TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-01-14, n. 201100075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-01-14, n. 201100075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100075
Data del deposito : 14 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00689/2010 REG.RIC.

N. 00075/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2010, proposto da:
“Associazione Onlus Casa Serena”, “Fondazione Oasi di Nazareth”, “Santa Rita s.r.l.”, tutte rappresentate e difese dall'avv. B T, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli in Bari, via S.Francesco D'Assisi, n.15;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto presso M G in Bari, Settore legale Regione, Lungomare N.Sauro n.31;

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare

- della deliberazione di G.R. n. 279 del 02.02.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 19.02.2010, avente ad oggetto: “Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.

4 - art. 32 e delibera G.R.. n. 1746 del 23 settembre 2009 - Approvazione tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani”, nelle parti e per i motivi specificati in narrativa;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali ed,. in particolare, della deliberazione di G.R. n. 1746 del 23 settembre 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 156 del 07.10.2009, avente ad oggetto “Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.

4 - art. 32 - Approvazione studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani”;
nelle parti e per i motivi specificati in narrativa;

per l’accertamento e la declaratoria

del diritto delle ricorrenti a conseguire l’adeguamento tariffario a decorrere dal 07.06.2009, ovvero, a far data dal 181° giorno successivo alla notificazione della sentenza TAR Puglia - Bari sez. I^ n. 2613 del 18.11.2008, avvenuta il 09.12.2008, con cui, dichiarata l’illegittimità del comportamento serbato dalla Regione Puglia sull’atto di diffida a provvedere, il G.A. ordinava alla Regione medesima di concludere entro il termine di 180 giorni dalla notificazione della sentenza, il procedimento teso a rideterminare la quota di spesa sanitaria spettante alle strutture residenziali protette per l’assistenza alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti, nonché ad adeguare le tariffe in conformità a quanto previsto dal Reg. Reg. n. 4/2007, ovvero, in subordine, dalla data in cui ciascuna RSSA ha conseguito l’autorizzazione definitiva essendo entrata in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi prescritti dal Reg. Reg. n. 4/2007;

e per la condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori B T e M G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Espongono le strutture ricorrenti di erogare sul territorio regionale servizi socio assistenziali come RSSA ex art 66 reg. reg. n.4/2007 e di intrattenere rapporti convenzionali con il S.S.N., tramite le ASL territorialmente competenti, quali soggetti provvisoriamente accreditati.

Con regolamento n.4/2007 pubblicato sul B.U.R.P. n.12 del 22 gennaio 2007, la Regione Puglia, in attuazione della l.r.19/2006, stabiliva all’art 32 c. 2 che “le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio sanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere determinate dalla Regione, d’intesa con i Comuni e sentite le associazioni datoriali di categoria, con apposito e successivo provvedimento della G.R., da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento”.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione regionale, le ricorrenti adivano questo T.A.R. ex art 21-bis l.1034/1971, che con sentenza del 18 novembre 2008 n.2613 accertava l’illegittimità del suddetto silenzio-rifiuto, ordinando alla Regione di concludere il procedimento di rideterminazione della quota di spesa sanitaria e di adeguamento delle tariffe entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione della sentenza;
con successiva ordinanza n.153/2009, questo Tribunale nominava altresì il commissario ad acta .

Nel contempo, veniva avviato un tavolo di concertazione per la determinazione delle tariffe, con la partecipazione delle associazioni di categoria e dei soggetti gestori di RSSA.

Con deliberazione 1746 del 23 settembre 2009 (qui impugnata), la Giunta regionale approvava lo studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe, disponendo che le medesime avrebbero trovato copertura finanziaria per la loro piena applicazione su tutto il territorio regionale “a partire dal 1 gennaio 2010”.

Con successiva deliberazione n.279 del 2 febbraio 2010 (parimenti impugnata) a parziale modifica ed integrazione della precedente del. 1746/09, la Giunta regionale stabiliva tra l’altro: a) la non retroattività dell’applicazione;
b) l’entrata in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P., previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali per l’individuazione di tariffe economicamente più convenienti, e in ogni caso, successivamente alla revisione ed aggiornamento dei rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali in essere tra ASL e soggetti gestori.

Con ricorso notificato il 19 aprile 2010, ritualmente depositato, le odierne ricorrenti, come sopra rappresentate e difese, impugnano le deliberazioni regionali in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, deducendo le seguenti censure:

- Violazione e falsa ed erronea interpretazione ed applicazione art 32 e 66 r.r. 4/2007, art 3-septies d.lgs. 502/92 e dei principi di programmazione ed organizzazione delle attività socio sanitarie dettati dal

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