TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-06-18, n. 202107309
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Pubblicato il 18/06/2021
N. 07309/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2012, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M C che le rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimenti prot. n. 28754, prot n. 28756 e prot. n. 28759, tutti emessi in data -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha respinto, in riferimento alle posizioni rispettivamente di -OMISSIS-, le istanze di assunzione nominativa diretta nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presentate congiuntamente dalle ricorrenti in data -OMISSIS-;
- ogni atto connesso, tra cui le note n. 34305, n. 34308, n. 34311, tutte del -OMISSIS-, richiamate nei provvedimenti del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'interno ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2021 il dott. M F;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’08/03/12 e depositato il 30/03/12, a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Tar Campania ha dichiarato la propria incompetenza, -OMISSIS- hanno riassunto davanti al TAR Lazio il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti prot. n. 28754, prot n. 28756 e prot. n. 28759, tutti emessi in data -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha respinto, in riferimento alle posizioni rispettivamente di -OMISSIS-, le istanze di assunzione nominativa diretta nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presentate congiuntamente dalle ricorrenti in data -OMISSIS-, e di ogni atto connesso, tra cui le note n. 34305, n. 34308, n. 34311, tutte del -OMISSIS-, richiamate nei provvedimenti del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza.
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 05/04/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1727/12 del 16/05/12 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 21/05/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-OMISSIS- impugnano i provvedimenti prot. n. 28754, prot n. 28756 e prot. n. 28759, tutti emessi in data -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ha respinto, in riferimento alle posizioni rispettivamente di -OMISSIS-, le istanze di assunzione nominativa diretta nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presentate congiuntamente dalle ricorrenti in data -OMISSIS-, e ogni atto connesso, tra cui le note n. 34305, n. 34308, n. 34311, tutte del -OMISSIS-, richiamate nei provvedimenti del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza.
Le ricorrenti espongono che:
- sono figlie dell'ex Capo Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, -OMISSIS-riconosciuto con DM del -OMISSIS- "non idoneo permanentemente al servizio operativo ed al servizio nel settore amministrativo tecnico informatico del VVF” perché affetto da patologie decretate dipendenti da causa di servizio;
- in data 10/08/93 durante un intervento per spegnere un incendio, il -OMISSIS- è stato colto da un malore e ricoverato presso il più vicino ospedale ove gli è stato diagnosticato un -OMISSIS-;
- con decreto del 27/06/94 il Ministero dell'interno ha deciso che l'infermità "-OMISSIS-", da cui era affetto il -OMISSIS-, era dipendente da causa di servizio;
- le precarie condizioni fisiche del -OMISSIS- sono ascrivibili anche alle ulteriori infermità diagnosticate nel corso dell’attività istituzionale prestata, tutte dichiarate dipendenti da causa di servizio, tra cui -OMISSIS-
- con verbale della CMO n. 1767 del 22/02/94 sono stati concessi al -OMISSIS- l’equo indennizzo ed il trattamento per la pensione privilegiata;
- a seguito dell’aggravamento della patologia cardiaca, con verbale del 16/10/03 la competente Commissione Medica Ospedaliera ha diagnosticato una "-OMISSIS-" e, valutata l'inidoneità assoluta e permanente al servizio nel CVFF, ha disposto per il -OMISSIS- il congedo assoluto;
- con decreto n. 497/03 del 23/12/03 il Ministero ha dichiarato l'inidoneità fisica del -OMISSIS- all'impiego;
- in data -OMISSIS- le ricorrenti, ai sensi della l. n. 252/04 e del d. lgs. n. 217/05, hanno presentato al Comando Provinciale di Napoli domanda di assunzione nominativa diretta nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- con i provvedimenti impugnati il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ha respinto le istanze per mancanza del “nesso eziologico tra l'espletamento di individuate attività istituzionale e un evento che abbia causato una ferita o lesione” evidenziando, a tal fine, l’eccezionalità della normativa che consente l’assunzione diretta.
