TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 2019-05-07, n. 201902557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 2019-05-07, n. 201902557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902557
Data del deposito : 7 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2019

N. 05041/2019 REG.RIC.

N. 02557/2019 REG.PROV.CAU.

N. 05041/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5041 del 2019, proposto da
M A, R A, R A, V A, L B, F B, G B, A B, R B, F C, L C, G C, E C, F C, D C, A C, N C, C C, P C, S D S C, F C, A C, M L C, C C, D C, G C, M M C, A C, G C, Danilo D'Agata, Marina D'Alena, Daniela D'Amaro, Francesco D'Auria, G D S, Flavia De Vincentiis, Carla Del Re, Claudia Annarita Di Domenico, Angelo Di Pietro, Fabrizio Farci, Giuseppe Floris, Ilaria Giancani, Federica Graziano, Francesco Iebba, Antonio Iorio, Angelica Iuliucci, Giuseppe Laurenzano, Federica Leidi, Daniele Lombardo, Antonio Maiello, Stefania Malzone, Marco Manna, Alberto Marini, Angelo Marinò, Mario Martino, Saverio Mascolo, Giacomo Miatello, Alessandro Milazzo, Giovanni Mocci, Gregorio Montanino, Anna Montuori, Anella Morretta, Salvatore Muro, Ciro Musone, Nunzio Nevoso, Alessia Nigro, Valentino Pacillo, Giovanna Pagano, Alberto Pais, Ivan Perco, Raffaele Pezzella, Giuseppe Pinello, Paolo Poddighe, Francesco Domenico Pometti, Francesco Luca Potente, Alessandro Giorgio Pula, Cesare Riccobono, Nunzia Ruberti, Diego Rullo, Laura Russo, Pasquale Russo, Luigi Saracino, Claudio Scalzo, Carmelo Sciarrino, Giulia Sergiacomi, Gabriele Silvestre, Denise Sozzi, Francesco Spanu, Rachele Tito, Lorenzo Tumazzo, Leonardo Urso, Giovanni Varino, Angelo Vece, Ilaria Villella, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti

Massimo Castelli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019

e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente,

previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (…) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (…), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (…) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti chiedono di essere ammessi sono calendarizzate a partire dal prossimo 8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi in epoca antecedente l’esame in sede collegiale della domanda cautelare


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