TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202300953
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Pubblicato il 18/12/2023
N. 00953/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2023, proposto da A M, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L F in Cagliari, via Delitala 2;
per
-l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio di cui all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione della indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati nella disposizione citata;e
-il riconoscimento dei sei scatti stipendiali – Corpo della Guardia di finanza;
− per la condanna dell''INPS al ricalcolo della indennità di buonuscita (TFS) erogata al ricorrente, mediante attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, calcolati sull'ultimo
stipendio percepito, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2023 il pres. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, residente in Sardegna, ex appartenente alla Guardia di finanza, risulta dagli atti congedato a domanda, successivamente al compimento dei 55 anni di età, e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.
In particolare, dagli atti risulta che il signor Musiu ha prestato servizio dal 25 ottobre 1981 fino al 29 dicembre 2018 ed è stato collocato in quiescenza a domanda il 31 dicembre 2018, avendo compiuto 57 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato oltre 42 anni di servizio ai fini pensionistici.
Il ricorrente lamenta che l’INPS, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, non ha inteso considerare a favore dello stesso il beneficio previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della l. n. 232/1990 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. In data 19 gennaio 2023, il ricorrente ha avanzato apposita istanza di ricalcolo della indennità di buonuscita ai fini del computo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987. Tale nota non è stata riscontrata dall’INPS.
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS), con l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 6 bis del citato d.l. n. 387/1987 e con la conseguente corresponsione delle somme aggiuntive spettanti a titolo di indennità di buonuscita, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, con vittoria delle spese.
Nel primo e unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e la violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990, oltre ad eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti di fatto. Il ricorrente denuncia l’erroneità del diniego opposto dall’Istituto alla legittima richiesta di ricalcolo del TFS avanzata dal ricorrente che, alla data del pensionamento, aveva ampiamente maturato i requisiti normativi per l’accesso al beneficio in parola (40 anni di servizio utile e 56 di età). Secondo il ricorrente l’INPS ha inteso restringere l’ambito di applicazione della norma in questione alle sole fattispecie indicate al primo comma del menzionato articolo 6-bis e in maniera del tutto arbitraria e illegittima ha negato al ricorrente il beneficio dei sei scatti stipendiali sebbene si rientrasse tra i casi tipicamente indicate dal Legislatore al comma 2 dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, vale a dire nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
Proprio con riferimento all’applicabilità del beneficio in questione anche in tale ipotesi, come nel caso in esame, il ricorrente rileva che l’art. 2268 comma 1 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM), ha espressamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 il quale ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, che limitava l’attribuzione dei sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita soltanto nel caso di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente o decesso, e quindi non nella ipotesi di cessazione del servizio a domanda. Secondo il ricorrente deve ritenersi che il COM, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi escludere l’ipotesi di riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
A dire del ricorrente il fatto che l’INPS in nessuna parte del prospetto di liquidazione abbia indicato la somma di denaro che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente ex art. 6 bis cit., dimostra il vizio del procedimento per evidente difetto di istruttoria, definito con un provvedimento di silenzio rifiuto/diniego arbitrario e comunque “contra legem”.
2. L’INPS si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura interna dell’Istituto, contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento del ricorso, con riserva di integrare le difese con successiva memoria.
3. Con ordinanza n. 299 del 10 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell’Amministrazione.