TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-05-31, n. 201201507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-05-31, n. 201201507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201507
Data del deposito : 31 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03185/2011 REG.RIC.

N. 01507/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03185/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2011, proposto da:
ALFREDO D'ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Mascheroni n. 31;

contro

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M F, A B, N M G e A Z, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio n. 1;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale prot. n. 122209/2011 del 20.7.2011 del direttore del settore servizi per la mobilità e mobility manager della Provincia di Milano con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, comunicata con nota del 26.7.2011 e pervenuta il 28.7.2011;

del verbale n. 4 del 26 maggio 2011 della Commissione Consultiva Albo Autotrasportatori;

di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Alfredo D’Antonio, odierno ricorrente, esercita l’attività di trasportatore di cose per conto terzi.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Provincia di Milano lo ha cancellato dal relativo albo, impedendogli in tal modo di esercitare la propria professione.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1802 depositata in data 5 dicembre 2011, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 12 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente afferma di non essere tenuto alla dimostrazione dei requisiti di cui al d.lgs. n. 395/2000 per poter mantenere l’iscrizione all’albo dei trasportatori di cose per conto terzi.

L’attività di trasporto di cose per conto terzi può essere esercitata solo da coloro che sono iscritti all’apposito albo di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (cfr. comma 3 di tale norma)

In base all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395, l’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dagli artt. 5, 6 e 7 dello stesso d.lgs. n. 395/2000.

Stabilisce tuttavia il comma terzo dell’art. 18 dello stesso d.lgs. n. 395/2000 che le imprese già autorizzate a svolgere l’attività di trasporto per conto terzi alla data del 31 dicembre 1977 possono conseguire l’iscrizione con dispensa dall'obbligo di comprovare il possesso dei suddetti requisiti.

Nel caso concreto il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione dalla quale si desume che alla predetta data egli era autorizzato a svolgere l’attività in argomento, producendo in particolare il certificato di iscrizione INAIL a far data dall’11 giugno 1969 alla voce afferente “autotrasporti conto terzi”.

Ritiene il Collegio che tale documento possa ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dell’autorizzazione in argomento, atteso che è ragionevole presumere che la predetta iscrizione non avrebbe potuto aver luogo in mancanza dell’effettivo possesso del titolo autorizzatorio;
e che è comprensibile, dato il notevole lasso di tempo trascorso, che il ricorrente non sia oggi più in possesso dei documenti di circolazione dei veicoli all’epoca utilizzati, sui quali avrebbe dovuto essere annotata l’autorizzazione stessa.

Può dunque ritenersi dimostrato, attraverso il ricorso alla prova presuntiva di cui all’art. 2727 del codice civile, che il ricorrente fosse in possesso alla data del 31 dicembre 1977 del titolo autorizzatorio per svolgere l’attività di autotrasportatore di cose per conto terzi.

Egli dunque, in base al citato art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 395/2000 non è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 dello stesso decreto per conseguire l’iscrizione all’apposito Albo.

Per queste ragioni il ricorso è fondato.

Sussistono ragioni sufficienti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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