TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-02-13, n. 202300980

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-02-13, n. 202300980
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300980
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00980/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Andolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

del decreto n. -OMISSIS- – Cat.A12/1^Sez/2021/Imm/1^sez/Din/CS - emesso in data 21.10.2020 e comunicato il 26.10.2021, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente, cittadino del Ghana, impugna il provvedimento, adottato il 21 ottobre 2020 e notificato il 26 ottobre 2021, con cui la Questura di Napoli gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo, in sostanza, che la Questura avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una motivazione apodittica basata sulla condanna riportata ma senza effettuare una valutazione in concreto dell’effettiva ed attuale pericolosità sociale e senza tener conto dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, che è in Italia dal 2013 ed avrebbe una

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