TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-27, n. 202412952

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-27, n. 202412952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412952
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 12952/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16714/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16714 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Comito in Roma, via De Donato n. 10;

contro

Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale A d L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento adottato il 14.12.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell''A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e notificato in pari data, recante giudizio di esclusione dall''arruolamento quale VFP4 nell''Aeronautica Militare, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/3/2024:

del Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 31.01.2024, comunicato, in pari data, mediante pubblicazione sul portale web del Ministero della Difesa, recante la graduatoria di merito relativa all'immissione nell'Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, limitatamente alla parte in cui il ricorrente ne viene escluso a seguito del giudizio di “non idoneità” espresso dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica in data 14.12.23, oggetto di gravame con il ricorso principale.”


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Aeronautica Militare Istituto di Medicina Aerospaziale A d L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, indetto e regolato dal bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23.

Senonché con provvedimento del 14.12.2023 veniva escluso dal reclutamento per "Tatuaggio caviglia sx sopramalleolare visibile non compatibile” per l’annullamento del quale, previa sospensiva, proponeva ricorso affidato a due motivi “Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria” e “Violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere – Travisamento del fatto” coi quali principalmente evidenziava che il tatuaggio de quo non aveva contenuto “di discredito alle istituzioni” e non risultava visibile sia indossando l’uniforme di servizio estiva maschile, sia quella da ginnastica.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024 questo TAR con ordinanza n. 222 accoglieva l’istanza cautelare, ammettendo con riserva il ricorrente alla prosecuzione delle prove concorsuali, ritenuto, prima facie , il tatuaggio tra quelli consentiti, in quanto coperto dalla divisa e non visibile.

Di seguito, il 31.1.2024, interveniva pubblicazione della graduatoria con il Decreto Dirigenziale prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare dalla quale il ricorrente risultava escluso in considerazione del precedente giudizio di non idoneità.

In pari data si costituiva in giudizio il Ministero della difesa - Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, resistendo al ricorso.

Avverso la citata graduatoria, e per il suo annullamento in parte qua per invalidità derivata, il sig. Primavera proponeva tempestivi motivi aggiunti con notifica ad almeno uno dei controinteressati.

In vista dell’udienza pubblica del 24 maggio 2024, il ricorrente documentava l’avvenuta incorporazione con riserva in attuazione della succitata ordinanza n. -OMISSIS-;
di seguito depositava memoria da cui emergeva che con successivo Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0147292 del 05.03.24, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, dopo la proposizione dei motivi aggiunti, aveva approvato una nuova graduatoria nella quale il sig. Primavera veniva collocato, con riserva, alla posizione n. 181, con un punteggio di 69,44.

All’udienza pubblica fissata del 24 maggio 2024 la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va preliminarmente riordinata la vicenda processuale alla luce di quanto da ultimo rappresentato con memoria dalla ricorrente.

Ritiene il Collegio che l’intervenuta approvazione in data 5.3.2024 di una nuova graduatoria la quale, allineandosi al provvedimento cautelare di questo TAR, ha previsto non più l’esclusione, ma la collocazione in classifica utile del ricorrente con riserva dell’esito del presente giudizio, abbia superato e assorbito la graduatoria precedente del 31.1.24, che giustamente era stata gravata con motivi aggiunti.

Rispetto a tale nuova graduatoria, invero, non sussisteva onere d’impugnazione per coloro che, come il sig. Primavera, vi figuravano ammessi “ con riserva dell’esito del ricorso originario. Nessun interesse avevano quindi ad impugnare la graduatoria stessa, dato che la loro posizione all’interno di essa si sarebbe consolidata, o sarebbe stata posta nel nulla, unicamente in base all’esito del processo già instaurato .” (così Cds n. 3546/2018).

Ne consegue che i motivi aggiunti avverso la graduatoria del 31.1.2024, ormai superata, sono divenuti improcedibili per difetto di interesse ed è conseguentemente cessata l’esigenza correlata di integrazione del contraddittorio.

Va invece scrutinato il ricorso originario contro il provvedimento di esclusione i cui motivi, già favorevolmente apprezzati in sede cautelare, si confermano fondati anche all’esame di merito.

Invero, anzitutto la ricognizione della normativa applicabile evidenzia:

--il bando di concorso, allegato A.M., lettera B, punto 2/C (pag. 70), secondo cui “…in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento”;

--la Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme, che, a pagina 25, prevede: “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate”;

--l’art. 635, comma 1-ter, c.p.a. a mente del quale “I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”;

--l’art. 582, comma 1, lett. u) Dermatologia - T.u.o.m., (d.P.R. n. 90 del 2020, relativo alle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare) per cui: “-OMISSIS-”.

Posta la normativa richiamata va poi considerata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in tema di esclusione da selezione concorsuale per presenza di tatuaggi sulla cute del candidato, ha da tempo individuato due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525):

a) quella dei tatuaggi assolutamente vietati i quali, a prescindere dalla loro visibilità per collocazione o meno in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” (vedi anche TAR Lazio, I-bis, 16 maggio 2022, n. 6059);

b) quella dei tatuaggi relativamente vietati in funzione della loro visibilità “sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio;

Ne consegue che la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora sia visibile con l’uniforme indossata.

Si ritiene nel caso di specie che, alla stregua delle fotografie versate in atti, è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, sì da renderlo assolutamente vietato e che, per la sua collocazione sul lato posteriore della gamba sinistra appena al di sopra della caviglia e per le sue dimensioni, il tatuaggio risulti tra quelli consentiti, in quanto coperto, anche nell’ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile.

Va conclusivamente affermata la fondatezza del ricorso con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione ed il conseguente dovere dell’Amministrazione di ammettere pleno jure il ricorrente alla prosecuzione delle prove concorsuali e, ove superate, nella posizione spettante ai vincitori del concorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico del Ministero della difesa di cui l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica è articolazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi