TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-07-21, n. 201027513
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Testo completo
N. 27513/2010 REG.SEN.
N. 08604/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8604 del 2009, proposto da:
F G C, rappresentata e difesa dall'avv. G L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B Santangelo in Roma, via G. De Rossi, n. 30;
contro
Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
R C, A B, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio di non idoneità e conseguente non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto dal Ministero della giustizia con d.d. del 10 luglio 2006, espresso dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 49 del 15 gennaio 2009 (busta n. 149);
- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, e per quanto di ragione, il bando concorsuale, i verbali tutti della commissione, la graduatoria provvisoria degli idonei, la determinazione di non ammissione, il verbale n. 7 dell’8 novembre 2007, i provvedimenti di nomina della commissione e delle sottocommissioni, il verbale n. 584 del 30 giugno 2009.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 aprile 2010, il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’istante espone di aver partecipato al concorso a 230 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d.g. 10 luglio 2006 (G.U. n. 54 del 18 luglio 2006), di aver sostenuto le tre prove scritte (atto mortis causa , atto societario, atto inter vivos ), e di aver appreso, all’esito della pubblicazione dei relativi risultati, di non essere stata ritenuta idonea, e, conseguentemente, di non essere stata ammessa a sostenere la prova orale, con riferimento al primo elaborato, atto mortis causa .
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2009 e depositato il successivo 29 ottobre, la medesima ha indi impugnato innanzi a questo Tribunale, asserendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa istruttoria, il predetto giudizio di inidoneità, nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, tra cui il verbale n. 7 dell’8 novembre 2007, nel quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove scritte.
Questi i dedotti argomenti di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione del r.d. 1953/1926 e s.m.i.; violazione della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; irragionevolezza; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.
La ricorrente, alla luce del quadro normativo di riferimento, e segnatamente dell’art. 11, comma 7 del d. lgs. 166/06, sostiene che la commissione poteva dichiarare la “non idoneità” del candidato, senza procedere alla lettura di tutti e tre gli elaborati, solo pel caso eccezionale di “nullità e gravi insufficienze” di uno di essi. Di tale fattispecie, si prosegue, non è stata fatta nella specie corretta applicazione, atteso che la commissione valutatrice ha fissato i criteri di prima valutazione di cui alla predetta norma in modo identico e, comunque, più completo rispetto a quelli fissati per la seconda valutazione, ed ha erroneamente proceduto ad una valutazione completa ed approfondita dell’elaborato, omettendo i due diversi momenti valutativi. I criteri di correzione risultano, inoltre, generici ed inidonei a garantire la corretta, trasparente ed uniforme valutazione degli elaborati, come attesta l’avversata valutazione negativa attribuita all’elaborato della ricorrente, che non presenta alcuna grave insufficienza, e ciò senza alcuna correzione né sottolineatura. Ancora, la commissione non ha garantito l’uniformità del metro di giudizio nei confronti di tutti i candidati, come risulta dal verbale n. 30 giugno 2009, ove uno dei commissari ha esplicitato la necessità di garantire l’omogeneità di valutazioni, proponendo a tal fine, riunioni plenarie o sedute allargate;
2) violazione e falsa applicazione del r.d. 1953/1926 e s.m.i.; violazione della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; irragionevolezza; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.
Con la seconda censura si sostiene che le presunte carenze dell’elaborato, partitamene esaminate, non integrano le gravi insufficienze che consentono di arrestare la correzione delle altre prove scritte, e si denunzia che la commissione non ha posto in essere i rimedi, previsti dalla legge e consigliati dal commissario denunziante, per garantire l’uniformità delle valutazioni (rotazione tra i componenti; convocazione si sedute allargate o plenarie);
3) violazione e falsa applicazione del r.d. 1953/1926 e s.m.i.; violazione della l. 241/90 e degli artt. 3 e 97 Cost.; illegittima costituzione; irragionevolezza; eccesso di potere; sviamento; illogicità manifesta.
Con la terza censura si sostiene l’assoluto difetto di motivazione e la carente istruttoria dell’avversato giudizio, anche considerando l’esiguo tempo dedicato alla correzione dell’elaborato ed il disposto di cui all’art. 10, comma 5, del d. lgs. 166/06: in particolare, pur ritenendo che la commissione abbia lavorato, nella seduta nella quale lo stesso è stato esaminato, quattro ore e dieci minuti, la stessa avrebbe impiegato pochi minuti per ogni singolo atto;
4) irragionevolezza; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.
Poiché la commissione si è limitata a riportare sull’elaboratola semplice dicitura “non idoneo”, esplicitando la motivazione nel verbale, la ricorrente sostiene che manca la certezza che la valutazione stessa sia riferibile all’elaborato della ricorrente.
L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’inammissibiltà e l'infondatezza delle esposte censure, domandando il rigetto del ricorso.
L’esame della domanda di sospensione interinale dell'esecuzione dell'atto impugnato, interposta dalla parte ricorrente in via incidentale, è stata rinviata al merito.
Il gravame è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 aprile 2010.
DIRITTO
1. In via preliminare, osserva il Collegio che l’infondatezza del ricorso esime dall’apprezzamento delle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente. Al riguardo, merita, peraltro, di essere segnalato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, il gravame è stato notificato ad almeno un controinteressato.
Ancora, si osserva che gli atti di causa fanno emergere che la controversia è matura per la decisione.
Non sussistono, pertanto, le condizioni per disporre l’acquisizione degli elementi documentali richiesti dalla parte ricorrente.
2. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, giova innanzi tutto precisare che il giudizio di non idoneità della ricorrente ai fini dell’ammissione alle prove orali del concorso notarile – espresso dalla commissione in esito alla valutazione della prima prova scritta, atto mortis causa – reca le seguenti motivazioni:
“nella parte teorica e motivazionale il candidato tratta in modo assolutamente insufficiente tutti gli istituti esaminati non formenedo in alcun modo giustificazioni plausibili delle scelte fatte in sede di redazione dell’atto. In particolare tali insufficienze si riscontrano con riferimento alla trattazione dell’istituto del legato di quota sociale in favore di sempronio e dll’istituto del legato di usufrutto con facoltà di vendita in favore di Caio. La disamina dell’istituto del patrimonio di destinazione appare ancorata esclusivamente al dettato normativo, mentre del tutto erronea risulta la trattazione teorica del legato di alimentio, già oggetto in parte pratica di travisamento della traccia, tenuto conto che la stessa risulta fondata su un errato rapporto tra il disposto dell’art. 660 c.c. con quello dell’art. 438 c.c.. la redazione della parte motiva risulta, poi, involuta e non priva di errori di ortografia”.
3. Questo il pertinente quadro normativo di riferimento e i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ai fini della valutazione delle prove scritte.
Stabilisce l’art. 10, comma 2, del d.lgs. 24 aprile