TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-31, n. 202103649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-05-31, n. 202103649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103649
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 03649/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04797/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4797 del 2015, proposto da
M F S, rappresentato e difeso dall'avvocato G D S, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, Via Santa Maria della Libera, n. 34/42;

contro

Comune di Montesarchio non costituito in giudizio;

nei confronti

A S, G S non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della determina dirigenziale del Comune di Montesarchio prot. n. 13163 del 1.7.15 con la quale è stato rilasciato ai controinteressati il permesso di costruire in sanatoria n. 46;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2021 - celebrata nelle forme di cui all’art.25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa V L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità del pdc in epigrafe indicato relativo alla sanatoria di un vano tecnico realizzato dagli odierni controinteressati.

Con nota versata in atti il 3/5/21, parte ricorrente ha rappresentato “nelle more della trattazione del giudizio di merito fissato per il prossimo 26 maggio 2021 sono stati raggiunti tra le parti accordi che riguardano aspetti afferenti anche l’oggetto del presente giudizio (rispristino della camera termica in luogo dell’attuale cella frigorifera)”.

Non resta, quindi, al Collegio che definire con una pronuncia in rito il ricorso in esame, atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

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