TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-03-08, n. 201300355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-03-08, n. 201300355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300355
Data del deposito : 8 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01726/2012 REG.RIC.

N. 00355/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01726/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2012, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avv.ti A L e G G P, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia di Gioia del Colle;

per l'ottemperanza

al giudicato di cui alla sentenza n. 17882 del 2.12.2008 del Tribunale di Bari, avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi sulla maggiorazione delle prestazioni previdenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Carlo Sciannamblo, per delega dell'avv. G G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 17882/2008, con la quale il Tribunale di Bari ha condannato l’INPS al pagamento in suo favore della somma di euro 9.801,94 a titolo di interessi legali.

Il ricorrente ha addotto altresì di avere notificato il titolo in forma esecutiva all’INPS in data 26 febbraio 2010 e che era decorso il termine dilatorio previsto in favore dell’amministrazione per l’adempimento;
la sentenza, a seguito dell’appello proposto dallo stesso Micucci, era stata riformata solo con riferimento alla liquidazione delle spese, e confermata nel resto dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1094/2011, passata in giudicato.

L’esponente ha quindi chiesto che fosse ordinato all’INPS il pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza.

Nessuno si è costituito per l’INPS.

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Dagli atti di causa si evince che l’INPS non ha corrisposto le somme di cui alla sentenza n. 17882/2008 del Tribunale di Bari, che ha condannato l’ente al pagamento dell’importo di euro 9.801,94 in favore del ricorrente.

La domanda del ricorrente, pertanto, deve essere accolta.

In conclusione, il Collegio ritiene provato l'inadempimento di parte convenuta e per l'effetto ordina all’INPS di provvedere, in esecuzione della sentenza citata, al pagamento delle somme sopra precisate, con assegnazione di un termine di 60 (sessanta) giorni per l'adempimento, nominando fin d'ora per il quale commissario ad acta , per l'ipotesi di perdurante inadempimento, il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico dell’INPS e sarà liquidato su documentata istanza del commissario..

Alla soccombenza segue altresì la condanna alle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

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