TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201605463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201605463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605463
Data del deposito : 16 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2016

N. 09237/2016 REG.RIC.

N. 05463/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09237/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9237 del 2016, proposto da:


L S, rappresentato e difeso dagli avvocati G A C.F. BBMGPP23C17F839S, S R C.F. RSSSFN74A26F839N, con domicilio eletto presso Studio Legale Abbamonte - Titomanlio in Roma, via Nicolo' Porpora, 12;


contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale di Nola non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

a) della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot 12256/16 del 22.6.16, assunta nella seduta del 15.6.2016, notificata in data 7.7.16, con la quale è stata dichiarata ex art. 1, co. 2, D.Igs 96/16 la cessazione del ricorrente dall'incarico di Giudice di Pace nella sede di Nola (Na) a far data dal 31.5.16;

b) del provvedimento del 7.6.16 con il quale il Presidente del Tribunale di Nola dispone l'immediata sospensione dalle udienze e da qualsiasi altra attività giudiziaria connessa all'esercizio delle funzioni per tutti i Giudice di pace - tra cui il ricorrente - che abbiano compiuto il sessantottesimo anno di età alla data del 31.5.16;

c) della Delibera del CSM prot. P10353/2016 dell'1.6.16, notificata il 6.6.16;

d) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la domanda cautelare non appare assistita da sufficiente fumus boni iuris , in quanto al ricorrente risulta applicabile il dettato dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 92/2016, nell’ambito del quadro normativo di riferimento che, all’art. 2, comma 17, lett. a, della legge n. 57/2016, prevede che in ogni caso l’incarico di magistrato onorario cessa con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

Rilevato che, nel necessario bilanciamento fra gli interessi contrapposti, va accordata prevalenza all’interesse pubblico cui è funzionale il mantenimento dell’efficacia del provvedimento censurato, sotto il profilo non solo delle esigenze di turn over rappresentate dalle Amministrazioni resistenti, ma anche della necessità di uniforme applicazione delle norme di legge a tutti i potenziali destinatari;

Rilevato che non sussiste neppure il prescritto periculum in mora rispetto ai danni al funzionamento della giustizia ipoteticamente prospettati, che in ogni caso, in quanto arrecati all’interesse pubblico, non potrebbero essere valutati dal ricorrente;

Rinviata, necessariamente, alla sede di merito l’ulteriore e più approfondita disamina delle complesse censure di illegittimità e di incostituzionalità proposte da parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase nella misura quantificata in dispositivo in favore delle Amministrazioni resistenti;

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