TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2022-01-28, n. 202200131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2022-01-28, n. 202200131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200131
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 00025/2022 REG.RIC.

N. 00131/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00025/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento notificato il 21.12.2021 recante la sospensione dall’attività lavorativa ex art.

4-ter D.L. n. 172/2021;

del provvedimento di invito alla vaccinazione e controllo green pass del 15.12.2021;

nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’art. 4 ter del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nell’estendere l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a partire dal 15 dicembre 2021 anche al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (comma 1 lett. b), ha previsto:

- al comma 2: “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 ”;

- al comma 3: “ I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale ”. Nel caso accertino l’inadempimento, senza giustificazione, all’obbligo vaccinale ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. “ L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ”;

Rilevato che il chiaro disposto legislativo individua in modo inequivoco il soggetto deputato a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, e ad adottare il conseguente provvedimento vincolato, ovvero la sospensione dall’attività lavorativa, nel “responsabile delle strutture in cui presta servizio” il dipendente;

Rilevato altresì che, nell’ambito delle proprie competenze organizzative, il Capo della Polizia, con circolare n. 333AGG n. 0021554 del 10 dicembre 2021, nel pieno rispetto del disposto legislativo, ha chiarito che per “responsabili delle strutture” debbano intendersi “i dirigenti apicali delle articolazioni centrali e periferiche”, ossia “il vertice dell’Ufficio o Reparto o Istituto di appartenenza del dipendente”;

Ritenuto pertanto che l’invito alla vaccinazione nonché il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, a firma del Dirigente del -OMISSIS- ove la ricorrente è assegnata e presta servizio, risultano correttamente adottati, sotto il profilo della competenza, trattandosi del “responsabile della struttura” e quindi legittimato ai sensi dell’art. 4 ter comma 3 del D.L. 44/2021;

Ritenuto pertanto che:

- il primo motivo di ricorso appare prima facie infondato;

- le questioni di costituzionalità sollevate non si prestino ad essere esaminate in sede di delibazione sommaria, e che comunque, in relazione al caso di specie, appaiono replicabili i principi già affermati in materia di obbligo vaccinale nella sentenza del Consiglio di Stato sez.

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