 e 12 della Legge del 28 gennaio 1977, n. 10.

Il Comune di San Sperate ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Ad avviso della ricorrente, l’illegittimità della condotta del Comune deriverebbe dal notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori di completamento della strada su cui si affaccia la propria casa di abitazione, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché delle disposizioni della L. 10/1977.

In particolare, secondo la tesi della ricorrente, le norme dettate dalla l. 10/1977 non consentirebbero “l’arbitrario rinvio della realizzazione delle opere da parte del Comune” e, posto che l’articolo 12 stabilisce che i proventi delle concessioni sono destinati alle opere di urbanizzazione, quest’ultimo sarebbe obbligato “non solo a realizzare dette opere ma anche a procedervi in un lasso di tempo ragionevole”.

Ad avviso del Collegio, gli assunti non sono condivisibili.

In via preliminare, occorre osservare che il lotto di proprietà della ricorrente ricade, sin dal tempo del rilascio della concessione edilizia, nella zona B di completamento residenziale. Per l’effetto, è da ritenere che l’area in questione fosse, fin dagli inizi della vicenda, servita dalle opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese adeguate ed efficienti strade residenziali.

Ove le opere di urbanizzazione non fossero state completate, secondo l’assunto della ricorrente, sarebbe stato illegittimo l’inserimento in zona B del lotto della medesima, con conseguente illegittimità della concessione edilizia alla stessa rilasciata per la costruzione della propria casa di abitazione.

Nella specie le opere di urbanizzazione, e segnatamente la strada pubblica, erano state realizzate ed erano funzionali (come risulta dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa ricorrente) ancorché non fossero stati eseguiti i lavori di sistemazione definitiva che pretende la ricorrente: bitumatura della strada e realizzazione dei marciapiedi.

La decisione sulla realizzazione di queste opere di completamento e finitura di una strada pienamente agibile e funzionale, al pari della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi immobile o bene pubblico, rientra nella discrezionalità del competente organo comunale che la esercita, alla luce delle disponibilità di bilancio ed alla luce della scala di priorità degli interventi, con valutazioni non sindacabili in sede di legittimità.

Secondo il combinato disposto degli articoli 11 e 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli oneri di urbanizzazione devono essere corrisposti al Comune “all’atto del rilascio della concessione” e sono destinati, tra l’altro, “alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che gli oneri di urbanizzazione hanno natura di corrispettivo di diritto pubblico in funzione della partecipazione dei privati ai costi delle opere di urbanizzazione e sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree ( v. Cons. Stato, sez. V, del 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della pubblica amministrazione, alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio.

Pertanto è priva di rilievo l’affermazione della ricorrente in ordine all’improcrastinabilità della realizzazione delle finiture della strada che serve il suo lotto.

Come innanzi rilevato la pretesa della ricorrente di ottenere l’ultimazione dei lavori sulla strada che conduce alla sua proprietà, nella specie consistenti nella bitumatura e nella realizzazione del marciapiede, non corrisponde ad un interesse legittimo differenziato e qualificato ad un bene della vita, con la conseguente carenza di legittimazione attiva a proporre il ricorso in epigrafe.

Tale soluzione è pacifica nella giurisprudenza amministrativa in tema di manutenzione e completamento delle strade. In proposito, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 29 novembre 2004, n. 7773, ha avuto modo di chiarire che “l’interesse di ogni cittadino a che l'amministrazione comunale provveda alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici (e, tra essi, le strade), non è tutelabile in via amministrativa nè giurisdizionale (fatti salvi i casi di azioni popolari), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla p.a. per il vantaggio della collettività non soggettivizzata, sicché non si è in presenza di un interesse legittimo differenziabile, ma al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante come tale nell'area del giuridicamente irrilevante”.

Con specifico riguardo al completamento delle opere di urbanizzazione, di recente, il T.A.R. Lazio, sez. II, con la sentenza del 4 maggio 2011, n. 3838, ha affermato che a fronte della domanda del privato volta ad ottenere il completamento delle opere di urbanizzazione, non corrisponde un obbligo per l’amministrazione di adottare, ai sensi dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241, un provvedimento espresso in relazione a tale pretesa, non essendo il richiedente titolare di alcun interesse legittimo pretensivo differenziato e qualificato, non differenziandosi la sua posizione da quella di tutti gli altri cittadini e soggetti dell’ordinamento alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Sulla base di tali principi, dai quali il Collegio non intende discostarsi, il ricorso va rigettato perché inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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