TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-22, n. 202101533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-22, n. 202101533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101533
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2021

N. 01533/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01439/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G D, P B, G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D in Bari, via Andrea da Bari 157;



contro

Agea, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa non costituiti in giudizio;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Carabinieri Comando Nucleo Antifrodi - Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, via Melo, 97, sono domiciliati ex lege ;



per l'annullamento

a) del provvedimento AGEA - UCC - protocollo -OMISSIS-del 29 settembre 2020 recante l’accertamento definitivo nei confronti della ditta ricorrente della “sussistenza del credito di questa Agenzia per indebita percezione pari ad € 157.608,27 (€ 154.492,53 quale importo erogato + € 3.115,74 quale importo recuperato per ERRORI AMMINISTRATIVI FEAGA – Domanda Unica 2011) per indebita percezione del contributo complessivamente erogato a favore premio Domanda Unica 2012, e p

er l’effetto determina il prosieguo della procedura di cui alla Determina-OMISSIS-del 28/12/2007 finalizzata al recupero della somma di € 157.608,27 oltre interessi per indebita percezione del contributo erogato per il premio DOMANDA UNICA campagne 2012 percepita da -OMISSIS-– -OMISSIS-, nonché l’adeguamento degli importi indicati sulle schede di credito e di irregolarità oltre interessi ”; b) della nota AGEA - UCC - protocollo -OMISSIS-del 05 ottobre 2020 di trasmissione del suindicato provvedimento prot. n. AGEA.-OMISSIS-, nonché di richiesta di restituzione delle somme da attuarsi mediante recupero per compensazione ex art. 28 Reg. UE n. 908/2014 sino alla concorrenza di € 162.295,42, con la coeva intimazione di restituzione della ulteriore somma di € 3.256,31 da versarsi all’O.P. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento; c) nonché ove occorra, e per quanto di ragione, della nota protocollo n. AGEA del 08 aprile 2018 di sospensione ex art. 33, d.lgs. 228/2001 e della nota protocollo n. AGEA -OMISSIS- del 08 aprile 2018 di comunicazione avvio del procedimento per il definitivo accertamento dei fatti contestati; d) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi incluse le schede di credito e irregolarità, la nota AGEA del 01 luglio 2020 relativa ai pagamenti sui D.I. del Tribunale di Roma e le note informative G. di F. e NAC richiamate nel provvedimento gravato in via principale; nonché per l’accertamento del diritto della ditta ricorrente ai contributi di cui alla DUP-OMISSIS-, Campagna 2012, nonché ad ottenere la restituzione della somma di € 162.295,42 ancora dovuta per le Campagne 2017 e 2018 in ragione delle DUP nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-e indebitamente trattenuta dall’O.P. in asserita applicazione della compensazione ex art. 28 Reg. n. 908/2014 dal 01 luglio 2020; con condanna della AGEA allo sblocco delle erogazioni trattenute e alla restituzione in favore del ricorrente della anzidetta somma di € 162.295,42, oltre interessi dal 01 luglio 2020 sino al soddisfo, con espressa riserva di azione risarcitoria all’esito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Carabinieri Comando Nucleo Antifrodi - Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. C D e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. La ditta -OMISSIS-, in seguito alla presentazione della domanda unica di pagamento (DUP) -OMISSIS-, inoltrata ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. CE n. 1122/2009, in sostituzione della Domanda-OMISSIS-, conseguiva aiuti comunitari richiesti per la Campagna Agraria 2012, per il complessivo importo di € 154.492,53, il cui saldo finale veniva erogato nel luglio del 2013.

II. AGEA notificava al ricorrente la nota prot. n.-OMISSIS- del 08 aprile 2018, con la quale comunicava, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento volto al definitivo accertamento di una presunta indebita percezione di aiuti comunitari corrisposti per il regime pagamento unico relativamente alla Campagna Agraria 2012. La -OMISSIS- riceveva anche il provvedimento prot. n. AGEA.-OMISSIS-del 08 aprile 2018 ex art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 di sospensione delle erogazioni dovute al ricorrente fino alla concorrenza di € 154.492,53, finché i fatti di cui l’Organismo Pagatore (OP) aveva avuto notizia non fossero definitivamente accertati.

III. Detto procedimento veniva avviato dall’AGEA a seguito della trasmissione, da parte del Tribunale di Foggia, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale-OMISSIS-R.G. N.R. –-OMISSIS-/18 R.G. GIP nei confronti di --OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- (prot. ingresso -OMISSIS-del 27 febbraio 2018), per i reati di cui agli artt. 640 bis e 110 c.p.(concorso nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato). Il ricorrente partecipava al procedimento ai sensi della L. n. 241/90 producendo nota difensiva del 30 aprile 2019 con ampia documentazione ed eccependo l’infondatezza dei fatti segnalati.

