TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-12-22, n. 201403424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-12-22, n. 201403424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201403424
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01590/2014 REG.RIC.

N. 03424/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01590/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Humanitas centro catanese di oncologia” S.p.a. e “Humanitas centro catanese di oncologia” R.E. S.r.l. (società controllata al 100 % da “Humanitas centro catanese di oncologia” Spa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, per mandato a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. F C, G L P e, per procura depositata il 1° settembre 2014, anche dall’avv. C C, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;



contro

- Presidenza della regione siciliana;
- Assessorato regionale della salute;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono elettivamente domiciliati;
- Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Caltanissetta, n. 1;



per l'annullamento

- della deliberazione della giunta regionale n. 365 del 6 novembre 2013, recante "Atto di indirizzo per la rimodulazione della rete ospedaliero - territoriale della Regione siciliana - Ritiro della delibera della giunta regionale n. 238 del 2 luglio 2013: "Bozza di accordo tra l'Assessorato regionale della Salute ed Humanitas Centro Catanese di Oncologia spa (HCCO)" non comunicata o pubblicata sul sito web della Regione siciliana;

- del precedente decreto dell'Assessore regionale della salute n.1915 del 15 ottobre 2013, recante: "Revoca del decreto assessoriale n. 1681 del 12 settembre 2013 "Approvazione dell'accordo tra l'Assessorato regionale della salute e Humanitas centro catanese di oncologia spa siglato in Palermo il 15 (rectius il 5) settembre 2013", mai comunicato, né pubblicato e di cui si è avuta conoscenza informale solo recentemente;

- della nota dell'assessore regionale della salute prot. n. 92589 del 9 dicembre 2013 di interpretazione della natura e degli effetti dell’accordo stipulato tra l'Assessorato regionale della salute e Humanitas il 5 Settembre 2013;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di Ismett S.r.l.;

Viste le memorie delle ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 novembre 2014 il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.



FATTO

Con ricorso, notificato il 31 dicembre 2013 e depositato il 14 gennaio 2014 presso la sezione staccata di Catania, le società ricorrenti esponevano che il centro catanese di oncologia Humanitas, facente parte di un gruppo ospedaliero titolare di diverse strutture sanitarie in Italia, era di alta specialità ed era stato classificato come dipartimento oncologico di III livello (i.e. il massimo) con decreto n. 1339 del 6 luglio 2009.

Al fine di trasferire la propria attività in una struttura più ampia e fare fronte alla crescente domanda di prestazioni oncologiche, le ricorrenti, nel 2010, avevano acquistato dei terreni a Misterbianco.

La compravendita era stata sottoposta alla condizione risolutiva della mancata approvazione, entro il 30 novembre 2013, del progetto di realizzazione della struttura da parte del Comune di Misterbianco e del mancato rilascio, entro la medesima data, della autorizzazione sanitaria per la realizzazione di una struttura con almeno 240 posti letto da parte della Regione siciliana.

All’atto della stipula erano stati versati diversi acconti e si era, altresì, convenuto che alla data del 30 giugno 2013 si sarebbe potuto dare atto del mancato avveramento della condizione o della rinunzia alla stessa; in alternativa avrebbero dovuto essere versati ulteriori acconti.

Con DDG n. 1294 del 29 giugno 2012 era stato approvato in linea tecnico – sanitaria il progetto per la realizzazione di una struttura con 184 posti letto, di cui 96 nuovi in regime di attività libero professionale; il 16 ottobre 2012 era stata rilasciata la concessione edilizia.

Alla data del 30 giugno 2013 le ricorrenti avrebbero potuto comunicare l’avveramento della condizione risolutiva, in quanto non erano stati autorizzati 240 posti letto, ma 184.

Si era, però, preferito versare gli ulteriori acconti pattuiti, in quanto l’Assessore regionale della sanità aveva dato rassicurazioni circa la imminente formalizzazione di un impegno della Regione alla conversione di 70 posti letto da libero professionali in convenzionati.