Con una serie di censure, tra loro connesse, le ricorrenti prospettano i vizi di violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 217/05, degli artt. 97 Cost., 18 comma 2, l. n. 68/1999 e 3 e 10 bis l. n. 241/90 nonché violazione del giusto procedimento, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria in quanto:
- nella fattispecie sussisterebbero i presupposti richiesti dall’art. 132 d. lgs. n. 217/05 per l’assunzione diretta del Corpo dal momento che le ricorrenti sono le figlie di un dipendente il quale, a causa di una patologia dipendente da causa di servizio, è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio stesso (prima doglianza);
- anche a volere accogliere l’interpretazione restrittiva seguita dal Ministero, in ogni caso il Vigile del fuoco -OMISSIS- avrebbe riportato una lesione in conseguenza di uno specifico evento traumatico e, pertanto, le ricorrenti avrebbero diritto al riconoscimento del beneficio (seconda doglianza);
- ai fini del beneficio non sarebbe necessario che la lesione si manifesti contestualmente all’evento e, in ogni caso, nella fattispecie la lesione stessa si sarebbe palesata nell’immediatezza ed avrebbe comportato l’inidoneità parziale dal servizio del -OMISSIS- se questi non avesse rifiutato il giudizio di non idoneità permanente parziale al servizio militare espresso dalla CMO di Caserta (terza doglianza);
- quanto fin qui evidenziato confermerebbe il difetto d’istruttoria, anche in relazione alla mancata considerazione degli accertamenti medico legali effettuati dalla Commissione Medico Ospedaliera di Napoli (quarta doglianza), e di motivazione degli atti impugnati che non sarebbero stati preceduti nemmeno dal necessario preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90 (quinta doglianza).
I motivi sono infondati.
Secondo l’art. 132 d. lgs. n. 217/05, nella versione applicabile ratione temporis alla presente fattispecie:
“1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.
2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1”.
Nell’interpretare la disposizione in esame la giurisprudenza ha evidenziato che:
- “condizione per l'attribuzione del beneficio della assunzione non è…un qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata alla attività di servizio, richiedendosi un "quid pluris" dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio e cioè nel corso di un sinistro ben individuato nel tempo e nello spazio. Le disposizioni richiamate dall'art.132…presuppongono dunque un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la ferita o lesione riportata e la terminologia ferita o lesione nell'espletamento di attività istituzionali usata dalla norma ha connotati ulteriori e più specifici rispetto alla semplice causa di servizio”;
-“la prevista assunzione diretta nominativa, in quanto avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l'inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio” (così Cons. Stato n. 5514/12;nello stesso senso Cons. Stato n. 6574/11, Cons. Stato n. 105/08).
L’opzione ermeneutica in esame è condivisa dal Collegio in quanto coerente con il dato letterale e la ratio della norma (per quest’ultima Cons. Stato n. 6574/11) e con il principio di necessaria concorsualità per l’accesso agli impieghi pubblici, desumibile dall’art. 97 Cost., e la conseguente eccezionalità delle relative ipotesi derogatorie.
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’assunzione diretta, non è sufficiente l’esistenza di una causa di servizio e, in particolare, del nesso causale tra la patologia, rivelatasi nel tempo invalidante, e l'espletamento del servizio, richiedendosi un quid pluris dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un singolo e ben individuato evento traumatico di servizio.
Nella fattispecie non sussiste il requisito in esame.
Infatti, la patologia cardiaca manifestatasi in occasione dell’intervento di servizio del 18/08/93 non è riconducibile al concetto di “lesione”, per come delineato dal Consiglio di Stato, e, comunque, e la considerazione è dirimente, non è stata quella che ha causato la permanente inabilità al servizio del Vigile del fuoco -OMISSIS-.
Ciò è comprovato:
- dal verbale del 22/02/94, con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta ha dichiarato il -OMISSIS- non idoneo al servizio solo in forma parziale;
- dal verbale del 07/03/94 con cui la Commissione medica di seconda istanza ha riformato il predetto giudizio ed ha riconosciuto una mera inabilità temporanea del -OMISSIS-;
- dal verbale del 31/10/94 con cui la Commissione Medica Ospedaliera ha ritenuto il -OMISSIS- idoneo al servizio.
A ciò si aggiunga che con verbale del 16/10/03 la Commissione Medica Ospedaliera di Napoli ha dichiarato il -OMISSIS- permanentemente non idoneo, in maniera assoluta, al servizio solo per la combinazione degli effetti di una pluralità di patologie tra cui “-OMISSIS-”.
Ne consegue che l’inidoneità permanente non è riconducibile al solo infarto manifestatosi in occasione del servizio del 10/08/03.
Nella fattispecie, pertanto, non sussiste una lesione imputabile ad uno specifico evento traumatico che abbia comportato l’inidoneità permanente assoluta al servizio del -OMISSIS- la quale è stata conseguenza di una pluralità di patologie alcune delle quali non riferibili a specifici eventi.
Ne deriva l’infondatezza delle censure, allorché prospettano il difetto d’istruttoria e di motivazione e l’esistenza di una lesione legittimante il beneficio dell’assunzione diretta, e l’irrilevanza del riconoscimento, evidenziato nella memoria depositata il 21/04/21, dello status di vittima del dovere, disposto con decreto ministeriale del 03/12/13, in quanto non preso in considerazione dall’art. 132 d. lgs. n. 217/05 ai fini dell’assunzione diretta.
La prospettata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, poi, non ha effetti invalidanti alla luce della preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90 applicabile alla fattispecie in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale dell’atto impugnato, profili in relazione ai quali si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.