IV. L’AGEA, d’altro canto, nonostante la presunta indebita percezione (oggetto del procedimento di accertamento e della nota di sospensione) ammontasse ad € 154.492,53 oltre interessi, di fatto illecitamente bloccava l’erogazione di ogni ulteriore aiuto spettante al ricorrente, e per importi ben superiori rispetto a quello in contestazione.

V. Con nota del 25 luglio 2019, acquisita al prot.-OMISSIS-/2019, la ditta beneficiaria, tramite difensore di fiducia, diffidava pertanto l’Organismo Pagatore (OP) all’immediata erogazione degli importi FEAGA dovuti. A tale intimazione, pur riconoscendo il credito vantato dall’odierno ricorrente, con nota di riscontro del 13 settembre 2019 prot. uscita-OMISSIS-/2019, l’AGEA non dava alcun seguito.

VI. A fronte di ciò, l’istante azionava ricorsi dinanzi il Tribunale di Roma, che, con i D.I. -OMISSIS-/2019 del 05 novembre 2019 e -OMISSIS-/2019 del 16 dicembre 2019, ingiungeva all’O.P. il pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad € 339.094,85 a fronte di quanto riconosciuto in relazione alla Campagna Agraria del 2017 e del 2018. In conseguenza di tali provvedimenti, senza spiegare opposizione, con disposizioni del 30 giugno 2020 l’AGEA effettuava il pagamento in favore del ricorrente della minor somma per € 176.825,39 (€ 339.094,85 somma complessiva ingiunta - € 162.269,46 importo accantonato in attesa della conclusione del procedimento), con gli interessi e le spese legali.

VII. Il 29 settembre 2020, AGEA adottava provvedimento prot. -OMISSIS-/2020 di accertamento della sussistenza del credito nei confronti del ricorrente. Con tale provvedimento, trasmesso con comunicazione prot. -OMISSIS-del 5 ottobre 2020, ricevuta in data 15 ottobre 2020, l’O.P. riteneva provati: 1) l’assenza di un valido titolo di conduzione per i pascoli di -OMISSIS-che, determinando uno scostamento particellare dei pascoli superiore al 20% previsto dall’art. 58 Reg. CE n. 1122/2009, veniva ritenuto motivo assorbente per far decadere il Sig. -OMISSIS- dall’intero aiuto percepito per l’annualità 2012; 2) la falsità del certificato veterinario di attestazione di impedimento alla transumanza; 3) l’attuazione della disciplina della clausola di elusione (art. 60 del Reg. UE -OMISSIS-/2013) e la disciplina del DPR n. 445/2000, art. 75. In considerazione di tanto AGEA accertava la sussistenza del credito nei confronti della -OMISSIS- per € 157.608,27 (€ 154.492,53 quale importo erogato + € 3.115,74 quale importo recuperato per ERRORI AMMINISTRATIVI FEAGA – Domanda Unica 2011) per indebita percezione del contributo complessivamente erogato per la Domanda Unica 2012. AGEA determinava, altresì, “ Il prosieguo della procedura di cui alla Determina-OMISSIS-del 28/12/2007 finalizzata al recupero della somma di € 157.608,27 oltre interessi per indebita percezione del contributo erogato per il premio DOMANDA UNICA campagne 2012 percepita da -OMISSIS-– -OMISSIS-, nonché l’adeguamento degli importi indicati sulle schede di credito e di irregolarità ” e pertanto avvisava che: - avverso il provvedimento poteva ricorrersi al TAR competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione; - a norma dell’art. 28 del Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 il debito accertato veniva dedotto dai pagamenti nei confronti del beneficiario; - il provvedimento di sospensione delle erogazioni del 08 aprile 2018 veniva assorbito nel provvedimento di accertamento.

VIII. Da ultimo, il difensore del -OMISSIS-, con nota del 16 ottobre 2020, preso atto della ricezione del provvedimento di definitivo accertamento della irregolarità in merito alla pretesa indebita percezione degli aiuti DUP 2012: - reiterava la già formulata riserva di pagamento integrale dei D.I. del Tribunale di Roma n-OMISSIS- e -OMISSIS-/2019 all’esito del procedimento stesso e della sospensione delle erogazioni; - preannunziava il pagamento della ulteriore somma di € 3.256,31 (richiesta a diverso titolo - per ERRORI AMMINISTRATIVI FEAGA – Domanda Unica 2011), sempre con riserva di ripetizione.

IX. la ditta -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tar per chiedere l’annullamento dei provvedimenti adottati da Agea con condanna dell’Agenzia resistente allo sblocco delle erogazioni trattenute e alla restituzione in favore del

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