Con delibera della giunta regionale n. 238 del 2 luglio 2013, su proposta dell’Assessore regionale della salute, era stata positivamente apprezzata la bozza di accordo con cui la Regione, a fronte degli impegni assunti da Humanitas e dei rilevanti interessi pubblici sottostanti alla realizzazione della struttura, si era impegnata a: convertire 70 posti letto da libero professionali a convenzionati (“accreditati e da contrattualizzare”); assegnare una ulteriore quota di budget parametrata alla produzione media regionale per posto letto entro il limite di € 10 milioni per anno.

Nella delibera (e nella bozza di accordo) si era dato atto che gli impegni assunti dalla Regione costituivano “condizione essenziale per la realizzazione dell’investimento da parte di HCCO” e la stipula dell’accordo era stata subordinata alla acquisizione della documentazione antimafia.

Acquisita tale documentazione, in data 5 settembre 2013, era stato sottoscritto l’accordo che era stato formalmente approvato dall’Assessore regionale della salute con decreto n. 1681 del 12 settembre 2013.

Tenuto conto dell’impegno assunto dalla Regione, Humanitas aveva rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva con atto pubblico del 24 settembre 2013 e aveva completato il versamento del prezzo di acquisto dei terreni (pari a complessivi € 3.291.250,00), avviando la cantierizzazione per la realizzazione della struttura.

A distanza di circa un mese, con decreto n.1915 del 15 ottobre 2013 , non comunicato né pubblicato, l'Assessore regionale della salute aveva revocato il precedente decreto assessoriale n. 1681 del 12 settembre 2013 di approvazione dell'accordo siglato il 5 settembre 2013.

Con tale decreto si era, in particolare, ritenuto pregiudiziale all’incremento di posti letto in regime di convenzionamento la disponibilità di risorse economiche e l’inserimento nella procedura di riordino della rete ospedaliera (che era stata avviata molto tempo prima della stipula dell’accordo).

Con successiva delibera n. 365 del 6 novembre 2013, su conforme proposta dell’Assessore regionale della salute, la giunta regionale aveva ritirato la precedente delibera n. 238 del 2 luglio 2013.

Il ritiro era stato fondato essenzialmente su due argomenti (non menzionati nel precedente decreto assessoriale) ovverosia: l’esigenza di rispettare il parametro di 3,7 posti letto per abitante di cui all’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012; la subordinazione della efficacia dell’impegno regionale alla sua compatibilità con i vincoli imposti dalle “normative di settore emanate ed emanande”.

Si era, in particolare, ritenuto che il contrasto dell’impegno assunto con il d.l. n. 95/2012 aveva fatto venire meno i presupposti per la attuazione dell’accordo.

In riscontro a una richiesta di chiarimenti avanzata da Humanitas, l’Assessore regionale della salute, con nota prot. n. 92589 del 9 dicembre 2013, aveva, tra l’altro, precisato che l’accordo aveva un contenuto meramente programmatico e l’astratta utilità della iniziativa non poteva legittimare deroghe alla normativa in materia di spending review.

Completata la esposizione dei fatti, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti da ultimo citati con i quali la Regione aveva espresso la volontà di porre nel nulla l’accordo sottoscritto il 5 settembre 2013.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

- Quanto al decreto assessoriale di revoca n. 1915/2013.

1) Violazione di legge per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990.

Avrebbe dovuto essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione dell’accordo tenuto anche conto del contributo che Humanitas avrebbe potuto dare.

2) Violazione di legge per inosservanza degli artt. 11 e 21 quinquies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.

La necessità di inserire l’impegno assunto nell’ambito del riordino della rete ospedaliera e la pregiudiziale disponibilità di adeguate risorse finanziarie costituirebbero ragioni apparenti della revoca le quali contrasterebbero con l’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.

A identica conclusione dovrebbe giungersi in caso di inquadramento dell’accordo nell’ambito dell’art. 11 della l. n. 241/1990 e di qualificazione dell’atto come recesso.

In via subordinata, qualora le ragioni indicate fossero ritenute ostative all’adempimento dell’impegno assunto, sussisterebbe, comunque, il difetto di istruttoria e di motivazione e sussisterebbe l’obbligo

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